Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 febbraio 2017, n.5781

Il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha natura sussidiaria e trova applicazione solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica; la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, nel corso di un controllo stradale fornisca false dichiarazioni sulla propria identità – considerato che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali – integra la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 8 febbraio 2017, n.5781

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 15/10/2015, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 25/01/2013 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Livorno aveva dichiarato P.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 494 e 495 c.p. (perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in violazione delle medesime disposizioni di legge, alla richiesta di esibizione della patente da parte della Polizia Stradale nel corso di controlli, essendone sprovvisto, dichiarava falsamente di chiamarsi P.F. , così, attribuendosi falsamente il nome del fratello, induceva gli agenti in errore circa la propria identità e si procurava il vantaggio di non essere immediatamente sanzionato per aver guidato con la patente sospesa: fatti commessi il 15/07/2009 e il 09/08/2009) e, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena – così corretta ex art. 130 cod. proc.p. – di anni 1 e mesi due di reclusione (pena base per il più grave reato ex art. 495 cod. pen., anni 1 e mesi 6 di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p.di mesi 3 di reclusione; ridotta alla pena finale per il rito).

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione P.S. , attraverso il difensore avv. S. Monti, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc.p. – erronea applicazione della legge penale. Alla Corte di appello era stata devoluta la questione della derubricazione dell’art. 495 c.p. nella più lieve ipotesi di cui all’art. 496 cod. pen., in quanto, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con la L. n. 125 del 2008, il reato si perfeziona al momento della dichiarazione al pubblico ufficiale, a prescindere dal fatto che essa sia preordinata alla formazione dell’atto; l’art. 496 non contiene alcun riferimento all’atto pubblico, sicché l’elemento differenziatore dell’art. 495 c.p. rispetto all’art. 496 c.p. deve essere individuato nella spontaneità della dichiarazioni nel caso dell’art. 495 cod. pen., che, nel caso di specie, non vi è stata in quanto P. avrebbe risposto alle domande della Polizia e a nulla rileva che quelli dichiarazioni furono trasfuse nei verbali. La Corte di appello ha comunque errato, perché l’art. 494 cod. pen., che ha carattere sussidiario, sarebbe assorbito dall’art. 495 cod. pen., sicché l’imputato avrebbe dovuto rispondere solo di quest’ultimo reato.

Considerato in diritto

Il ricorso è in parte fondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., come espressamente statuito dalla norma incriminatrice, ha natura sussidiaria e trova applicazione solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica (Sez. 5, n. 28630 del 26/06/2008 – dep. 10/07/2008, Pioni), sicché, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all’autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495 cod. pen., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987 – dep. 07/07/1987, Castellano, Rv. 176368): pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alle imputazioni ex art. 494 c.p. in quanto assorbite in quelle ex art. 495 cod. pen..

Inoltre, la Corte rileva d’ufficio, non essendo inammissibile il ricorso, che, con riguardo all’episodio del 15/07/2009, si è perfezionata, in data 15/01/2017, la fattispecie estintiva del reato per prescrizione: di conseguenza, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere il reato estinto per prescrizione.

È infondata, invece, la tesi del ricorrente in ordine ai rapporti tra le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen.: infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in linea con la sentenza impugnata, integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, nel corso di un controllo stradale fornisca – come nel caso di specie – false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla L. n.125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 c.p.(Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 – dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658; conf. Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 – dep. 05/02/2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 – dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alle imputazioni ex art. 494 cod. pen., in quanto assorbite in quelle ex art. 495 c.p. e, con riferimento a queste ultime, limitatamente al fatto del 15/07/2009, perché il reato è estinto per prescrizione. Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena. Al ricorrente è stata irrogata la pena di anni 1 e mesi due di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato ex art. 495 cod. pen., anni 1 e mesi 6 di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 3 di reclusione; ridotta alla pena finale per il rito. Data l’identità della norma incriminatrice violata in occasione dei due episodi del 15/07/2009 e del 09/08/2009 – l’art. 495 c.p.- e dunque della pena edittale comminata (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 – dep. 13/06/2013, P.G. in proc. Ciabotti, Rv. 255347), l’assorbimento dei reati ex art. 494 c.p. e l’intervenuta prescrizione del reato commesso in data 15/07/2009 comportano l’eliminazione degli aumenti per il concorso formale e per la continuazione determinati unitariamente in mesi di 3 di reclusione. Pertanto, la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione per il residuo reato di cui all’art. 495 c.p. commesso il 09/08/2009 deve essere ridotta di un terzo per il rito, sicché la pena finale deve essere rideterminata in anni 1 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui all’art. 494 cod., perché assorbiti in quelli di cui all’art. 495 cod. pen., nonché limitatamente al fatto commesso il 15/07/2009, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e determina la pena in anni uno di reclusione

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