Violazione del principio del giudice naturale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 21349.

Massima estrapolata:

Non sussiste violazione del principio del giudice naturale nel caso in cui, specie in presenza di un cospicuo numero di indagati, alla convalida dei fermi o degli arresti e all’applicazione di misure coercitive, provvedono più magistrati, purché ciascuno di essi sia addetto, o ritualmente applicato, all’ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Sentenza 17 luglio 2020, n. 21349

Data udienza 10 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misura cautelare degli arresti domiciliari – Danneggiamento aggravato – Indicazione del termine di scadenza della misura – Irrilevanza se concorrono esigenze diverse – Vizio di motivazione del provvedimento – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/02/2020 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 6 febbraio 2020 il Tribunale di Potenza annullava parzialmente l’ordinanza del 23 gennaio 2020, con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva sottoposto (OMISSIS) alla misura della custodia cautelare in carcer,e in quanto gravemente indiziato dei reati di possesso e di lancio di oggetti contundenti prima di competizione agonistica, tale da creare una situazione di pericolo per l’incolumita’ pubblica ed individuale (capi 3 e 4) e di danneggiamento aggravato (capo 7), e, per l’effetto, riqualificato il “reato di cui al capo 7) ai sensi dell’articolo 635 c.p., comma 1 e articolo 61 c.p., n. 11-septies, sostituiva la misura custodiale con gli arresti domiciliari presso l’abitazione.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale confermava l’acquisizione di gravi indizi di reita’ a carico dell’indagato, desunti dalla comunicazione di notizia di reato della Questura di Potenza, dai verbali di perquisizione e sequestro e dalla consulenza tecnica del pubblico ministero. Riteneva dimostrato che verso le ore 13.50 del 19 gennaio 2020, rinvenuti da una pattuglia della P.d.S. riversi sulla sede della (OMISSIS) nei pressi della stazione di (OMISSIS) i corpi con segni di gravi ferite di due giovani, successivamente identificati in (OMISSIS) e di (OMISSIS), attorniati da un gruppo di altri giovani in stato di agitazione, costoro, giunti in quella localita’ da (OMISSIS) a bordo di alcuni minibus mentre erano diretti ad assistere all’incontro calcistico tra la propria squadra e quella di (OMISSIS), avevano teso un’imboscata ai tifosi del (OMISSIS) in viaggio con le loro autovetture private per assistere alla partita (OMISSIS)-(OMISSIS) al fine di impartire loro una violenta lezione mediante danneggiamento dei mezzi e percosse agli occupanti a scopo ritorsivo per avere subito un’aggressione un anno prima dalla medesima tifoseria. Il gruppo di rioneresi, indossanti felpe di colore scuro con cappuccio in grado di nascondere il volto, armati di mazze, sbarre di ferro, bastoni ed altri corpi contundenti, – di cui avevano tentato di disfarsi all’arrivo delle forze dell’ordine e che erano stati almeno in parte recuperati, tranne le spranghe avvistate da alcuni operatori di polizia, ma fatte sparire dal luogo prima della perquisizione -, occultati i furgoni con i quali avevano raggiunto la zona ed effettuato un sopralluogo preliminare per scegliere il punto piu’ adeguato per sorprendere i tifosi (OMISSIS), vistili sopraggiungere a bordo delle loro autovetture, si erano parati davanti alla terza, che avevano colpito con spranghe, bastoni e calci: il conducente aveva quindi deviato verso il centro della carreggiata per tentare di evitare l’impatto con i soggetti incappucciati ed armati sino quasi a fermare la marcia per poi accelerare, cosi’ investendo il (OMISSIS), il (OMISSIS), nonche’ altri due giovani che avevano riportato ferite meno gravi. Il Tribunale riteneva fosse configurabile il concorso, anche morale, di tutti gli indagati per avere essi agito concordemente nell’organizzare ed attuare l’agguato con finalita’ violente in danno dei rivali (OMISSIS). Quanto alle esigenze cautelari, osservava che la particolare gravita’ dei fatti, l’inaudita e sproporzionata violenza messa in atto per motivi futili, indicativa della propensione al crimine, i propositi ulteriormente vendicativi per la morte ed il ferimento dei compagni di tifoseria, il pericolo elevato di coinvolgimento di inconsapevoli utenti della strada, attestavano notevole capacita’ a delinquere ed il concreto pericolo di reiterazione di altri gravi fatti criminosi, pericolo non efficacemente contenuto dalla sottoposizione al DASPO, posto che i fatti si erano verificati non in un contesto agonistico ma su una pubblica via. Confermava altresi’ la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in relazione all’esigenza di acquisire elementi investigativi diretti ad identificare tutti i partecipanti, dei quali almeno una ventina ancora sfuggiti all’arresto.
2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore, avv.to (OMISSIS), che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) violazione del principio del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost. ed all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis e comma 2-ter e vizio di motivazione per essere stato trattato il procedimento a carico dei numerosi indagati nella fase della convalida dell’arresto da parte di tre distinti giudici per le indagini preliminari, occupatisi di altrettanti gruppi separati di indagati, che hanno proceduto separatamente agli adempimenti e ad assumere la decisione senza poter valutare nella loro completezza gli elementi, eventualmente favorevoli, dedotti da ciascun indagato, in specie le dichiarazioni rese da (OMISSIS) ed in assenza di un provvedimento formale di stralcio o di separazione delle singole posizioni. La contraria statuizione del Tribunale, fondata su esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, omette erroneamente di riscontrare la nullita’ degli atti per essere stata emessa l’ordinanza limitativa della liberta’ personale del ricorrente da un giudice diverso da quello tabellarmente assegnato ed essersi verificato lo stravolgimento delle norme ordinamentali.
b) Violazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d) e vizio di motivazione per l’omessa indicazione della scadenza della durata della misura disposta per esigenze cautelari di natura probatoria, omissione causa di nullita’.
c)Violazione dell’articolo 273 e dell’articolo 192 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione anche in relazione al travisamento della prova, inosservanza ed errata applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. Nella motivazione del provvedimento impugnato non e’ presente nessuno specifico riferimento alla persona del ricorrente per l’assenza di indizi che lo riguardassero, come ammesso anche dal G.i.p., per il quale spettera’ agli ulteriori sviluppi investigativi chiarire il ruolo dei singoli partecipanti, lacuna non colmata dal Tribunale del riesame, il quale, affermata la coincidenza tra arrestati e soggetti giunti a (OMISSIS) a bordo dei sei minivan e l’organizzazione coordinata e pianificata dell’aggressione, ha ritenuto che la presenza sul posto e la mancata dissociazione dalle condotte altrui fosse indicativa di partecipazione almeno morale alle condotte delittuose. Quanto al primo elemento, emerge dall’annotazione di servizio del 19 gennaio 2020 che poco prima degli arresti era stata compiuta l’identificazione di ventidue persone, fra le quali non risulta il (OMISSIS), che non era sul luogo e non e’ stato identificato, senza sia possibile comprendere la ragione del suo arresto e della sottoposizione a cautela, il che e’ tanto piu’ rilevante in quanto dopo i fatti molti soggetti, diretti a (OMISSIS) con mezzi diversi dai minivan ed anche parenti ed amici delle persone coinvolte, saputo dell’accaduto, si erano recati sul luogo; fra questi il (OMISSIS), che era stato condotto in Questura molte ore dopo le 18.30 ed arrestato alle 22.30 per poi essere identificato soltanto alle 10.00 del mattino seguente, ma di tali evenienze il Tribunale non si e’ minimamente occupato, sicche’ la motivazione dell’ordinanza e’ meramente apparente. Anche il secondo elemento non e’ riferibile al (OMISSIS) che si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere.
Inoltre, l’ordinanza e’ affetta da plurimi travisamenti delle prove, in quanto: a) gli indagati tifosi della squadra del (OMISSIS) si erano posizionati a destra nei pressi della piazzola di sosta e non vi era stato accerchiamento o tentativo di bloccare i veicoli dei tifosi (OMISSIS), come ammesso anche dallo (OMISSIS) nell’interrogatorio reso al P.m., all. 10, dagli altri tifosi del (OMISSIS), quali il (OMISSIS) e dimostrato dalla presenza delle deformazioni nella carrozzeria della sua vettura sul solo lato destro, all. 11, mentre sulla presenza di bastoni e corpi contundenti sul terrapieno opposto alla stazione nulla dimostra; b) non risponde al vero che vi fosse un’autovettura di colore nero proveniente dalla direzione opposta ad impedire. l’inizio dell’azione in danno delle prime due autovetture dei tifosi del (OMISSIS), poiche’ le dichiarazioni rese da (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riferito di tale autovettura che procedeva nel loro stesso senso di marcia e che aveva fatto inversione come loro stessi avevano effettuato; c) la presenza di spranghe di ferro ed il loro utilizzo da parte dei tifosi del (OMISSIS) e’ smentita dal loro mancato rinvenimento sul luogo e dal mancato sequestro.
Difetta la motivazione in ordine al possesso indiscriminato da parte di tutti gli indagati di oggetti rinvenuti, in realta’ consistenti in aste di bandiera e non in mazze e bastoni, come emerge dai rilievi fotografici, sicche’ il loro possesso non integra nessun reato, essendone consentita la detenzione anche in occasione di incontri sportivi negli stadi. Il verbale di sequestro attribuisce indistintamente a tutti gli arrestati il possesso di oggetti atti a ledere, dei fumogeni e di un tirapugni senza distinguere le loro singole posizioni e condotte; del pari anche le maglie ed i giubbini scuri non e’ dato sapere a chi appartenessero, tanto piu’ che il nero ed il bianco costituiscono i colori della squadra del (OMISSIS). Nessun elemento probatorio avvalora la presenza e l’intervento di un’auto che avesse funto da vedetta per segnalare l’arrivo dei tifosi avversari, come del resto ammesso anche dal Tribunale, che pero’ poi afferma essere necessariamente intervenuti dei segnalatori che avevano seguito gli spostamenti dei (OMISSIS).
d) Violazione dell’articolo 274 cod. e vizio di motivazione per avere il Tribunale mantenuto la misura cautelare pur in assenza dei presupposti di legge e per salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato con argomenti generici e non riferibili alla posizione del (OMISSIS). Gli interrogatori gia’ resi dagli indagati inducono ad escludere che essi possano concordare versioni di comodo, mentre eventuali divergenze sono addebitabili allo stato di tensione emotiva per la carcerazione e gli eventi vissuti. Inoltre, la giovane eta’ di appena vent’anni e la personalita’ di incensurato, esente da precedenti di polizia, dall’impegno scolastico definito responsabile e di buona volonta’ dalla dirigente scolastica, consente di escludere l’intento di inquinare il quadro probatorio, mentre la sottoposizione al c.d. DASPO impedira’ nei prossimi cinque anni la partecipazione a manifestazioni sportive, provvedimento che esclude in radice il rischio di reiterazione di reati analoghi. Infine, non e’ stato considerato come prevedibile che all’esito del giudizio gli possa venire irrogata una pena detentiva che rientri nei limiti di fruibilita’ della sospensione condizionale della pena, che per soggetto infraventunenne e’ pari a due anni e sei mesi.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento per l’udienza del 10 luglio 2020 ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83 convertito dalla L. n. 27 del 24/04/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria pervenuta in data 3 luglio 2020 la difesa ha controdedotto alla requisitoria del Procuratore Generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1.Va respinto perche’ privo di fondamento e comunque anche aspecifico il primo motivo di ricorso. Il Tribunale ha correttamente disatteso l’eccezione difensiva che lamenta la carenza in capo al giudice che ha proceduto all’udienza di convalida dell’arresto e ha assunto la decisione di applicare la misura cautelare nei confronti del ricorrente della potesta’ giurisdizionale esercitata: ha osservato che l’assegnazione del procedimento, riguardante una molteplicita’ di soggetti arrestati, a tre magistrati diversi dell’ufficio dei giudici per le indagini preliminari e’ stata disposta dal Presidente del Tribunale su richiesta del coordinatore dell’ufficio stesso con decreto del 22 gennaio 2020, emesso nel rispetto delle disposizioni tabellari. Oppone la difesa che, in assenza di un formale provvedimento di stralcio e di formazione di separati procedimenti, i tre giudici designati hanno proceduto in via autonoma a celebrare l’udienza di convalida e ad adottare le decisioni conseguenti sulla scorta del materiale probatorio afferente le posizioni trattate e non dell’intero compendio conseguito dalle indagini condotte e che l’aver proceduto ad emettere la misura cautelare all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto non rientra tra le attivita’ che erano state autorizzate dal Presidente del Tribunale, il cui provvedimento aveva consentito l’assegnazione del procedimento limitatamente agli adempimenti correlati alla convalida dell’arresto.
1.1 L’assunto difensivo non puo’ essere accolto sotto entrambi i profili dedotti. In primo luogo l’intervento dei tre magistrati dell’ufficio dei giudici per le indagini preliminari e’ avvenuto in base ad una specifica determinazione, assunta dal dirigente dell’ufficio giudiziario, congruamente motivata per relationem ossia con riferimento alle esigenze rappresentate con la richiesta e non per estemporanea iniziativa dei giudici stessi, che, al contrario, hanno operato nel rispetto del decreto presidenziale, emesso a richiesta del magistrato coordinatore dell’ufficio competente per consentire che gli adempimenti necessari nei riguardi di una molteplicita’ di arrestati potessero essere compiuti nell’osservanza delle perentorie cadenze processuali, che sarebbero maturate in modo contestuale nei confronti di tutti gli indagati tratti in arresto. L’autorizzazione ha quindi comportato l’affiancamento al giudice individuato per disposizioni tabellari di altri due magistrati dello stesso ufficio e l’espletamento da parte di costoro di tutte le funzioni sollecitate dalla richiesta del pubblico ministero di convalida dell’arresto, ossia la celebrazione dell’udienza di convalida e l’assunzione delle decisioni da adottare alla sua conclusione, compresa quindi la valutazione della domanda, gia’ contenuta nell’atto del pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare. Tanto esclude che possa rintracciarsi il denunciato stravolgimento dell’assetto normativo ed organizzativo dell’ufficio, come delineato dalla legge di ordinamento giudiziario, correttamente negato dal collegio del riesame in perfetta aderenza ai principi interpretativi elaborati da questa Corte.
1.2 Per consentire un equilibrato bilanciamento tra la previsione dell’articolo 33 c.p.p., comma 2, per il quale le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non attengono alla capacita’ del giudice, ed i principi costituzionali di precostituzione del giudice per legge (articolo 25 Cost., comma 1), di terzieta’ ed imparzialita’ del giudice (articolo 111 Cost., comma 2), oltre che di efficienza e ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.), richiedenti l’osservanza di criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, nella distribuzioni degli affari da trattare, e’ stato gia’ chiarito che la generale previsione dell’articolo 33, comma 2, citato incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice sia arbitraria perche’ al di fuori di ogni previsione tabellare e volta a costituirne uno specifico e speciale, che ne escluda la precostituzione per legge (sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, rv. 263079; sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rossoni, rv. 257087; sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama ed altri, rv. 256570; sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, Perronace, rv. 231338). Sulla base di tali indicazioni ermeneutiche e di quanto affermato in ricorso va riconosciuto che, nel caso di specie, non solo non si sono verificate condotte dirette ad eludere il principio della precostituzione del giudice, ma che la designazione di due magistrati dello stesso ufficio, oltre alla Dott.ssa (OMISSIS), e’ avvenuta per decisione del presidente del tribunale senza comportare un sovvertimento della disciplina ordinamentale. Si segnala poi che in una fattispecie analoga in punto di fatto questa Corte ha gia’ affermato, e qui si ribadisce, che “nessuna violazione del principio del giudice naturale si riscontra nel fatto, tutt’altro che raro, specie in presenza di un cospicuo numero di indagati che alla convalida dei fermi o degli arresti – ed all’applicazione di misure coercitive provvedono non uno solo, ma piu’ magistrati, purche’ ciascuno di essi sia addetto, o ritualmente applicato all’ufficio del G.I.P.”. (sez. 6, n. 394 del 08/02/1994, Curinga, rv. 197772).
1.3 L’ulteriore deduzione difensiva, secondo la quale il decreto presidenziale era limitato alla sola fase della convalida dell’arresto, quindi non avrebbe consentito ai magistrati diversi dalla Dott.ssa (OMISSIS) di emettere l’ordinanza applicativa della custodia cautelare, e’ frutto di una considerazione puramente letterale dell’istanza cosi’ accolta e non tiene conto del disposto dell’articolo 391 c.p.p., comma 5, a norma del quale il giudice che celebra la relativa udienza, una volta convalidato l’arresto perche’ legittimamente eseguito, provvede ad adottare l’ulteriore decisione sullo stato di liberta’ personale dell’arrestato nel senso che, nella ricorrenza delle condizioni applicative, dispone l’applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell’articolo 291 c.p.p. e, in caso opposto, l’immediata liberazione dell’arrestato. Le due funzioni, ancorche’ diano luogo a provvedimenti autonomi, che possono essere anche graficamente distinti e non inclusi in unico atto giudiziale ed essere suscettibili di impugnazione indipendente, sono quindi tra loro consecutive e demandate al medesimo giudice perche’ assolvono alla finalita’ di statuire sulla vicenda che ha dato luogo all’arresto o al fermo e sul permanere o meno dello stato detentivo senza soluzioni di continuita’ rispetto al momento iniziale di esecuzione della misura limitativa della liberta’ individuale. Resta dunque esclusa anche sotto tale profilo la dedotta nullita’ degli atti e dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
1.4 Sconta poi le conseguenze in termini di inammissibilita’ la formulazione generica dell’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale gli indagati avrebbero “pagato a caro prezzo” (pag. 11 ricorso) il prevalere delle esigenze organizzative sulle garanzie difensive per essere stata fissata l’udienza di convalida al limite della scadenza del termine di legge: posto che il termine e’ stato rispettato e che l’udienza si e’ svolta in modo rituale, non viene dedotto il concreto ed apprezzabile pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito per effetto della ripartizione degli adempimenti tra tre diversi magistrati in luogo della concentrazione in capo ad uno solo, destinatario del procedimento secondo disposizione tabellare. Ed anche l’assunto dell’avvenuta valutazione del solo materiale probatorio raccolto nel corso della udienza di convalida, tenuta per ciascun indagato, non si comprende quali conseguenze negative abbia cagionato al (OMISSIS): la difesa omette anche solo di indicare quali dati informativi non considerati avrebbero indotto ad una differente ricostruzione della dinamica degli eventi e di illustrare in quali termini le dichiarazioni del coindagato (OMISSIS) avrebbero potuto condurre ad un differente esito decisorio.
2. Altrettanto infondato e’ il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha gia’ affermato con osservazioni pienamente condivise dal Collegio che “L’indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d, per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non e’ necessaria quando concorrono anche esigenze diverse” (sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, De Gaetano, rv. 265892; sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino e altro, rv. 249586; sez. 6, ‘n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, rv. 227657), situazione perfettamente integrata nel caso in esame senza che in ricorso siano state dedotte valida ragioni per disattendere il suddetto principio, applicato correttamente dal Tribunale del riesame.
3. E’, invece, fondato il terzo motivo che attiene alla dedotta insussistenza dei presupposti per il mantenimento di misura coercitiva.
3.1 L’ordinanza impugnata, premesso che il (OMISSIS) e’ stato tratto in arresto in flagranza o quasi flagranza dei reati ascrittigli, ha riassunto i dati acquisiti nel corso delle indagini preliminari e ha ricostruito la dinamica degli eventi occorsi tra le due contrapposte tifoserie di giovani provenienti da (OMISSIS) e da (OMISSIS), come emersi progressivamente dalle investigazioni condotte: ha proceduto dapprima alla rievocazione del grave ferimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed all’individuazione ed al fermo del conducente e dei soggetti presenti a bordo dell’autovettura che li aveva investiti, identificati in (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quindi ha preso in considerazione il rinvenimento sul luogo del sinistro stradale di un folto gruppo di giovani, identificati in numero di ventidue mentre molti altri si erano allontanati, restando sconosciuti, che visto il sopraggiungere delle pattuglie della Polizia di Stato avevano abbandonato, lanciandoli verso luoghi poco visibili, bastoni ed altri oggetti, alcuni dei quali successivamente recuperati e posti sotto sequestro. Dal contributo dichiarativo dei verbali di s.i.t. rese da alcuni tra coloro che facevano parte del gruppo di (OMISSIS), dai rilievi eseguiti dal personale della Polizia scientifica sulla carreggiata ove era avvenuto l’investimento mortale del (OMISSIS), nonche’ dalle dichiarazioni di alcuni coindagati, i giudici cautelari hanno ricavato le notizie essenziali per comprendere la dinamica degli eventi, descritti come avvenuti nell’ambito di un’imboscata, tesa da un gruppo di tifosi del (OMISSIS) ai danni dei tifosi del (OMISSIS) mentre costoro si stavano recando con le loro autovetture ad assistere alla partita (OMISSIS)-(OMISSIS), per danneggiare i loro veicoli e percuoterne gli occupanti al fine di dare ai rivali una violenta lezione quale ritorsione per avere subito un anno prima un’aggressione analoga.
3.2 Quanto alle posizioni individuali degli arrestati, il Tribunale, preso atto che secondo la prospettazione dell’accusa gli addebiti di cui ai capi da 3 a 7 dell’imputazione provvisoria sono riferibili agli indagati per avere essi agito in concorso tra loro, alcuni per avere partecipato alla fase ideativa e di programmazione dell’azione e poi a quella esecutiva, altri soltanto per avere contribuito alla organizzazione ed al coordinamento dell’iniziativa, ha ritenuto che l’attribuzione agli indagati dei predetti illeciti fosse consentita da: a) concidenza tra gli arrestati e coloro che erano giunti sul posto a bordo dei sei minimivan parcheggiati nei pressi del punto dell’investimento del (OMISSIS) e del (OMISSIS), circostanza rimasta priva di contestazioni difensive; b) organizzazione coordinata e pianificata dell’aggressione ai tifosi del (OMISSIS), ammessa da alcuni coindagati; c)permanenza sul posto nonostante l’attuazione del piano criminoso in assenza di qualsiasi forma di ravvedimento o di dissociazione.
3.3 Osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato come sopra riassunta non offre una compiuta e riscontrabile rassegna degli elementi probatori, dai quali si e’ ritenuto di rinvenire il requisito di gravita’ indiziaria in danno del ricorrente. In primo luogo, non sono analizzate, ne’ riferite le circostanze fattuali dell’arresto del (OMISSIS), ne’ e’ specificato se esso sia dipeso dall’accertata flagrante commissione degli illeciti, oppure dalla diversa condizione di quasi-flagranza: nulla al riguardo e’ dato leggere nell’ordinanza in esame. Il che vizia di insufficienza ed apparenza la motivazione, poiche’ in sede di riesame la difesa aveva mosso puntuali e diffuse contestazioni sul punto anche mediante lo specifico richiamo di atti processuali, quali il verbale di identificazione, allegato al ricorso, dei ventidue soggetti rinvenuti dalla prima pattuglia presente sul luogo dell’aggressione e dell’investimento del (OMISSIS) e del (OMISSIS), tra i cui nominativi non e’ incluso quello del (OMISSIS). Nell’assenza di qualsiasi altra informazione tratta dal compendio investigativo, specificamente riferita al ricorrente, non ricavabile da quanto esposto in merito alle relazioni di servizio dei verbalizzanti, alle dichiarazioni dei soggetti escussi, agli accertamenti tecnici condotti da Polizia scientifica e dal consulente del pubblico ministero, sfuggono completamente le ragioni del ravvisato collegamento tra la sua persona ed i fatti criminosi addebitatigli. Ne’ e’ comprensibile il ragionamento probatorio svolto per riferire anche al ricorrente gli elementi, in base ai quali il Tribunale ha ricostruito la responsabilita’ concorsuale di tutti gli indagati: in altri termini, non e’ dato sapere in base a quali informazioni puo’ sostenersi che il (OMISSIS) avesse viaggiato con gli altri tifosi rioneresi a bordo di uno dei sei minivan; in quale modo egli avesse preso parte all’organizzazione dell’aggressione; se avesse sostato sul luogo e nel momento della sua realizzazione, se avesse brandito bastoni, spranghe, oggetti contundenti, senza essersi dissociato dalle condotte degli altri tifosi, ma assicurando agli esecutori il proprio appoggio e incoraggiamento, in modo tale da concorrere moralmente nelle azioni violente da altri poste in essere.
Nel provvedimento impugnato difetta dunque una disamina critica dei dati probatori, dalla quale poter inferire con ragionevole plausibilita’ l’elevata probabilita’ del coinvolgimento del (OMISSIS) nella commissione dei reati addebitatigli a titolo di concorso materiale o morale con gli altri indagati, che offra congrua e motivata replica alle contestazioni mosse in sede di riesame.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo giudizio affinche’ siano colmate le lacune sopra evidenziate e si offra congrua giustificazione della decisione assunta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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