Con l’ordinanza del 7 gennaio 2026, n. 341, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità del ricorso basato sulla mancata ammissione di mezzi istruttori (come testimonianze, perizie o esibizioni documentali) da parte del giudice di merito.
L’onere di “autosufficienza” del ricorso
Il principio cardine espresso dagli Ermellini è che il ricorso per cassazione non può limitarsi a una lamentela generica. Per evitare che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, il ricorrente deve rispettare tre passaggi fondamentali:
Trascrizione specifica: Occorre indicare con precisione quali mezzi istruttori sono stati rifiutati, trascrivendo integralmente i capitoli di prova o i documenti che si volevano sottoporre al giudice. Non è sufficiente un rinvio agli atti dei gradi precedenti.
Nesso eziologico: Il ricorrente deve dimostrare il legame diretto tra il rifiuto del giudice e l’errore contenuto nella sentenza. Bisogna spiegare perché quel rifiuto ha portato a una decisione sbagliata.
La prova di decisività: Questo è il punto più critico. Non basta dimostrare che la prova fosse ammissibile; bisogna convincere la Cassazione che, se quella prova fosse stata espletata, l’esito della causa sarebbe stato certamente diverso.
Il controllo del Giudice di Legittimità
L’ordinanza n. 341/2026 chiarisce che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, ma può solo verificare se il ragionamento che ha portato all’esclusione sia logico e coerente. Se il ricorrente non mette la Corte nelle condizioni di percepire immediatamente la “decisività” della prova omessa, il motivo di ricorso è destinato al rigetto.
In sostanza, il diritto alla prova non è assoluto nel giudizio di legittimità: esso è subordinato alla capacità del difensore di dimostrare che la lacuna istruttoria ha effettivamente deviato il corso della giustizia.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2026| n. 341.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
Massima: Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
Ordinanza|7 gennaio 2026| n. 341. Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
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Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Per mancata ammissione dei mezzi istruttori – Necessità per il ricorrente di indicare tali mezzi e di dimostrare il differente esito del giudizio in caso di loro ammissione – Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116, 327, 330 e 342)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere Rel.
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26159/2019 R.G. proposto da:
SC. Srl IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GI.EM. – domicilio digitale alla PEC: (Omissis) –
– ricorrente –
contro
VO. GROUP ITALIA Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati CR.VA., LU.ZU. e FU.PA. – domicilio digitale alle PEC: (Omissis) e (Omissis) –
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1976/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
FATTI DI CAUSA
VO. Group Italia Spa aveva chiesto e ottenuto nei confronti di SC. Srl dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo sia per la restituzione di venti autovetture, che si assumevano cedute con patto di riservato dominio e non pagate, sia per il pagamento della fornitura di pezzi di ricambio per Euro 228.583,35, oltre accessori e spese. Il provvedimento monitorio era stato opposto da SC. Srl, che aveva sollevato questioni in rito e contrastato le pretese di controparte nel merito, richiedendo inoltre in via riconvenzionale il pagamento di consistenti importi, affermati come maturati a vario titolo a favore della società opponente nel corso dei rapporti commerciali con la società opposta.
Il Tribunale di Verona, svolta l’istruttoria nel cui ambito era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto in parte l’opposizione ritenendo, in particolare: – nulla la procura conferita al difensore da VO. Group Italia Spa per la procedura monitoria; – inammissibili le domande della società opposta per assenza di efficacia sanante della successiva procura rilasciata nella fase di opposizione e inammissibili la mutatio libelli e la reconventio reconventionis operate dalla stessa società; – di revocare il decreto ingiuntivo e, compensate parzialmente le reciproche pretese di dare-avere tra le parti, di condannare VO. Group Italia Spa a pagare a SC. Srl il credito, riconosciuto a favore della stessa, di Euro 2.736.329,87.
VO. Group Italia Spa aveva proposto appello, al quale aveva resistito SC. Srl che aveva pure proposto appello incidentale.
La Corte d’Appello di Venezia aveva parzialmente accolto l’appello principale e respinto integralmente l’appello incidentale, così motivando: – era da considerare valida la procura ad litem rilasciata da VO. Group Italia Spa al difensore per la fase monitoria, prodotta a seguito della contestazione di SC. Srl alla prima udienza successiva utile; dai documenti prodotti risultava che dal gennaio 1998 il direttore generale di Au. Spa (poi divenuta VO. Group Italia Spa) poteva conferire, con firma singola, procura speciale e mandato difensionale, anche con procura generale, per il compimento di atti giudiziari di natura civile e amministrativa e relativi atti di appello innanzi alle autorità competenti; anche nella vigenza del precedente testo dell’art. 182 co 2 c.p.c., il Giudice che avesse rilevato d’ufficio un difetto di rappresentanza avrebbe dovuto promuoverne la sanatoria con concessione di un termine di carattere perentorio, non operando in tal caso le preclusioni di carattere processuale; nel caso di specie era quindi valida la procura conferita dal direttore generale per la fase monitoria, un difetto di rappresentanza non c’era mai stato e comunque la società appellante aveva provveduto a rimettere ulteriore procura spillata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., con l’intenzione di sanare ex tunc una irregolarità che non c’era; – il Tribunale di Verona aveva correttamente valutato sia in ordine all’inammissibilità della mutazione dell’originaria domanda di restituzione di venti veicoli in domanda di pagamento del valore corrispondente di essi, sia in ordine all’effettività del credito di Euro 1.042.900,24 fatto valere in via riconvenzionale da VO. Group Italia Spa e portato a parziale compensazione del maggior credito riconosciuto a favore di SC. Srl;
– erano generiche le contestazioni dell’appellante principale in ordine alle prove dei crediti di SC. Srl, anche alla luce delle verifiche operate dal CTU e delle emergenze documentali; – era fondata invece la doglianza relativa al riconoscimento a favore di SC. Srl anche dell’importo di Euro 1.291.245,85, effettuato con il generico riferimento alle “assai convincenti obiezioni” alla CTU, di segno opposto, svolte dalla pag. 84 alla pag. 87 della comparsa conclusionale dell’opponente appellata; il CTU, invece, descriveva infatti molto chiaramente e condivisibilmente, con riferimenti documentali precisi, le ragioni per cui l’importo indicato non doveva essere riconosciuto, non trovando esso alcun supporto giustificativo; – il credito finale di SC. Srl era pertanto da rideterminare in Euro 1.270.538,59, con disposizione della restituzione delle somme pagate in più dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, in ottemperanza all’ordinanza ingiunzione del 18.11.2008; – i motivi di appello incidentale erano infondati: quanto al cd “accordo Mi.”, il Tribunale aveva escluso che ne fosse stata data prova e, effettivamente, SC. invocava il principio dell’apparenza per affermare di aver ben contrattato con Mi. ma non allegava e provava “quale condotta del Mi.”, direttore generale vendite Skoda, “e degli incaricati di VGI avrebbe ingenerato l’incolpevole convinzione di SC. di trattare con un soggetto effettivamente dotato di poteri di rappresentanza della controparte”;
quanto all’interpretazione della nota del 10.1.2007 (in base alla quale era stato considerato riconosciuto dalla società ricorrente l’effettivo pagamento, da parte della società controricorrente, di importi per complessivi Euro 9.153.165,00 a titolo di azioni promozionali e bonus), redatta da SC. Srl e prodotta da VO. Group Italia Spa, il Tribunale aveva condivisibilmente motivato sulla base di argomenti tratti sia dai dati analizzati dal CTU, sia dall’esito dell’interpello del legale rappresentante di SC. Srl che, a fronte dell’esibizione della nota, “non seppe giustificare la propria pretesa di attribuire al diverso termine “erogare”, ivi contenuto, lo stesso senso della “liquidazione”, come chiarito dal CTU”; non esisteva alcuna relazione certa tra la somma indicata nella lettera dei 10.1.2007 e l’acconto di Euro 1.694.629,12, che SC. Srl aveva ammesso di aver ricevuto dalla controparte e quindi non vi era motivo per affermare che il relativo importo fosse stato detratto due volte a danno dell’appellante incidentale; quanto alla omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. e sulla richiesta di pronuncia generica di condanna per tutti i danni subiti, da liquidare in separata sede, il Tribunale aveva riconosciuto a SC. Srl gli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, rilevando l’assenza di prova di un maggior danno e di danni derivanti dal comportamento negoziale di VGI, tali da giustificare l’accoglimento delle domande riproposte.
Ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia SC. Srl, affidandosi a dieci motivi.
Vi è controricorso di VO. Group Italia Spa, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancato rispetto del termine di impugnazione, per notifica al domiciliatario oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e per carenza di specificità ed autosufficienza; la società controricorrente ha comunque rilevato anche l’infondatezza dell’impugnazione, chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in relazione alla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si esaminano pregiudizialmente le eccezioni relative alla prospettata tardività dell’impugnazione, sia sotto il profilo del mancato rispetto del termine ad impugnare, sia sotto il profilo della affermata nullità della notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata, secondo la società controricorrente, ai sensi dell’art. 330 co 3 c.p.c., anch’essa comportante comunque, sempre secondo VO. Group Italia Spa, l’intempestività del ricorso.
Entrambe le eccezioni formulate debbono essere disattese.
Per il primo profilo, si osserva che il presente giudizio è stato radicato prima del 4 luglio 2009, quindi il termine lungo di impugnazione al quale fare riferimento, non essendo stata la sentenza ricorsa notificata, è quello previsto prima della modifica dell’art. 327 c.p.c. intervenuta con legge n. 69/2009, quando esso era determinato in un anno -al quale deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini-: cfr. in proposito Cass. n. 6951/2019 che, ribadendo il principio già affermato dalla precedente pronuncia n. 27236/2017, ha evidenziato come “Ai fini dell’individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall’inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all’art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado…” – nello stesso senso anche Cass. n. 17928/2020 -.
Nel caso di specie il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza è stato rispettato, poiché la sentenza ricorsa è stata pubblicata il 10.7.2018 e, tenuto conto della sospensione feriale dei termini – intervenuta due volte -, la notificazione del ricorso alla controparte su iniziativa di SC. Srl in data 9.9.2019 si deve considerare tempestiva.
Sotto il secondo profilo, VO. Group Italia Srl lamenta la nullità della notifica del ricorso, perché effettuata ai procuratori domiciliatari dopo l’anno dalla pubblicazione della sentenza.
Anche questo rilievo è infondato: -se si considera infatti, come è necessario, il periodo di sospensione feriale dei termini ricadente nell’ambito dell’anno dalla pubblicazione della sentenza come da aggiungere all’anno solare, il termine dell’anno individuabile in base all’art. 330 co 1 c.p.c. si determina considerando anche detto periodo e appare, in concreto, rispettato (cfr. Cass. a SU n. 23299/2011, che evidenzia come “L’ impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1º comma dell’art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3º comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine”; le pronunce successive sono conformi).
2. I profili di inammissibilità rilevati dalla società controricorrente in relazione al disposto dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. non appaiono riferibili al ricorso nel suo complesso – cfr., al riguardo, ord. Cass. SU n. 37552/2021, che ben evidenzia come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, solo in tal caso risultando violati i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. – ma dovranno essere valutati in relazione ai singoli motivi proposti.
3. Con il primo motivo di ricorso principale SC. Srl lamenta “Error in procedendo – Art. 360 c.p.c. n. 4 in relazione agli artt. 112, 342 e c.p.c. (Nullità della sentenza e del procedimento – Inammissibilità dell’atto di appello ex artt. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012) – violazione dell’art. 329, 2 comma cpc”.
La società ricorrente censura la sentenza gravata per la violazione delle norme processuali richiamate, per avere la Corte d’Appello rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto da VO. Group Italia Spa, sollevata da SC. Srl nella memoria di costituzione in appello. La Corte di merito non avrebbe considerato né la genericità delle doglianze svolte nell’atto di appello dalla società appellante controricorrente, attraverso le quali erano state riproposte le stesse questioni già sollevate nell’ambito del giudizio di primo grado e respinte, né il fatto che nell’ipotesi di decisioni basate, come nel caso di specie la sentenza di primo grado, su plurime ragioni, queste avrebbero dovuto essere tutte sottoposte a critica per evitare il formarsi del giudicato su quelle non contestate. A sostegno del motivo in esame la società ricorrente richiama alcuni passaggi della comparsa di risposta in appello e della sentenza di secondo grado e rileva, in particolare, che “Dalla lettura degli atti processuali (cfr. sentenza di primo grado e appello proposto che si allegano al fascicolo del presente giudizio sub. n. 2 e 3) – che l’Ecc.ma Corte Adita potrà esaminare direttamente in quanto Giudice del “fatto processuale” essendo denunciato un error in procedendo del Giudice di merito (in tal senso ex plurimus Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. n. 24481/2014) – si evince chiaramente come il gravame proposto da VGI non fosse conforme ai suindicati principi giurisprudenziali, né alla ratio delle modifiche apportate al citato art. 342 cpc dal D.L. n. 83/2012, ratio che – come osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – è quello di accentuare “la capacità di “selezione” del ricorso in appello con intento di potenziali esiti deflattivi” (Cass. n. 8666/2017) e di migliorare “l’efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo” (Cass. n. 2143/2015)”.
Il motivo è inammissibile.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione alla identificazione dei motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque, infatti, l’ammissibilità del motivo di censura, con la conseguenza che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche chiaramente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia – Così Cass. n. 29495/2020 e Cass. n. 3612/2022; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. 86/2012, Cass. n. 22880/2017, Cass. n. 24048/2021 -.
SC. Srl ha riportato in sintesi -dopo lo svolgimento del giudizio di primo grado e il suo esito con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, da pag. 2 a pag. 19 del ricorso- i motivi di appello proposti dalla controparte e, a seguire, l’esteso contenuto delle proprie difese contenenti i rilievi di inammissibilità che sarebbero stati disattesi – a parere della ricorrente ingiustificatamente – dal Giudice d’Appello – lo svolgimento del secondo grado di giudizio, comprensivo della sentenza d’appello, va da pag. 19 a pag. 47 del ricorso -; in concreto però – esclusa la prospettabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. perché l’esame nel merito dei motivi di appello proposti comporta la reiterazione del rigetto implicito di ogni questione relativa ad una pur eccepita inammissibilità dei motivi stessi che, nel caso di specie, era stato già espresso dalla Corte di merito con ordinanza depositata il 4.6.2015 – la Corte d’Appello di Venezia ha accolto solo alcuni dei motivi di impugnazione articolati da VO. Group Italia Spa Sono infatti stati accolti: il primo motivo d’appello e parte del secondo, entrambi di carattere processuale, e specificamente il primo relativo all’esistenza e validità della procura alle liti rilasciata da VO. Group Italia Spa per la fase monitoria e la parte del secondo, collegata, riguardante la tempestiva costituzione in giudizio della società e, conseguentemente, la legittimità della domanda proposta quanto al riconoscimento a favore dell’appellante controricorrente del credito già fatto valere in sede ingiuntiva, non contestato da SC. Srl nella misura di Euro 174.546,53; il quinto motivo, in relazione al quale la Corte di merito ha rilevato la genericità della motivazione della sentenza di primo grado, effettuata per relationem con richiamo di intere pagine della comparsa conclusionale di SC. Srl, “senza un commento che ne evidenzi la rielaborazione e la motivata condivisione e- se pure è vero che l’appellante non ha specificamente censurato le argomentazioni di controparte, inserite nella sentenza mediante il richiamo alle pagine della comparsa conclusionale – nella sentenza mancano sia le ragioni giuridiche e fattuali che gli argomenti idonei a giustificare la condivisione espressa” (nella sostanza la Corte di merito appare aver ritenuto implicitamente da escludere ogni rilievo di inadeguatezza nella formulazione del motivo, e quindi di sua inammissibilità, alla luce della genericità della relativa motivazione della sentenza, consistita nel mero rinvio non argomentato a diverse pagine della compara conclusionale avversaria); il sesto motivo, volto alla ridefinizione dei rapporti di debito-credito tra le parti e alla richiesta di restituzione di quanto versato da entrambe le parti nel corso del giudizio in ottemperanza all’ordinanza ex art. 186-ter del 18.11.2008 – che avrebbe dovuto essere disciplinata e coordinata con la decisione finale nel dispositivo e non lo era stata -.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
La società ricorrente, che non ha evidentemente interesse a far valere l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione ai motivi di doglianza proposti da VO. Group Italia Spa e respinti -senza proposizione di ricorso incidentale -, non ha precisato i suoi rilievi per la mancata declaratoria di inammissibilità ex at. 342 c.p.c. nei limiti ancora di suo interesse, rilievi che avrebbero dovuto essere costruiti sulle parti della pronuncia di secondo grado sfavorevoli con indicazione dei riferimenti documentali agli atti di causa necessari all’esame delle doglianze proposte. SC. Srl rimette invece alla Corte d legittimità la verifica, attraverso la lettura integrale degli atti processuali, dell’individuazione e dell’attualità dei motivi di appello che avrebbero dovuto essere dichiarati, secondo la sua valutazione, inammissibili invece che accolti, e la verifica sulla specificità o meno da attribuire all’articolazione degli stessi come proposta da VO. Group Italia Spa, valutata in modo positivo dalla Corte di merito.
SC. Srl prospetta altresì il passaggio in giudicato, genericamente rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado letta attraverso il filtro dei motivi di appello proposti e della loro inammissibilità che la Corte di merito avrebbe dovuto, sempre secondo la ricorrente, rilevare, facendo riferimento, in particolare, a non meglio chiariti punti della decisione di primo grado ancora controversi che si assumono fondati su più rationes che si afferma, senza alcuna esplicitazione realmente giustificativa, non siano state tutte contrastate dagli interessati: ma non è dato comprendere se, dove e come la Corte di merito abbia violato l’art. 329 c.p.c. riformando statuizioni della sentenza di primo grado non sottoposte a critica – la formazione del giudicato derivante dalla mancata contestazione, in questa sede di legittimità, ad opera della parte soccombente del rigetto dei motivi di appello proposti avverso capi decisori della sentenza di primo grado ovviamente non rileva per la valutazione del motivo di ricorso in esame -.
Risultano così violati il disposto dell’art. 366 n. 4 e n. 6 c.p.c. e i principi sopra richiamati perché, a parte il riferimento alle difese d’appello e al deciso di primo e secondo grado in un contesto disorganico -che non risulta più chiaro solo perché svolto per pagine e pagine nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione dell’andamento del processo nelle due fasi di merito-, la società ricorrente rimette inammissibilmente al Giudice di legittimità l’identificazione delle censure di merito svolte da VO. Group Italia Spa, e la valutazione della loro rilevanza e della loro adeguatezza a contrastare il deciso di primo grado nel rispetto dell’art. 342 c.p.c. e dei limiti posti dall’art. 329 c.p.c.
4. Con un secondo motivo di critica SC. Srl afferma la rilevanza ex art. 360 n. 3 c.p.c. della “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 comma 2 c.p.c. ante riforma L. 69/2009 (testo applicabile, ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio) anche in relazione all’art. 125 c.p.c. e 77 c.p.c. – nonché degli artt. 115, 116, cpc anche in relazione all’art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (in relazione alla ritenuta validità della procura alle liti rilasciata dal Direttore Generale di VO. Group Italia Spa) -“.
All’udienza del 26.6.2008 i difensori di SC. Srl avevano eccepito la nullità della procura alle liti che era stata conferita ai difensori di controparte, in quanto rilasciata dal direttore generale della VO. Group Italia Spa, privo di legitimatio ad processum, con conseguente nullità e/o inesistenza dell’attività difensiva compiuta sulla base della stessa. La società ricorrente non aveva contestato la qualifica di direttore generate in capo al soggetto che aveva sottoscritto la procura per la società controricorrente ma aveva invece sostenuto che “il direttore generale sarebbe stato privo di poteri rappresentativi di legittimazione processuale della società per la quale svolgeva funzioni e, proprio in quanto privo ex lege di detta legittimazione. La seconda procura alle liti a firma dell’amministratore delegato di VO. Group Italia Spa, prodotta da quest’ultima con la memoria ex art. 183 VI comma n .2 cpc non era idonea a sanare l’originaria assenza di potere rappresentativo” – così, letteralmente, nel ricorso -. Secondo la società ricorrente la “nuova” procura rilasciata in data 06.02.2008 non avrebbe consentito di sanare il difetto della originaria procura in calce al decreto ingiuntivo, se non altro perché nel conferire la prima procura alle liti, il direttore generale avrebbe agito come falsus procurator di VO. Group Italia Spa Anche la nuova procura rilasciata in data 06.02.2008 dall’amministratore delegato di VO. Group Italia Spa non avrebbe potuto comunque essere considerata valida ex art. 83 c.p.c., perché risultava inammissibilmente apposta su foglio separato spillato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. mentre la particolare possibilità di rilasciare procura speciale al difensore contenuta sull’atto difensivo, con conseguente diritto di autentica in capo al difensore stesso, sarebbe tassativamente limitata ai soli atti espressamente indicati nell’art. 83 c.p.c.
Il motivo in esame è inammissibile.
La Corte d’Appello di Venezia ha riformato sul punto la sentenza di primo grado ritenendo che il direttore generale di VO. Group Italia Spa che aveva rilasciato procura alle liti per il ricorso ingiuntivo era munito, fin dal 1998 e quindi già all’epoca, del relativo potere di rappresentanza – anche sostanziale: nella sentenza si sottolinea la possibilità di rilascio di “procure speciali e mandati” – della società, con conseguente inutilità della procura ulteriore successivamente rilasciata, solo confermativa: ciò era stato documentato da VO. Group Italia Spa nel primo momento utile successivo al rilievo sollevato sulla questione dalla controparte.
La doglianza in esame non critica la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, perché insiste a ritenere non valida la prima procura rilasciata sul presupposto, ribadito senza critica ai rilievi espliciti e chiari di senso contrario della Corte d’Appello sul punto – fondati sull’esame della documentazione specificamente prodotta dalla controricorrente per contrastare l’eccezione di SC. Srl nel primo momento processuale successivo utile -, che il direttore generale sarebbe stato privo di potere rappresentativo, svolgendo considerazioni conseguenti sull’ambito di operatività dell’art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, di per sé irrilevanti data la validità della procura originaria, e sull’inidoneità sanante della “nuova” procura rilasciata dall’amministratore delegato della controparte, ritenuta invece superflua dalla Corte di merito – senza introdurre elementi suscettibili di supportare nullità officiose ancora rilevabili -.
5. Il terzo motivo di ricorso critica la decisione della Corte d’Appello di Venezia prospettando per la stessa questione sia un’ipotesi di violazione di legge, sia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso dalle parti. SC. Srl lamenta infatti “A) Art. 360 n. 3: violazione dell’art. 115 e 116 cpc con riferimento all’art. 2697 cc (in relazione alla errata valutazione delle prove documentali agli atti del giudizio di appello anche in ordine all’onere della prova a carico dell’appellante nonché all’erroneità della CTU svolta in I grado); B) Art. 360 n. 5 con riferimento al “fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti””.
Rileva la ricorrente che la Corte di Appello: avrebbe riformato la pronuncia di primo grado in assenza di specifiche censure da parte di VO. Group Italia Spa, disponendo quindi irritualmente la detrazione di Euro 1.291.245,85 dal credito riconosciuto dal Tribunale di Verona a favore di SC. Srl in complessivi Euro 2.736.329,87, ed errando nella valutazione dei mezzi di prova documentale, senza inoltre motivare in ordine alle critiche proposte dalla società appellata che pure nei propri scritti difensivi avrebbe motivato ampiamente sulle ragioni per le quali non andava condivisa – sulla non debenza dell’importo detratto in sede di impugnazione – la consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di merito avrebbe così totalmente omesso di valutare le critiche specifiche e circostanziate mosse alla consulenza tecnica d’ufficio dalla ricorrente e dal suo consulente tecnico di parte, limitandosi a ritenere apoditticamente condivisibili le considerazioni del Tecnico d’Ufficio e incorrendo nel vizio di motivazione. Tutto ciò senza considerare che al consulente tecnico d’ufficio era stato demandato esclusivamente l’incarico di accertare a quanto ammontasse il credito di SC. Srl e non di risolvere le questioni giuridiche inerenti gli oneri probatori incombenti sulle parti e il loro avvenuto assolvimento, e senza tenere conto che il Tribunale non si era discostato dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ma, risolte le questioni giuridiche sottese, aveva valorizzato i riscontri contabili emergenti dall’elaborato peritale derivandone l’importo che aveva ritenuto dovuto a SC. Srl L’omessa valutazione di queste risultanze della consulenza tecnica d’ufficio comporterebbe, secondo la ricorrente, un vizio di motivazione rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo, con il quale la ricorrente ribadisce in primis, attraverso la prospettazione dell’avvenuta riforma della sentenza di primo grado in assenza di censure specifiche, l’inammissibilità dell’appello della controparte perché violativo del disposto dell’art. 342 c.p.c., contiene due diversi profili ulteriori di censura sufficientemente autonomi, l’uno affermato rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., l’altro ricompreso nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: il motivo è infondato in relazione a tutte le doglianze formulate.
Si richiamano le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di critica quanto alla infondatezza della doglianza riguardante una pretesa rivalutazione/riforma del deciso di primo grado da parte della Corte di merito, in ordine alla detrazione di Euro 1.291.245,85 dal credito riconosciuto dal Tribunale di Verona a favore di SC. Srl in complessivi Euro 2.736.329,87, in prospettata assenza di specifiche censure ammissibili ex art. 342 c.p.c. da parte di VO. Group Italia Spa – il motivo di appello del cui accoglimento si duole la società ricorrente era quello formulato sub 5) dalla controricorrente, ritenuto ammissibile dalla Corte di merito e accolto previa rivalutazione del merito, sul presupposto che la motivazione con la quale il Tribunale di Verona aveva riconosciuto il credito di Euro 1.291.245,85 a favore della società ricorrente non potesse essere ritenuta adeguata -.
Deve pure essere esclusa l’esistenza di violazioni di legge riconducibili agli art. 115 e 116 c.p.c. e/o all’art. 2697 c.c.
Secondo l’interpretazione degli art. 115 e 116 c.p.c., ormai consolidata, di questa Corte, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c. o di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., ma sotto il profilo dell’errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti, appunto, dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – cfr. Cass. n. 27847/2021; Cass. n. 3680/2019 e, in particolare, Cass. a SSUU 20867/2020, che ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” -.
Nelle critiche formulate dalla società ricorrente non vi è alcun riferimento all’utilizzo per la decisione di prove non introdotte dalle parti e/o esorbitanti dai poteri officiosi riconosciuti in materia al Giudice, ma si mira a rimettere in discussione l’iter interpretativo-valutativo del materiale probatorio, comprensivo della legittima valorizzazione di specifici elementi istruttori rispetto ad altri, posto in essere dalla Corte di merito nello svolgimento delle prerogative che le sono proprie: tutto ciò si pone al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 3 c.p.c., interpretato alla luce dei principi di diritto consolidati sopra esposti.
Una pretesa violazione di legge si deve escludere anche in relazione alla pure prospettata violazione degli oneri probatori, poiché la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove acquisite, sindacabile solo entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. – cfr. Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 26739/2024 -.
Anche per questo aspetto di critica non è nemmeno prospettata un’erronea attribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., perché la violazione della norma richiamata – che non può certo derivare da affermazioni del Tecnico di parte in ordine alle produzioni (tabulati mancanti, in relazione ad un importo di Euro 163.777,14 detratto infine dal credito di SC. Srl) che VO. Group Italia Spa avrebbe potuto fornire in sede di CTU a chiarimento della situazione: cfr. nel ricorso per cassazione l’esplicitazione argomentativa del motivo in esame, che richiama una considerazione del CTP contenuta nelle osservazioni alla CTU – viene dedotta dalle modalità di valorizzazione del materiale istruttorio ritualmente acquisito, e quindi valutabile a prescindere dalla parte che ne ha effettuato la produzione o dalla sua provenienza officiosa, operata dalla Corte di merito che, nell’ottica della società ricorrente, non avrebbe comunque considerato correttamente il contenuto della documentazione prodotta e gli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio e che non avrebbe adeguatamente risposto a tutti i rilievi critici proposti da SC. Srl Anche per questa doglianza è quindi evidente la sua estraneità al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e la volontà reale della società ricorrente di ottenere, inammissibilmente in sede di legittimità, una rivalutazione del merito attraverso una rielaborazione degli elementi istruttori acquisiti, in primis della consulenza tecnica d’ufficio, a proprio vantaggio.
Quanto alla pure prospettata omissione di esame di un fatto decisivo discusso e determinante, si osserva che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame, di per sé, di singoli elementi istruttori qualora il fatto storico, effettivamente esistente e rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito, pure se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie – Cass. n. 17005/2024 -, non ricorre quando tale omesso esame sia lamentato con riguardo all’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica – Cass. n. 2961/2025 – e non è ipotizzabile riguardo al contenuto dell’elaborato conclusivo della consulenza tecnica d’ufficio: in relazione a quest’ultimo mezzo istruttorio, la norma richiamata consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito gli esiti della consulenza tecnica, solo ove venga individuato in essa un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Cass. n. 18886/2023; Cass. n. 34787/2024 -.
In concreto, le doglianze di SC. Srl sono volte a rilevare come fosse da ritenere preferibile la lettura della consulenza tecnica d’ufficio operata dal Tribunale di Verona piuttosto che quella operata dalla Corte d’Appello di Venezia, che, secondo la ricorrente, avrebbe altresì valorizzato aspetti della relazione tecnica d’ufficio che avrebbero esorbitato dall’ambito del quesito posto.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
Escluso ogni rilievo a ipotetici profili di nullità dell’elaborato peritale non tempestivamente eccepiti nei gradi di merito, non è dato comprendere quale sia la circostanza di fatto che si afferma decisiva e che sarebbe stata omessa dalla Corte di merito nella ricezione degli esiti dell’elaborato peritale. In concreto, le critiche svolte da SC. Srl e prospettate come rientranti nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 5 c.p.c. vorrebbero ottenere una rivisitazione valutativa della valorizzazione dell’elaborato peritale effettuata dalla Corte di merito, che privilegi le critiche svolte dal consulente di parte della ricorrente e le osservazioni difensive della stessa, senza considerare che la Corte d’Appello di Venezia ha: ritenuto inadeguata la motivazione con la quale il Tribunale si era discostato dagli esiti della CTU, perché effettuata con richiamo acritico alle pagine da 84 a 87 della comparsa conclusionale di SC. Srl; ritenuto articolate e condivisibili le ragioni poste dal CTU a fondamento delle considerazioni e conclusioni svolte; ritenuto quindi implicitamente (in modo pienamente legittimo, non essendo necessaria la specifica confutazione di tutti gli elementi istruttori e/o ragioni di critica, svolte anche attraverso il richiamo alle considerazioni del CTP dalle parti) ininfluenti le argomentazioni difensive svolte dalle parti, e quindi anche da SC. Srl, per confutare la valorizzazione degli esiti della CTU ritenuta preferibile.
Avendo la Corte di merito motivato nel rispetto del minimo costituzionale richiesto ex art. 111 Cost. – cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014, che dà indicazioni alle quali si è attenuta tutta la giurisprudenza successiva – senza contraddizioni l’interpretazione e valutazione del materiale probatorio effettuata ai fini della decisione presa, si deve escludere che ricorrano profili di assenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione e si deve concludere che, con l’articolata doglianza in esame, SC. Srl voglia in concreto una rivalutazione del merito dell’iter formativo della decisione seguito dalla Corte d’Appello di Venezia, inammissibile in sede di legittimità.
6. Con un quarto motive di ricorso SC. Srl propone la seguente doglianza: “Art. 360 c.p.c. n. 4 in relazione all’art. 112, 132 c.p.c. art. 118 disp. att. C.p.c. n. 4 c.p. (Nullità della sentenza in parte de qua e del procedimento per insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – motivazione apparente e per relationem) nonché dell’art. 111 Cost.”
Rileva la società ricorrente che, in relazione agli stessi capi della sentenza di secondo grado nonché alle ragioni di cui al motivo che precede, la sentenza gravata va altresì censurata sotto il profilo in epigrafe perché se come affermato dalla Corte di Appello “l’appellante non ha specificatamente censurato le argomentazioni di controparte inserite nella sentenza mediante il richiamo alle pagine della comparsa conclusionale”, la Corte non avrebbe potuto correggere quel preteso errore del Tribunale lamentato dalla controricorrente senza incorrere a sua volta nella violazione dell’art. 112 c.p.c., che sarebbe quindi ciò che in concreto si sarebbe verificato con la pronuncia impugnata. Il principio secondo cui il limite oggettivo imposto all’accertamento demandato al Giudice di merito dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., implicherebbe infatti che il Giudice possa e debba acquisire al materiale probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, non potendo fondare la propria decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Invece con la sentenza impugnata la Corte di Appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riformando la sentenza di primo grado in mancanza di specifiche censure di VO. Group Italia Spa volte a contrastare i fatti dedotti e le prove documentali offerte da SC. Srl, correttamente valutate dal primo Giudice. L’assunto esposto troverebbe conferma, secondo la ricorrente, dalla lettura della sentenza gravata che presenterebbe nella parte censurata una motivazione apparente oltre che criptica, non emergendo da essa alcuna ragione per comprendere il perché’ le censure mosse da VO. Group Italia Spa alla sentenza di primo grado sarebbero fondate.
Richiamate le considerazioni svolte nell’esaminare i motivi precedenti, in particolare il primo e il terzo motivo, anche per quanto riguarda l’individuazione delle situazioni in cui sono ipotizzabili in sede di legittimità violazioni di legge riferite agli art. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., non appare prospettabile relativamente alle critiche ancora reiterate dalla ricorrente con il motivo in esame alcuna violazione riconducibile nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 3 c.p.c. né è riscontrabile alcuna omissione o incoerenza della motivazione: la Corte di merito, dopo aver ritenuto inconsistente la motivazione del Tribunale di Verona effettuata con il richiamo alla comparsa conclusionale della ricorrente, “da pag. 84 a pag. 87”, ha espresso le proprie valutazioni in ordine all’infondatezza delle pretese a cui si riferiva la parte del deciso di primo grado che, su effettiva e legittima istanza di VO. Group Italia Spa – tale considerata dalla Corte di merito ex art. 342 c.p.c., per quanto detto sopra -, andava a riformare, facendo riferimento agli elementi probatori a tal fine valorizzati attraverso un percorso motivazionale comprensibile logicamente e privo di contraddizioni evidenti.
La decisione in riforma della sentenza di primo grado assunta dalla Corte d’Appello di Venezia è pertanto supportata da un motivo d’appello ritenuto implicitamente adeguato a fronte della affermata apoditticità della motivazione di primo grado sul punto, ed è raggiunta attraverso un percorso motivazionale argomentato chiaramente nel rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. – cfr., per tutte, Cass. n. 8053/2014 -, che non viene meno solo perché non gradito alla società ricorrente. La sentenza d’appello non è pertanto suscettibile di censura attraverso il motivo di ricorso in esame, che prospetta diverse violazioni di legge solo apparenti, al fine di provocare una revisione della valutazione di merito operata dalla Corte d’Appello, preclusa in sede di legittimità.
7. La quinta critica formulata da SC. Srl prospetta “Art. 360 n. 3: violazione dell’art. 115 e 116 cpc con riferimento al principio di non contestazione nonché all’art. 2697 cc (in ordine al rigetto del primo motivo dell’appello incidentale in relazione alla valutazione delle prove documentali agli atti del giudizio di appello anche in ordine all’onere della prova a carico dell’appellata)”.
La Corte di Appello esclude il cosiddetto “Accordo Mi.” principalmente per “difetto di rappresentanza” omettendo di valutare che il dott. Mi., come dedotto da SC. nei propri scritti difensivi (la ricorrente riporta specificamente nel ricorso le pagine degli atti delle fasi di merito in cui avrebbe sviluppato le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi richiamate: comparsa conclusionale in primo grado da pag. 78 a 84, appello incidentale pagine da 30 a 35, conclusionale in appello pagine da 102 a 105), era, come riconosciuto da entrambe le parti in giudizio, il Direttore Vendite Nazionale, trattava con i concessionari per tutte quelle operazioni speciali e temporanee, decideva gli sconti supplementari e le azioni della Divisione Sk. e tanto emergeva in modo evidente dai documenti prodotti in atti con firma Mi.. SC. Srl non avrebbe mai potuto anche solo ipotizzare che il dott. Mi., Direttore Generale Vendite per l’Italia di VO. Group Italia Spa, non avesse i poteri di concludere contratti per la controricorrente, anche in considerazione del fatto che egli era stato da sempre il solo soggetto che proprio in nome e per conto di VO. Group Italia Spa aveva concluso migliaia di contratti di vendita di vetture con la società ricorrente.
Anche questo motivo deve essere integralmente respinto.
Quanto alla possibilità di inquadrare i vizi lamentati nell’ambito dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si richiamano le considerazioni già svolte nell’affrontare il terzo motivo di ricorso sulla possibilità di rilevare come ipotesi di violazione di legge in sede di legittimità le violazioni degli art. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.: anche per la doglianza sub iudice le critiche al deciso della Corte di merito riguardano l’interpretazione e valutazione del materiale probatorio acquisito, sulla cui base sia il Tribunale di Verona, sia la Corte d’Appello di Venezia hanno ritenuto di non poter valorizzare il cosiddetto “accordo Mi.”.
La conformità del deciso di primo e di secondo grado sulla questione oggetto del motivo di ricorso in esame -la società ricorrente nemmeno allega che i presupposti in fatto e la documentazione valorizzata nel primo e nel secondo grado di giudizio siano stati diversi- esclude la possibilità di una rivalutazione del motivo attraverso il suo previo inquadramento nell’ipotesi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di motivo di ricorso precluso ai sensi dell’art. 348-ter u. c. c.p.c., applicabile ratione temporis.
8. Il sesto motivo di doglianza della società ricorrente è così prospettato: “Art. 360 n. 4 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – nullità della sentenza in parte de qua per omessa pronuncia sui capi di domanda riproposti nell’ appello incidentale ex art. 346 cpc.”
Rileva SC. Srl che, “fermo ed impregiudicato quanto evidenziato nel precedente motivo di diritto”, la sentenza d’appello deve essere censurata anche per omessa pronuncia, perché il Giudice di secondo grado, escludendo il cosiddetto “Accordo Mi.” principalmente per “difetto di rappresentanza”, non si è pronunziato, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., sulla domanda riproposta ex art. 346 cpc in secondo grado dalla ricorrente. In particolare, la Corte di merito non avrebbe pronunciato “sull’appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza gravata, in ordine al credito di SC. Spa derivante dal mancato pagamento da parte di VO. Group Italia Spa (già Au. Spa), di riconoscimento di bonus e azioni contrattualmente pattuiti, dovuti e non assolti, come riportato al capitolo III/II dell’atto di citazione in opposizione”.
Il motivo di ricorso in esame, non del tutto comprensibile, è, se si supera il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, infondato.
La ricorrente sembra collegare il motivo in esame al precedente come parte di esso, sul presupposto per cui la conferma di non vincolatività del cd “accordo Mi.” (per difetto di rappresentanza e per insussistenza della allegazione di elementi idonei a fondare una situazione di legittimo affidamento) avrebbe fatto rivivere la questione della debenza di “bonus e azioni contrattualmente pattuiti”: non è dato comprendere però, né indicazioni utili in tal senso emergono dal deciso di secondo grado, come la domanda di cui si afferma il mancato esame si differenzi da quella esaminata nel successivo motivo di ricorso, che è appunto relativa a crediti vantati per bonus ed azioni, rispetto alla quale si lamenta la pronuncia di rigetto.
Ora, non risulta in alcun modo percepibile dal ricorso per cassazione – e dalla sentenza d’appello – se vi sia e in che termini un’ipotetica relazione tra l’assenza del riconoscimento di validità al cd “accordo Mi.” e il sorgere di diritti per bonus e azioni da valutare, in presenza di apposita domanda in tesi richiamata ex art. 346 c.p.c., proprio in relazione a detto mancato riconoscimento (anche in considerazione del fatto che nella sentenza di primo grado, richiamata al riguardo dalla sentenza d’appello, l’accordo Mi. è indicato come relativo solo ad azioni, per un importo di Euro 427.735,65): se questa fosse pertanto la prospettazione sottesa al motivo di ricorso in esame, esso sarebbe inammissibile perché totalmente aspecifica.
Se invece il riferimento della società ricorrente è, come sembra attraverso il riferimento letterale contenuto nel motivo e sopra riportato, alle conclusioni assunte dalla società in grado d’appello, il motivo, che non si comprende come si differenzi dal successivo, sarebbe infondato.
La Corte d’Appello si è infatti pronunciata sulla domanda come sopra reiterata “nel merito, anche in termini di appello incidentale”, da SC. Srl: la domanda è esplicitata a pag. 15, sub B), della sentenza ed esaminata alla pag. 16, sempre sub B), con richiamo alle pag. 16/17 della sentenza di primo grado e con l’esplicitazione che: il Tribunale ha motivato sul punto “con argomenti tratti sia dai dati analizzati dal CTU sia dall’esito dell’interpello libero del rappresentante legale di SC….” (il Tribunale ha riconosciuto un diritto di credito di SC. Srl per bonus e azioni ma ha anche ritenuto che, rispetto all’importo richiesto a tal fine, si doveva considerare effettivamente già versato dalla debitrice quanto risultante dalla lettera del 10.1.2007 di SC. Srl).
La pronuncia del Giudice di merito sull’appello incidentale quindi c’è ed è di rigetto, con adesione alla decisione del primo Giudice, sulla base di considerazioni in fatto derivate dalle emergenze documentali acquisite agli atti ritenute rilevanti, frutto di valutazioni sugli esiti dell’istruttoria in relazione alle quali le pronunce delle due fasi processuali di merito sono coincidenti.
Non è prospettabile, perciò, alcuna violazione inquadrabile nell’ambito dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e non è possibile alcuna rivalutazione del motivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. alla luce del disposto dell’art. 348-ter u. c. c.p.c., applicabile ratione temporis.
9. Il settimo motivo di ricorso è il seguente: “Art. 360 n. 5 – Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti – (in ordine alla erronea condivisione della sentenza di I grado circa la detrazione degli acconti ricevuti da SC. nel corso dell’intero rapporto correlata all’erronea interpretazione della lettera del 10 gennaio 2007 nonché della CTU)”.
SC. Srl afferma di trattare congiuntamente le censure da muovere alla sentenza gravata per aver rigettato il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale, perché in entrambi i casi gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello confermando la sentenza di primo grado deriverebbero tutti da un’erronea interpretazione della lettera del 10 gennaio 2007 (trascritta per il principio di autosufficienza del ricorso). SC. Srl aveva chiesto che la Corte di Appello accertasse e rilevasse che configurava un errore logico-giuridico detrarre dal credito di SC. Spa nei confronti della controparte ,quantificato dal Tribunale in complessivi Euro 13.584.123,99, sia gli acconti ricevuti prima del 09.01.2006 ammontanti ad Euro 1.694.629,12, sia, cumulativamente, l’ammontare complessivo di tutti gli acconti ricevuti in costanza dell’intero rapporto, che il Tribunale di Verona aveva ritenuto essere stati effettivamente corrisposti a SC. Srl ed ammontanti ad Euro 9.153.165,00 sulla base dell’errata interpretazione della lettera del 10.1.2007; secondo la ricorrente se con la lettera 10.1.2007 SC. Srl avesse effettivamente confessato l’incasso di acconti per il complessivo importo di Euro 9.153.165,00, sarebbe stato illogico computare e procedere poi a detrarre dal credito residuo uno o più dei singoli acconti che componevano l’ammontare complessivo di detto importo perché, diversamente ragionando, si sarebbe pervenuti alla paradossale conseguenza per cui dal credito di SC. Srl, sempre come giudizialmente accertato, si sarebbero dovuti dedurre sia i singoli acconti che il Tribunale aveva ritenuto essere stati pagati, sia la somma degli stessi.
Il motivo di ricorso in esame è inammissibile.
Anche ove si considerasse possibile, il che non è, assimilare ad un “fatto” l’interpretazione del contenuto della lettera 10.1.2007 nel senso proposto dalla ricorrente e/o la considerazione degli acconti che sarebbero stati quantomeno da comprendere, secondo la ricorrente – ma non secondo i Giudici di primo e di secondo grado: la Corte d’Appello ha specificamente evidenziato che “la somma indicata nella lettera del 10 gennaio 2007 e l’acconto di Euro 1.694.629,24″ non avevano alcuna relazione – nell’importo indicato nella lettera, la pronuncia conforme all’esito sia del primo che del secondo grado di merito esclude la possibilità di vaglio di una violazione in tesi rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in applicazione dell’art. 348-ter u.c. c.p.c. applicabile ratione temporis.
10. L’ottavo motivo di ricorso è il seguente: ” Art. 360 n. 3 : violazione dell’art. 115 e 116 cpc anche in ordine all’art. 2697 c.c. – Violazione degli artt. 2729 e 2726 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. – (in ordine al rigetto dei motivi di appello incidentale di cui al motivo che precede in relazione alla valutazione delle prove documentali agli atti del giudizio di appello nonché all’onere della prova a carico dell’appellata nonché in relazione al divieto di cui al secondo comma dell’art. 2729 cod. civ. e ai limiti legali della prova testimoniale nel pagamento) -“.
Secondo SC. Srl la Corte d’Appello avrebbe dedotto la prova dell’effettiva liquidazione a favore della stessa società di Euro 9.153.165,00 da una “risposta di SC. a cui attribuisce significato affermativo e nonostante la prova di pagamento non possa avvenire per interpello e il divieto di cui al secondo comma dell’art. 2729 c.c. – che non consente il ricorso alle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”; il Giudice d’appello avrebbe così gravato la ricorrente di una prova che non le sarebbe spettata, perché era onere di controparte dimostrare il pagamento già avvenuto; sotto quest’ultimo profilo, i bonifici prodotti da VO. Group Italia Spa non contenevano imputazioni di pagamento.
Si richiamano le considerazioni in diritto svolte nell’esaminare il terzo motivo di ricorso quanto ai limiti di ricomprensione degli art. 115, 116 e 2697 c.c. nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 3 c.p.c. o 360 n. 4 c.p.c.
Si osserva ancora che non è prospettabile alcuna violazione dell’art. 2726 c.c. rilevante in questa sede, perché la Corte d’Appello, e il Tribunale prima, non hanno fondato l’accertamento in ordine all’avvenuto pagamento a favore della società ricorrente di Euro 9.153.165,00 sulla prova testimoniale, ma sul contenuto della lettera del 10.1.2007, proveniente dalla stessa società e a firma del suo legale rappresentante, ritenuto ammissivo della ricezione effettiva dell’importo indicato, e sull’esito dell’interrogatorio libero – che non è prova testimoniale, non ha la stessa ratio e non subisce le stesse limitazioni – del legale rappresentante di SC. Srl
Non sono quindi evidenziabili profili di violazione delle disposizioni in materia di limiti legali delle prove, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione sugli altri rilievi svolti dalla ricorrente al riguardo.
Anche con il motivo sub iudice SC. Srl mira in concreto ad ottenere una inammissibile rivalutazione dell’esame del materiale istruttorio acquisito, adesiva alla ricostruzione dei fatti a sé favorevole, impedita altresì dalla conformità delle pronunce di primo e di secondo grado.
11. Con il nono motivo di critica SC. Srl prospetta: “Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1224, 2697 c.c., nonché dell’art. 2729 c.c. e 2727 c.c. nonché 278 c.p.c. (in ordine al mancato riconoscimento del maggior danno nella sentenza di appello e degli ulteriori danni richiesti da SC.) Ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”
Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe errato anche nel respingere tout court gli ultimi due motivi dell’appello incidentale, così statuendo: “Le ultime due doglianze dell’appellante incidentale sono analoghe per attinenza ad un credito risarcitorio e vanno entrambe disattese, sia perché il maggior danno è stato compreso dal Tribunale nella liquidazione degli interessi ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n 231/2002, sia perché di un ulteriore danno, anche per la parte che sarebbe derivata dal comportamento negoziale di VGI, SC. non ha dato né indicazione né prova”. La Corte avrebbe del tutto disatteso le domande formulate da SC. Srl nelle conclusioni dell’appello incidentale proposto, sia per il riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224 c.p.c., sia per la richiesta di “dichiarare tenuta e condannare VO. Group Italia Spa al risarcimento dei danni tutti subiti da SC. Srl in liquidazione per i motivi di cui in parte espositiva, con pronuncia generica, riservata la liquidazione a separato giudizio”. Eppure, dal comportamento tenuto dalla controricorrente sarebbe emerso chiaramente il diritto di SC. Srl al risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, derivanti oltre che dai plurimi inadempimenti rilevabili documentalmente, come accertati in corso di causa, anche in punto di risoluzione di tutti i contratti.
Il motivo di ricorso in esame deve essere respinto.
Quanto al maggior danno, da riconoscere ex art. 1224 c.c. vantando SC. Srl un credito di valuta, sia il primo che il secondo Giudice hanno escluso l’esistenza di supporto probatorio che giustificasse l’attribuzione di importi ulteriori rispetto alla misura degli interessi moratori riconosciuti ex D.Lgs. n. 231/2002 (il primo Giudice aveva ritenuto gli interessi riconosciuti comprensivi anche del maggior danno, mentre la Corte d’Appello ha riconosciuto la correttezza della pronuncia escludendo l’esistenza di prova di danni ulteriori).
Anche la condanna generica al risarcimento del danno richiede che l’esistenza di un danno risulti almeno probabile, pur se la sua piena identificazione e quantificazione viene ad essere rimessa ad un diverso successivo giudizio, e, nel caso concreto, la Corte di merito ha negato esplicitamente l’esistenza di danni – quindi anche di danni solo probabili, in totale assenza di indicazioni ad opera della parte interessata che avrebbe dovuto quantomeno allegare la potenziale situazione dannosa, non coperta dagli interessi riconosciutile: cfr. Cass. n. 21346/2018, Cass. n. 24058/2022, Cass. SU n. 29862/2022 -, diversi e ulteriori rispetto a quelli coperti dagli interessi moratori, riconosciuti dal Tribunale ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
Richiamate le considerazioni in diritto già svolte nell’esame del terzo motivo di ricorso quanto ai presupposti necessari perché sia ipotizzabile la violazione degli art. 115, 116 c.p.c., 2697 e 2727 e s. c.c. inquadrabile nell’ambito dell’art. 360 n. 3 c.p.c., se ne esclude il ricorrere anche per questa parte della sentenza impugnata.
La Corte di merito ha respinto motivatamente la domanda, con una motivazione esplicita e comprensibile rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. – cfr., ancora, Cass. n. 8053/2014 alla quale si sono conformate le pronunce successive-: non si vede, infine, come si possa seriamente ipotizzare la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
12. L’ultimo motivo di ricorso è così formulato: “Art. 360 n. 4 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – nullità della sentenza in parte de qua per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di mezzi istruttori reiterata in appello”.
L’omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda che riguarda la richiesta di mezzi istruttori costituirebbe, secondo la ricorrente, un vizio di omessa pronuncia, denunciabile in sede di legittimità: nel caso di specie detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata.
Anche questo motivo è inammissibile.
È esclusa l’ipotizzabilità di una violazione integrante il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.-, perché il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande ed eccezioni attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione – cfr. Cass. n. 13716/2016, Cass. n. 7472/2017, Cass. n. 20830/2017 -.
I mezzi di prova richiesti sono solo enunciati, con richiamo agli atti di parte in cui sarebbero stati indicati: anche a volere affermare la sufficienza di detta modalità di identificazione dei mezzi istruttori che si intendono reiterare, modalità che non ne permette alla Corte il controllo diretto ai fini della loro decisività, non vi è indicazione alcuna ad opera della ricorrente nel motivo di ricorso in esame – e nel testo complessivo dello stesso – che permetta di comprenderne la potenziale decisività, tale da incidere sull’esito della decisione, e la relazione eventuale con le questioni ancora controverse delle quali si vorrebbe stimolare un riesame nel merito – cfr., al riguardo, Cass. n. 23194/2017, che ha evidenziato come “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove”; cfr. anche Cass. n. 11457/2007 -.
13. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società ricorrente come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Prove negate: in Cassazione serve la “decisività”
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Condanna SC. Srl al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di VO. Group Italia Spa e le liquida in complessivi Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2026.
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