Vietare la pubblicazione di foto e l’abbandono del diritto all’immagine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17217.

Vietare la pubblicazione di foto e l’abbandono del diritto all’immagine.

Dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferibili ad un soggetto molto conosciuto, non discende l’abbandono del diritto all’immagine; tale diritto può essere esercitato sia attraverso la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non consentire la pubblicazione di determinate fotografie, sia attraverso la decisione di non procedere allo sfruttamento economico dei propri dati personali perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.

Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17217. Vietare la pubblicazione di foto e l’abbandono del diritto all’immagine

Data udienza 26 febbraio 2021
Integrale

Tag/parola chiave: Personaggio noto – Foto pubblicata su un periodo – Riservatezza – Violazione – Sussiste – Diritto all’immagine – Vietare la pubblicazione di foto e l’abbandono del diritto all’immagine.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15408/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti per Notaio Dott.ssa (OMISSIS) di Roma – Rep. n. (OMISSIS) del 9.4.2008 e procura speciale per Notaio (OMISSIS) (Stato di California – USA), con Apostille n. (OMISSIS) del 1.4.2016;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 671/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita che chiede raccoglimento del primo motivo del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2010, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Gruppo Editoriale (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS), nella qualita’ di direttore responsabile del periodico “(OMISSIS)”, chiedendo accertarsi la violazione del diritto all’immagine dell’attore, ritratto, nell’agosto 2009, in atteggiamenti intimi con la sua compagna (OMISSIS) nel parco di (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS), nonche’ la violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed – incidenter tantum – dell’articolo 614 c.p. e articolo 615 bis c.p., commi 1 e 2. L’istante chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 4.000.000,00, oltre agli accessori di legge. Chiedeva, altresi’, ordinarsi ai convenuti la pubblicazione dell’emananda decisione su periodico “(OMISSIS)”.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 14065/2013, accertava l’illiceita’ della pubblicazione, condannava il Gruppo Editoriale (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS), in solido, al pagamento della somma di Euro 300.000, a favore di (OMISSIS), oltre interessi legali e spese del giudizio, e disponeva la pubblicazione della sentenza sul periodico “(OMISSIS)” entra trenta giorni dalla notifica della decisione, e “con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli comunemente usati per gli articoli”.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 671/2016, depositata il 22 febbraio 2016, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la condanna degli originari convenuti all’importo di Euro 40.000,00, oltre interessi legali, e compensava in parte le spese del giudizio.
2.1. La Corte riteneva, per un verso, sussistente la violazione del diritto alla riservatezza – lamentata dal (OMISSIS) in relazione alle immagini che lo ritraevano con la sua compagna – ed integrata, quindi, la violazione dell’articolo 8 della CEDU, articolo 14 Cost., articolo 615 bis c.p., non scriminata dall’esimente del diritto di cronaca (articolo 10 CEDU, articolo 21 Cost.). Per altro verso, Il giudice del gravame reputava eccessiva la quantificazione del danno operata dal Tribunale, comprensiva anche del danno patrimoniale non provato dall’attore. Quest’ultimo, invero, aveva – per il tramite del suo portavoce – espressamente escluso il consenso alla pubblicazione di immagini della propria vita privata; di talche’, negandosi la stessa possibilita’ dello sfruttamento economico di tali immagini, sarebbe stato non configurabile – a parere della Corte d’appello- un danno patrimoniale. in considerazione della lesione dei menzionati diritti a contenuto economico.
2.2. D’altro canto, tenuto conto del fatto che tale lesione era durata solo alcuni giorni, e del grado di intrusivita’ non particolarmente elevato (perche’ relativo alle riprese fotografiche dell’attore mentre si aggirava nel parco della villa, ossia in un luogo chiuso e privato), anche il risarcimento del danno non patrimoniale doveva, a giudizio della Corte territoriale, ritenersi eccessivo.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso (OMISSIS) nei confronti del Gruppo Editoriale (OMISSIS) e di (OMISSIS), nella suindicata qualita’, affidato a due motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, articolo 158 e articolo 2056 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Si duole il ricorrente – richiamando i principi piu’ volte enunciati da questa Corte in materia di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecita pubblicazione dell’immagine altrui – del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente denegato al (OMISSIS) tale voce di danno, sul presupposto che non sussisterebbe la prova del lamentato pregiudizio patrimoniale, da correlare al cd. “prezzo del consenso”. E cio’ in quanto lo stesso portavoce dell’attore avrebbe dichiarato che quest’ultimo non aveva mai consentito la pubblicazione di immagini concernenti la sua vita privata. Di talche’, essendo la liquidazione equitativa del danno possibile laddove l’esistenza del medesimo sia accertata in concreto, la volonta’ espressa dallo stesso (OMISSIS) di non avvalersi della propria immagine a fini economici, escluderebbe – a giudizio della Corte territoriale – la possibilita’ di ricorrere a siffatta forma di liquidazione.
1.2. Per converso, rileva il ricorrente che la scelta di non pubblicare la propria immagine non costituirebbe una scelta irreversibile, ma sarebbe “suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione”, giacche’ tale opzione, ricollegabile ad un diritto personalissimo, come quello all’immagine, “non e’ cristallizzabile nell’atteggiarsi della volonta’ del titolare in un dato momento”, ben potendo costituire oggetto di ripensamenti e di evoluzioni nel tempo.. Se, dunque, “un attore, premio Oscar, conosciuto ed amato in tutto il mondo, la cui immagine e’ valutata milioni, non ha mai venduto immagini personali, alle medesime, se pubblicate, peraltro contro il suo consenso, deve essere attribuito un valore perlomeno corrispondente a milioni di Euro del loro valore”.
1.3. Il motivo e’ fondato.
1.3.1. La stessa vicenda oggetto del presente giudizio ha, invero, gia’ costituito oggetto di valutazione in una precedente decisione di questa Corte che – con ampia e dettagliata motivazione, alla quale ci si riporta e che deve intendersi qui integralmente richiamata – ha analizzato i profili in diritto dei fatti per cui e’ causa, fornendo una risposta ai quesiti che il ricorso pone, dalla quale – essendo pienamente condivisibile dal Collegio – non c’e’ ragione di discostarsi.
1.3.2. Si e’, invero, affermato – al riguardo – che dall’espressa volonta’ di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto – come certamente nella specie e’ (OMISSIS), premio Oscar ed interprete di decine di film – non discende l’abbandono del diritto all’immagine che ben puo’ essere esercitato, per un verso, mediante la facolta’, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che cio’ comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perche’ lo sfruttamento puo’ risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell’ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non puo’ escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben puo’ essere determinato in via equitativa (Cass., 23/01/2019, n. 1875).
1.3.3. A tali principi – peraltro gia’ sostenuti da questa Corte in precedenti decisioni, relative a diverse, ma analoghe vicende processuali – non si e’ attenuto il giudice a quo. Per cui il primo motivo di ricorso non puo’ che essere accolto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, articolo 158, articolo 10 c.c., L. n. 633 del 1941, articoli 95 e 97, nonche’ la motivazione perplessa ed illogica, in relazione all’articolo 360 c.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2.1. Lamenta l’istante che, a fronte della gravita’ degli illeciti accertati dal giudice di appello, la quantificazione dei danni morali cagionati al ricorrente non sia stata di corrispondente entita’.
2.2. Il motivo e’ inammissibile.
2.2.1. E’, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Con il ricorso per cassazione anche se proposto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non puo’, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali operata dai giudici del merito, poiche’ la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi e’ preclusa in sede di legittimita’ (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
2.2.2. Nel caso concreto, la deduzione sia del vizio di violazione di legge che del vizio di motivazione sottendono una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, mediante un riesame della liquidazione del danno non patrimoniale, che – com’e’ noto – attiene all’esercizio della discrezionalita’ del giudice di merito, per quanto soggetta all’osservanza di criteri e parametri che, tuttavia, nella specie non risultano neppure oggetto di una specifica e concludente censura.
3. L’accoglimento del primo motivo di “ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’. Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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