L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 2 gennaio 2026, n. 101, interviene su un tema nevralgico del diritto concorsuale: il confine tra la fisiologica operatività commerciale e gli atti pregiudizievoli ai creditori in zona sospetta.
L’Inquadramento Giuridico
Il nodo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. (ora trasfuso nel Codice della Crisi), che esenta dalla revocatoria i “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”.
Secondo il consolidato orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di “termini d’uso” non deve essere inteso solo come il rispetto delle scadenze contrattuali originarie, ma può abbracciare anche la prassi consolidata tra le parti. Tuttavia, l’ordinanza n. 101/2026 pone un limite invalicabile: la novazione delle scadenze tramite piani di rientro.
Il Caso e la Decisione
Nel caso di specie, un fornitore aveva ricevuto pagamenti da una società poi fallita. Tali versamenti non erano avvenuti secondo le scadenze delle singole fatture, bensì in esecuzione di un piano di rientro concordato dopo che il debitore era già risultato inadempiente.
La Cassazione ha chiarito che:
Alterazione delle scadenze: Se le parti concordano un calendario di pagamenti diverso da quello originario per sanare un pregresso inadempimento, si esce dal perimetro della “fisiologia” dei rapporti commerciali.
Natura del Piano di Rientro: Il piano di rientro è, per definizione, un sintomo dello stato di crisi o di una difficoltà finanziaria già manifesta. Pertanto, i pagamenti effettuati in base ad esso non possono godere dell’esenzione, poiché mirano a regolare una posizione debitoria patologica.
Esclusione dell’Esenzione: L’esenzione di cui alla lett. a) spetta solo se il pagamento riflette le modalità ordinarie di regolazione dei conti tra i partner commerciali, non quando è l’esito di una rinegoziazione forzata dalla morosità del debitore.
Il principio di diritto: L’esenzione dalla revocatoria non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini differenti rispetto a quelli originari se volti a dare esecuzione a un piano di rientro per forniture già ricevute e rimaste insolute.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 101.
Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare
Massima: In tema di revocatoria fallimentare, l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all’obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.
Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 101. Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare
Integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. PAZZI Alberto – Presidente
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 36601/2019 r.g. proposto da:
G.N. Srl (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Bo.Fr., con sede legale in Beinasco (TO), Via Ca.N., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Ma.Ag.
Ricorrente
contro
IM. Spa in Amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. To.Um., con sede legale in Bologna, Via Da.N. e numero di iscrizione al Registro Imprese (Omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. Annalisa Lentini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gi.Po. in Roma
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1579/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna;
il 14/5/2019 e depositata in pari data, nell’ambito del procedimento R.G. 2698/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da G.N. Srl, nei confronti di IM. Spa in amministrazione straordinaria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna depositata il 25/6/2018 – ha rigettato il gravame e disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, da rettificarsi con la condanna a pagare la complessiva somma di Euro 85.241,19.
2. Con la predetta ordinanza il Tribunale aveva infatti accolto le domande revocatorie fallimentari presentate dall’amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili per complessivi Euro 85.241,19, eseguiti rispettivamente in data 16 luglio, 18 settembre e 17 ottobre 2014, nei sei mesi antecedenti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza intervenuta in data 31 dicembre 2014, in quanto ricevuti da G.N. Srl nella piena consapevolezza dello stato di dissesto della debitrice.
3. Avverso la predetta sentenza di primo grado aveva proposto appello la società creditrice G.N. Srl, deducendo l’erroneità della ricostruzione dei rapporti tra le parti e l’errata applicazione delle norme in tema di esimente da revocatoria per i pagamenti intervenuti nei termini d’uso.
4. Nella resistenza della società in amministrazione straordinaria (che peraltro chiedeva la correzione di errore materiale del dispositivo impugnato in merito all’indicazione delle somme da revocare), la Corte di appello ha ritenuto che: (i) la prova della conoscenza dello stato di insolvenza derivava nel caso di specie proprio dai rapporti tra le parti che rappresentavano gli indici di tale stato, solo eventualmente concorrenti con quelli indiretti rappresentati dai bilanci depositati e da altri sintomi esterni, quali protesti, pignoramenti e richieste di rientro; (ii) i rapporti tra le parti, infatti, nell’ultimo periodo non rientravano nella normalità commerciale, essendo evidente l’anomalia dell’utilizzo di uno strumento quale un “atto di transazione” per regolare gli insoluti di volta in volta maturati e le forniture supportate dalle fatture; (iii) peraltro l’indicazione di “transazione” neanche corrispondeva alla sostanza di tali scritture, che altro non erano che dilazioni di pagamento; (iv) risultava dunque insostenibile la tesi dell’appellante secondo la quale la IM. pagava “con una puntualità svizzera”, sia perché ciò era contraddetto dallo stesso testo dei predetti accordi transattivi, sia perché risultava non condivisibile la tesi secondo cui la mancata (e concordata) opposizione a decreto ingiuntivo rispondeva ad una mera esigenza di prestare una garanzia al credito, risultando invece evidente che tale ultima prassi era contraria alla normalità dei rapporti commerciali tra le parti ed invece era espressiva della piena consapevolezza della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice; (v) tale stato soggettivo di conoscenza era stato altresì avvalorato dalla circostanza che la debitrice, dopo essersi resa inadempiente al pagamento dell’ultima rata del piano di rientro del 13 febbraio 2012, aveva in data 23.10.2013 comunicato alla creditrice per iscritto, con contestuale riconoscimento di debito, di non essere più in grado di provvedere ai pagamenti; (vi) a fronte di tale solido quadro probatorio risultavano privi di rilevanza gli indici indiretti di insolvenza, benché richiamati nel provvedimento decisorio di primo grado, pur dovendosi dare atto che, all’epoca del secondo e terzo pagamento oggetto di revoca, erano già pubblici i dati di bilancio 2013, che riportavano una perdita di esercizio di oltre 5,2 milioni di euro.
5. La sentenza, pubblicata il 14/05/2019, è stata impugnata da G.N. Srl con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui IM. Spa in amministrazione straordinari ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore Stanislao De Matteis, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non avrebbe applicato correttamente il principio di diritto in base al quale “in tema di revocatoria fallimentare, l’elemento soggettivo della conoscenza dello stato d’insolvenza, di cui all’art. 67 L.Fall., non è necessario che preesista all’atto revocabile, dovendo, piuttosto, essere concomitante alla sua realizzazione, in quanto è da tale momento che l’operazione depauperativa, producendo il proprio effetto, fonda l’esigenza di rispristino della par condicio creditorum alterata” (Cass. n. 14001 del 2018). Deduce, invero, la ricorrente che la Corte di appello (come il Tribunale) avrebbe basato il suo ragionamento presuntivo sulla base di indici diretti della conoscenza dello stato di insolvenza intervenuti tra le parti ben oltre il periodo semestrale sospetto ed anche oltre il periodo annuale massimo di indagine consentito dall’art. 67 L.Fall.
1.1 Il primo motivo presenta, allo stesso tempo, profili di inammissibilità e di infondatezza.
1.1.1 Quanto a quest’ultimi, va detto che, come ben evidenziato dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta che qui si condivide, se risulta pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la conoscibilità dello stato d’insolvenza debba essere riguardata “al momento” in cui viene ad esistenza l’atto di cui si chiede la revoca (v. per tutte Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14001 del 31/05/2018), è altrettanto pacifico che gli elementi nei quali si traduce siffatta condizione psicologica devono necessariamente precedere l’atto stesso, essendo sintomatici di una condizione soggettiva che va valutata con giudizio ex ante e non certo ex post (cfr. Cass. n. 1834 del 2011).
1.1.2 In relazione, poi, ai profili di inammissibilità delle censure proposte nel motivo qui in esame, va ricordato che, per costante insegnamento di questa Corte, “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L.Fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (v. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Sez. 1, Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
Sul punto va ricordato che la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla ricorrente è stata accertata nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che la motivazione “in fatto” con cui la Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza del requisito soggettivo dell’accipiens non può essere censurata in questa sede, per lo meno nei termini proposti dall’odierna parte ricorrente.
È stato invero evidenziato nei precedenti gradi di giudizio che i plurimi ritardi nei saldi, tali da indurre la creditrice in più occasioni a sollecitare il pagamento dei sempre più ingenti debiti scaduti, l’adempimento solamente parziale da parte dell’obbligata delle obbligazioni assunte, la negoziazione di piani di rientro del debito scaduto ed infine le azioni legali intraprese allo scopo di conseguire la condanna di quest’ultima al pagamento del dovuto rappresentavano sicuri indici di apprezzamento della scientia decoctionis in capo all’accipiens, su cui il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello di Bologna, poi, hanno fondato l’accoglimento dell’azione revocatoria esperita da IM..
Si tratta – come già detto – di accertamenti in fatto attinenti allo scrutinio degli indici indiziari rivelatori del sopra menzionato presupposto soggettivo dell’azione revocatoria qui in esame che, se adeguatamente motivati, non possono essere sindacati in questo giudizio di legittimità attraverso la rilettura degli atti istruttori.
1.1.3 A ciò va anche aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte ha espressamente affermato che “in tema di revocatoria fallimentare, allorquando vengono pianificati alcuni pagamenti spiegati in un arco temporale, la consapevolezza iniziale dello stato di decozione del debitore (che si esprime nell’accettazione del piano) si proietta sulla successiva attività solutoria, ove non intervengano elementi atti a trasformare la speranza che l’impresa dissestata onori i suoi impegni in consapevolezza di fattori sopravvenuti, atti a comportare un mutamento della situazione economica. Fattori sopravvenuti che deve dedurre e provare chi contesta la persistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza in relazione ai singoli pagamenti” (così, Cass. n. 5279/2000).
Ne consegue che il creditore che voglia dimostrare il successivo venir meno della scientia decoctionis non può limitarsi ad affermare apoditticamente l’erroneità della sentenza per non avere accertato la persistenza della scientia in concomitanza ad ogni singolo pagamento, ma ha l’onere di provare che, in un momento successivo rispetto a quello in cui è stata già accertata la sussistenza della scientia decoctionis, egli abbia avuto conoscenza di fatti sopravvenuti che avessero comportato un mutamento in meglio della situazione economica della debitrice, da cui inferire il superamento della crisi pregressa.
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Orbene, GNG non ha indicato neanche nei precedenti gradi di giudizio di merito alcun fatto dal quale sarebbe potuto derivare il convincimento che IM. fosse tornata in bonis, con ciò rendendo vieppiù inammissibile la censura ora qui in esame.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente censura “l’inammissibile operazione compiuta dal giudice di seconde cure che ha attribuito rilevanza alla condizione psicologica dell’accipiens per fatti avvenuti sino a quasi tre anni prima rispetto alla declaratoria di insolvenza ed ai pagamenti impugnati”.
2.1 Il secondo motivo è inammissibile.
Si sollecita di nuovo questa Corte ad un rinnovato scrutinio della quaestio fatti, sempre in ordine all’apprezzamento della scientia decoctionis.
A quanto già sopra osservato va aggiunto che, secondo quanto affermato recentemente in un arresto di questa stessa Prima Sezione, l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli, sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali appartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025).
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.
Giudizio quest’ultimo che, tuttavia, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., risulta percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato e dedotto in modo chiaro ed autosufficiente e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (v. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Sez. U, n. 1785 del 2018).
Va peraltro ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva all’arresto a Sezioni Unite n. 1785 del 2018 da ultimo ricordato, non ha fatto altro che confermare tale sindacato “ristrettivo” rimesso al giudice di legittimità, nell’apprezzamento della prova presuntiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 18611 del 2021; Cass., Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 22846/2022; Cass. 27266 del 2023).
È evidente che, con il motivo in esame, si chiede un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11211 del 2014).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il fatto che la debitrice, durante i successivi undici mesi ed in base agli accordi, aveva pagato quasi 400.000 euro.
3.1 Il motivo è inammissibile.
Giova ricordare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005 del 2024; Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, cit. supra).
L’inammissibilità della doglianza discende dal fatto che la ricorrente, oltre a non aver illustrato ove la questione specifica del pagamento dei 400.000 Euro fosse stata dedotta e discussa tra le parti nel corso dei giudizi di merito, non ha neanche adeguatamente illustrato la decisività del fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di appello (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: v. Cass. n. 31511 del 2022). Va, infatti, escluso che l’omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 2961 del 2025).
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4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che, nella specie, potesse trovare applicazione l’esimente prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall. Ad avviso della ricorrente, infatti, la nozione di “termini d’uso” andrebbe sganciata del tutto dallo stato psicologico della conoscenza dello stato di insolvenza e valutata esclusivamente in base alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già in base alla prassi del settore economico di riferimento.
4.1 Il motivo è infondato.
Sostiene la parte ricorrente che i pagamenti erano avvenuti con “puntualità svizzera” rispetto a debiti accorpati e riscadenzati.
In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il rinvio operato dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall., ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dei pagamenti del prezzo dovuto per l’acquisto di “beni e servizi” effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. n. 7580 del 2019; Sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22/11/2024). Ne consegue che l’art. 67, comma 3, lett. a), cit., consente di escludere la revocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsi tra le parti, non possano essere considerati “in ritardo”, trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v. Cass. n. 27939 del 2020).
Resta, nondimeno, la necessità, ai fini dell’operatività dell’esenzione in parola, che si tratti di pagamenti che, nel rispetto dei termini determinati dagli accordi intercorsi tra le parti, costituiscano pur sempre il corrispettivo di “forniture di beni e servizi” eseguite in favore del debitore poi fallito “che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda” (Cass. n. 19373 del 2021).
L’esenzione in esame, dunque, in quanto direttamente “intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi”, trova esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il prezzo delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi), e cioè i contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell’attività d’impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono “immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque riferibili all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell’attività non abbiano un nesso diretto” (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.).
Ne consegue che l’esenzione in parola non può, per contro, operare nel caso in cui, a fronte del già radicatosi inadempimento del debitore poi fallito all’obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei termini d’uso (in quanto contrattualmente pattuiti con il creditore ovvero corrispondenti alle pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse con quest’ultimo), il pagamento delle somme dovute sia stato successivamente eseguito dal debitore medesimo entro il termine, convenzionalmente fissato ex post, per il suo “rientro” spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata (così, Cass. n. 8384/2025).
Pertanto, la sentenza impugnata ha prestato osservanza ai principi sopra esposti lì dove ha negato l’applicabilità dell’esimente “non potendo ritenersi fisiologico il pagamento continuamente rimodulato di fatture mediante “atti di transazione” contenenti l’espressione dell’assoluta sfiducia nella capacità del debitore di far fronte ai propri impegni ordinari” (v. pag. 4 della sentenza).
Occorre pertanto affermare, in relazione al quarto motivo, il seguente principio di diritto:
“I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti perché volti, rispetto all’obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti e all’interno dell’unico rapporto negoziale così residuato tra le stesse, non sono riconducibili all’esimente prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall.”
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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