Nell’ambito delle verifiche tributarie la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’amministrazione finanziaria presso la sede

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10979.

La massima estrapolata:

Nell’ambito delle verifiche tributarie la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dal comma 5 dell’articolo 12 dalla legge 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10979

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4373/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), nonche’ quest’ultimo e (OMISSIS), nella loro qualita’ di soci della predetta societa’, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti prof. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso d’Italia, n. 19, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2382/12/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:
– in controversia relativa ad impugnazione di cinque avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativamente agli anni d’imposta dal 2008 al 2012, notificati alla societa’ contribuente ed ai soci, con la sentenza impugnata con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui replicano con controricorso i ricorrenti, la CTR accogliendo l’appello dei contribuenti, annullava gli atti impositivi ritenendo inutilizzabili gli elementi di prova raccolti dalla G.d.F. in sede di verifica perche’ questa si era protratta oltre il termine di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:
– rigettata preliminarmente l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilita’ del ricorso agenziale, che e’ specifico, anche nell’indicazione della norma che si assume essere stata violata dai giudici di appello, e congruamente argomentato, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, con cui e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5, sia fondato e vada accolto, in quanto si pone in insanabile contrasto con il costante e condiviso insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, ne’ l’invalidita’ degli atti compiuti o l’inutilizzabilita’ delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni e’ stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015, Rv. 635175 – 01; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2055 del 27/01/2017, Rv. 642459 – 01, nonche’ Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10481 del 27/04/2017, Rv. 643963 – 01, secondo cui “In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente e’ meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullita’ degli atti compiuti dopo il suo decorso, ne’ la nullita’ di tali atti puo’ ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla piu’ lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione”);
– resta assorbito il secondo motivo con cui e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5, per avere la CIR tenuto conto dell’arco di tempo intercorso tra la data di inizio della verifica fiscale e quella di redazione e consegna del processo verbale di constatazione e non, in vece, come avrebbe dovuto, dei giorni lavorativi di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede della societa’ contribuente;
– dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CIR per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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