Responsabilità avvocato: danno da perdita di chance

Con l’ordinanza n. 13671 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità civile professionale dell’avvocato, delineando con precisione i presupposti necessari per il riconoscimento del danno da “perdita di chance” derivante da una gestione negligente dell’incarico legale.

La Suprema Corte chiarisce che l’accertamento della responsabilità del professionista non è automatico. Per ottenere il risarcimento, il cliente ha l’onere di provare rigorosamente due elementi fondamentali:

  1. L’effettivo pregiudizio subito (il danno).

  2. Il nesso causale tra l’inadempimento (l’errore o la negligenza dell’avvocato) e la perdita della chance di vittoria.

Per verificare la sussistenza di questo nesso causale, il giudice deve effettuare una valutazione prognostica fondata su criteri probabilistici. In sostanza, deve formulare un giudizio ipotetico (ex ante) per determinare se, in assenza dell’errore del legale e con la corretta conduzione dell’azione giudiziale, vi fosse una ragionevole e verosimile probabilità per il cliente di ottenere un esito favorevole.

Infine, l’ordinanza n. 13671/2026 della Cassazione stabilisce un importante principio processuale: sebbene questa valutazione probabilistica richieda un’analisi tecnico-giuridica, essa si traduce in un accertamento di fatto, che è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Di conseguenza, tale valutazione non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, se non nei ristrettissimi limiti del vizio motivazionale previsti dall’art. 360, n. 5, del Codice di Procedura Civile (ovvero per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 maggio 2026| n. 13671.

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

 

Massima: Nelle cause di responsabilità professionale dell’avvocato, il danno da perdita di chance derivante dal negligente svolgimento dell’incarico presuppone la prova sia del pregiudizio subito dal cliente sia del nesso causale tra l’inadempimento e tale pregiudizio, da compiersi mediante valutazione prognostica, fondata su criteri probabilistici, circa il verosimile esito favorevole dell’azione giudiziale che sarebbe stata correttamente coltivata. Tale giudizio, pur avendo contenuto tecnicogiuridico, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Responsabilità professionale – Avvocato – Declaratoria di risoluzione del contratto di mandato professionale – Negligente svolgimento dell’attività professionale – Presupposto – Prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente – Danno da perdita di chance – Sussistenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23064/2023 R.G. proposto da

Co.Nu., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr.Ma.

-ricorrente-

contro

Ba.Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato An.So.

-controricorrente-

nonché contro

GE.IT. Spa

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3477/2023 depositata il 20 luglio 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Consigliere Vittoria Amirante

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3784/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, il Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da Ba.Vi., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di mandato professionale – conferito all’Avv. Co.Nu. al fine di rappresentarlo e difenderlo in un giudizio proposto nei confronti di In.Gi., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni provenienti dal piano superiore – per grave inadempimento del professionista, con restituzione dell’acconto percepito ed il risarcimento del danno patito e, per l’effetto dichiarava la risoluzione del contratto di mandato professionale tra Ba.Vi. e l’Avv. Co.Nu., condannando quest’ultimo alla restituzione dell’acconto percepito ammontante a Euro 1.200,00, al pagamento delle ulteriori somme di Euro 2.953 a titolo di rimborso delle spese legali corrisposte alla controparte ed Euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno. Rigettava, invece, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di Ge. Spa, che lo assicurava per la responsabilità civile, con condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite all’attore e alla compagnia chiamata in causa.

2. Con sentenza n. 3477/2023 2023 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto poi dal Co.Nu..

3. Il Co.Nu. ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo. Si è difeso con controricorso il Ba.Vi., essendo invece rimasta intimata Ge. Spa Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria.

 

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e censura la sentenza nella parte in cui conferma la statuizione di condanna – resa dal primo giudice – alla corresponsione dell’importo di Euro 10.000 equitativamente determinato. Lamenta che la Corte territoriale, attraverso il ricorso all’equità, avrebbe colmato una lacuna probatoria dell’attore poiché il danno da perdita di chance, in quanto species del più ampio genus “danno emergente”, traducentesi nella verificazione di un danno concreto ed attuale, è assoggettato alla ordinaria regola di giudizio fondata sull’onere della prova ex art. 2697, 1 comma, c.c. Ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., la decisione in parte qua risulterebbe, pertanto, “arbitraria e sottratta ad ogni controllo”.

2. Il motivo è infondato, se non inammissibile.

2.1 Occorre, in primo luogo, evidenziare che nessuna censura ha svolto il Co.Nu. in ordine all’accertamento dell’inadempimento all’incarico professionale né al capo della sentenza relativo alla sussistenza del nesso causale tra questo ed il danno riportato dal suo cliente consistito nell’essersi visto respingere una domanda che, ad insindacabile giudizio dei giudici di merito, sarebbe stata, con alto grado di probabilità, verosimilmente accolta.

2.2 Al riguardo, si deve rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022). La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, dunque, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, essendo necessario verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. Quello sul detto nesso causale è giudizio – da compiere sulla base di siffatta valutazione ineludibilmente probabilistica – che è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Suprema Corte se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È vero, infatti, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica del probabile esito dell’azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico in prestazione di specie giuridica; ma tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, e ciò esclude che questa Suprema Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass. 13/0/2014 n. 3355, per cui “nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass. 28/6/2016 n. 13292; Cass. 8/11/2016 n. 22606; Cass. 26/9/2017 n. 22420; Cass. 20/3/2018 n. 6862; Cass. 26/6/2018 n. 16803; Cass. 12/7/2018 n. 18455; Cass. 14/11/2022 n. 33466; Cass. 25/7/2023 n. 22451).

 

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con accertamento come detto insindacabile in questa sede, ha affermato la sussistenza della prova del danno e del suddetto nesso causale con l’inadempimento del professionista.

2.3 Ciò posto, nella parte in cui il motivo censura la sentenza impugnata per avere, liquidando equitativamente il danno, sopperito a lacune probatorie dell’attore, così violando l’art. 2697 c.c., esso è inammissibile in quanto la violazione della suddetta norma si configura solo nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando, come si verifica nel caso de quo, il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. risulti argomentato con la postulazione (erronea) che il vaglio delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360, comma primo, c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale) e, nel regime dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. oggi vigente, si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giusta Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014).

2.4 Quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., va poi ricordato che, per dedurre ammissibilmente in sede di legittimità la violazione di tale norma, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, bensì disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo detta attività consentita dall’art. 116 c.p.c.

 

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

2.7 In relazione alla dedotta violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., ribadito che nel caso di specie si sono accertati sia il danno sia il nesso causale con l’inadempimento del professionista, occorre inoltre considerare che l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice al fine di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità qualora la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831- 01; Cass. n. 341 dell’8/1/2025, Rv. 673601-01). Sul punto la Corte d’Appello, con motivazione ampia e coerente, ha innanzitutto rilevato che “il danno (da perdita di chance) nella sua esistenza ontologica è stato pienamente provato dal Ba.Vi., che ha depositato il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 15 ottobre 2011, dal quale emerge un dissesto statico dell’abitazione, con crollo di parte dell’intonaco dell’intradosso solaio e rottura di due staffe e nel quale si dà atto che analoghi fenomeni erano in atto nella camera da pranzo e nel corridoio a causa di vecchie infiltrazioni di acqua. Inoltre, è stato prodotto in atti il fascicolo di parte del giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Portici, nel quale vi sono le foto dello stato dei luoghi e la perizia di parte, descrittiva dello stato dell’immobile e dei costi per il ripristino, dettagliatamente elencati”. La Corte ha poi ritenuto correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice di primo grado, il quale lo ha peraltro esercitato in funzione riduttiva rispetto a quanto richiesto dal Ba.Vi. “in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso che, in presenza di compiuta prova dell’esistenza del danno, non ne consentiva una precisa quantificazione a mezzo ctu”.

7. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. In virtù del principio di soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità al controricorrente Ba.Vi., così come liquidate complessivamente in dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

 

Responsabilità avvocato e danno da perdita di chance

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, che liquida in Euro 3.500, oltre a 200 Euro per esborsi e oltre spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria l’11 maggio 2026.

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