Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28871.
Verbale di conciliazione ed idoneità a costituire titolo esecutivo per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare
Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché – come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 – si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell’obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell’accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso.
Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28871. Verbale di conciliazione ed idoneità a costituire titolo esecutivo per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare
Data udienza 8 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Verbale di conciliazione – Idoneità a costituire titolo esecutivo per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare – Titolo stragiudiziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26594/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7024/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 7024 del 25/10/2021, che ha accolto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, nella causa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), affermando che il verbale di conciliazione non puo’ essere titolo per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilita’, e comunque di infondatezza del ricorso, e’ stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte d’ Appello di Roma: violazione degli articoli 185, 474 e 612 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sull’idoneita’ del verbale di conciliazione, concluso in sede giudiziale, costituire titolo esecutivo per l’esecuzione di obblighi di fare o non fare in palese contrasto con la decisione della Corte Costituzionale n. 366 del 2002.
Il ricorso e’ fondato, diversamente da quanto prospettato con l’originaria proposta di decisione.
La sentenza impugnata richiama del tutto acriticamente, facendolo proprio, un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 10713 del 14/12/1994(Rv. 489205 – 01 poi seguita da Cass. n. 258 del 13/01/1997 Rv. 501697 – 01, e che non e’ stata, di recente, seguita da altre pronunce massimate, e che afferma: “Il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 185 c.p.c., idoneo all’esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c., e alla esecuzione per consegna e rilascio, non legittima alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, poiche’ l’articolo 612 c.p.c., menziona quale unico titolo valido per l’esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi intendere estensivamente con tale espressione ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza di un previo accertamento della fungibilita’ e quindi della coercibilita’ dell’obbligo di fare o di non fare”) e non coglie pienamente il significato dell’affermazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 (dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimita’ costituzionale nei sensi di cui in motivazione, dell’articolo 612 c.p.c.).
La Corte Costituzionale ha, nella richiamata sentenza del 2020, affermato quanto segue, con riferimento all’idoneita’ di un verbale di conciliazione a fondare l’esecuzione per consegna o rilascio ai sensi dell’articolo 612 c.p.c.: “Ad attestare il favore che gli interventi legislativi piu’ recenti accordano alla conciliazione possono anche essere menzionate le norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali quelli davanti al giudice di pace (articoli 320 e 322 c.p.c.), al giudice onorario aggiunto (L. 22 luglio 1997, n. 276, articolo 13), nonche’, di particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo di conciliazione in materia di lavoro (L. 11 maggio 1990, n. 108, articolo 5, comma 1; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 63).
Ritiene questa Corte che l’articolo 612 c.p.c., comma 1, possa essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex post, e cioe’ nel procedimento di esecuzione, bensi’, se esse preesistono, in sede di formazione dell’accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza puo’ concludersi soltanto se la natura della causa lo consente.
In presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo (articolo 185, comma 2, e articolo 474, comma 2, n. 1), si deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilita’ in forma specifica dell’obbligo siano state gia’ considerate ed escluse, ferma restando la possibilita’ di far valere quelle sopravvenute”.
La Corte territoriale, nell’accogliere, con la sentenza in scrutinio, l’opposizione formulata in primo grado da (OMISSIS), sulla scorta di un risalente orientamento di legittimita’, non si e’ in alcun modo confrontata con la richiamata, e sopravvenuta, rispetto all’orientamento di legittimita’ da essa richiamato, sentenza della Corte Costituzionale, verificando, in concreto, se sussistessero ragioni ostative, successive all’intervenuto accordo conciliativo, all’esecuzione coattiva di esso senza arrestarsi alla sola affermazione della ritenuta inidoneita’ del verbale di conciliazione a fungere da titolo esecutivo.
L’affermazione della Corte di Appello non ha, peraltro, valutato che la conciliazione in esame era stata raggiunta dinanzi al giudice, ossia in una sede che, con terminologia processualavoristica sarebbe definita “garantita”.
La Corte territoriale e’, pertanto, incorsa nel vizio di violazione (o) falsa applicazione dell’articolo 612 c.p.c..
Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata.
La causa, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterra’ a quanto in questa sede statuito e provvedera’, altresi’, alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa., anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
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