Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17713.
In mancanza di un rendiconto approvato il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
In tema di condominio, l’assemblea è l’organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Ordinanza|| n. 17713. In mancanza di un rendiconto approvato il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
Data udienza 31 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Amministratore – Compenso – Diritto dell’amministratore al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute – Mancata approvazione del rendiconto annuale di gestione – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia soggetta all’applicazione della disciplina antecedente alla novella n. 220/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18261/2018 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1614/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
letta la memoria dei ricorrenti.
In mancanza di un rendiconto approvato il credito per compenso dell’amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1614 del 2018, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello del Condominio di (OMISSIS) ha rigettato la domanda di (OMISSIS), dante causa degli attuali ricorrenti, diretta ad ottenere il pagamento della somma dovutale a titolo di compenso per l’attivita’ svolta quale amministratrice negli anni 2009 e 2010.
Il condominio aveva rappresentato che con sentenza del Tribunale di Roma del 16 luglio 2015, (OMISSIS) era stata condannata alla restituzione della somma di Euro 39.802,42 corrispondente agli importi, non registrati in modo regolare, versati dall’ATER e da alcuni condomini e che in conseguenza non risultava approvato alcun rendiconto relativo alla sua gestione.
La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, che correttamente il Condominio avesse rifiutato di pagare il compenso, perche’ il compenso per l’attivita’ gestoria e’ comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio e mancava la prova del corretto adempimento degli obblighi di rendiconto per gli esercizi di amministrazione.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) deceduta nelle more del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che infondatamente il Condominio ha eccepito il difetto di prova della qualita’ di eredi dei ricorrenti.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno tempestivamente documentato, con memoria depositata oltre un mese prima dell’odierna udienza in camera di consiglio (alla fattispecie si applica ratione temporis il nuovo testo dell’articolo 372 c.p.c., ex articolo articolo 35, comma 6 del Decreto Legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), non soltanto di essere eredi, ma anche la conoscenza del controricorrente di tale loro qualita’: proprio dal Condominio, infatti, e’ stato eseguito, nei loro confronti, un atto di pignoramento immobiliare in cui e’ dato atto del decesso della dante causa (OMISSIS), della intervenuta successione legittima e della proprieta’ del bene staggito in capo a loro, per successione dalla madre; con il Condominio, peraltro, e’ anche stata stipulata da loro, nella qualita’, una transazione.
1. Con il primo motivo, articolato in piu’ profili, gli eredi hanno sostenuto la nullita’ della sentenza ex articolo 360 comma I numero 4 c.p.c. “per errata valutazione delle prove e dei documenti e omesso ed erroneo esame delle risultanze probatorie” (cosi’ in ricorso), nonche’, ex numero 5, l’erronea considerazione di decisivita’ di fatti invece estranei al giudizio. La Corte territoriale avrebbe infatti erroneamente ritenuto rilevante la sentenza del 16 luglio 2015 resa dal Tribunale di Roma nel separato giudizio, per essere ancora pendente l’appello e, in conseguenza, per essere ancora sub iudice la questione della registrazione erronea di alcune partite nel rendiconto; avrebbe altresi’ erroneamente equiparato la mancata approvazione dei bilanci regolarmente presentati alla mancata presentazione di rendicontazione.
2. Con il secondo motivo e’ stata prospettata la violazione e falsa applicazione, in riferimento al n. 3 del comma I dell’articolo 360 c.p.c., degli articoli 1713 e seguenti c.c. per avere la Corte d’appello fondato il rigetto della domanda di (OMISSIS) sull’irregolarita’ accertata nel diverso giudizio, peraltro soltanto in primo grado, senza considerare che l’amministratrice aveva comunque provato di avere esperito il suo mandato con conseguente diritto al compenso pattuito.
3. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente per continuita’ di argomentazione, sono infondati.
Premesso che alla fattispecie non e’ applicabile, ratione temporis, la disciplina del condominio negli edifici come introdotta con la L. 11/12/2012 n. 220, deve dunque considerarsi che comunque, anche ai sensi dei n. 2 e 3 dell’articolo 1135 c.c. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti per cui e’ giudizio, il compenso dell’amministratore del condominio, costituendo una spesa a carico del condominio, era una voce del relativo bilancio che necessitava di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.
Nella specie, dunque, e’ incontestato tra le parti, attesa la pendenza del giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Roma del 16 luglio 2015, che i rendiconti annuali di gestione a cui l’amministratore era tenuto ex comma II dell’articolo 1130 c.c. vigente all’epoca, per entrambi gli anni di incarico, non sono stati approvati perche’ sono state riscontrate irregolarita’ di registrazione di alcune voci.
Conseguentemente, con la sua prima ratio decidendi, in se’ gia’ sufficiente, la Corte ha fondatamente escluso il diritto al compenso dell’amministratrice (OMISSIS) perche’ il credito non era munito del necessario requisito di liquidita’ ed esigibilita’ in mancanza di regolare approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni in cui e’ maturato.
Cosi’ decidendo la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia, secondo cui il contratto tipico di amministrazione di condominio e’ comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute e’ condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l’assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicche’ in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell’amministratore non puo’ ritenersi ne’ liquido ne’ esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 2011; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021).
4. Per queste ragioni il ricorso e’ respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del Condominio di (OMISSIS).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Condominio di (OMISSIS), al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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