Indebito arricchimento l’indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28930.

Indebito arricchimento l’indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia

L’indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l’ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell’opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell’arricchimento.

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28930. Indebito arricchimento l’indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia

Data udienza 16 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto professionale – Pagamento del compenso – Mutamento dell’originaria domanda di adempimento contrattuale in quella di indebito arricchimento – Prestazioni eseguite dal privato in favore della pubblica amministrazione in assenza di un formale contratto – Ammissibilità del mutamento – Introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con citazione con un ulteriore tema di indagine – Esclusione negli altri casi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1842/2021 proposto da:
COMUNE MARCIANA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS) E (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 46/2020 depositata il 10/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere Dr. COSMO CROLLA.

Indebito arricchimento l’indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 39 del 2011 il Tribunale di Livorno, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiunto proposta dal Comune di Marciane (Li), revoco’ il decreto con il quale, su istanza dell’ing. (OMISSIS), veniva ingiunto all’Amministrazione comunale di pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro 26.172,12, di cui Euro 11.326,74 per prestazioni professionali ed Euro 14.326,74 per interessi maturati su tale importo sino al 30/4/2002.
2. Sull’impugnazione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 46/2020 del 10/1/2020, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato il Comune di Marciane a corrispondere agli appellanti la somma di Euro 11.845,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La Corte di Appello ha osservato: a) che la domanda di arricchimento senza causa proposta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da (OMISSIS) era ammissibile e tempestiva in quanto conseguenza dell’eccezione di nullita’ del contratto sollevata dall’ente comunale con l’opposizione a decreto ingiuntivo; b) che andava accolta l’azione di indebito arricchimento in quanto dagli atti di causa (delibere, relazioni verbali di collaudo) erano emersi elementi probatori circa l’effettuazione da parte del (OMISSIS) di prestazioni professionali relative ai lavori alla (OMISSIS) il cui compenso veniva quantificato, in via equitativa in Euro 11.845,38.
3. Il Comune di Marciana ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi illustrati con memoria. Gli eredi di (OMISSIS) hanno svolto difese e proposto ricorso incidentale.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il Comune di Marciana denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 645 c.p.c., comma 2, articolo 183 c.p.c., comma 5 articoli 2041 e 2042 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la Corte fiorentina ha erroneamente qualificato come eccezione in senso stretto anziche’ come mera difesa le argomentazioni in fatto ed in diritto spese dal Comune per contrastare la pretesa creditoria monitoriamente fatta valere dal (OMISSIS).
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 2041 e 2042 c.c., Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 191 e 194, Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, Regio Decreto n. 383 del 1934, articoli 284 e 288, articoli 1327, 1362, 1366, 1375 e 1660 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte rilevato l’improponibilita’ dell’azione ex articolo 2042 c.c. per mancanza del requisito della sussidiarieta’ potendo il creditore, in assenza di contratto e di finanziamento della spesa, agire nei confronti del funzionario e/o amministratore che ha conferito l’incarico in violazione delle normative sulla contabilita’.
1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1277 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, per aver erroneamente qualificato di valore e non di valuta il credito fatto valere dal professionista.
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1 E’ pacifico che (OMISSIS) abbia agito in via monitoria facendo valere il credito per prestazioni professionali in base ad un titolo negoziale e, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’ente comunale, abbia introdotto la diversa domanda di indebito arricchimento.
2.2 La questione dell’ammissibilita’ del mutamento dell’originaria domanda di adempimento contrattuale in quella di indebito arricchimento, ipotesi che generalmente si riscontra in prestazioni eseguite dal privato in favore della pubblica amministrazione in assenza di un formale contratto, e’ stata oggetto di plurimi interventi nomofilattici di questa Corte.
2.3 In particolare rileva l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che: “le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla “causa petendi” (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entita’ del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonche’, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al “petitum” (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’articolo 645, comma 2, e, dunque, anche l’articolo 183 c.p.c., comma 5 – e’ ammissibile la domanda di arricchimento senza causa purche’ la stessa sia avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giusitificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non e’ consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilita’ e’ rilevabile d’ufficio dal giudice” (Cass. S.U. 27-122010 n. 26128).
2.4 Nella specie la necessita’ di introdurre la domanda di arricchimento senza causa e’ conseguenza della difesa del Comune opponente che, come si evince dal tenore delle argomentazioni contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, riportate per estratto nell’impugnata sentenza, ha contrastato l’azione contrattuale proposta da (OMISSIS) non contestando l’esistenza delle dedotte prestazioni professionali, ma introducendo nuovi temi di indagini quali l’assenza di un contratto scritto, il mancato intervento di delibere di conferimento dell’incarico nonche’ l’inosservanza delle procedure e dei controlli amministrativo-contabile che devono precedere un impegno di natura finanziaria dell’ente locale.
2.5 La piena ammissibilita’ e tempestivita’ della domanda di ingiustificato arricchimento contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dell’opposto risulta ancor evidente alla luce dell’ulteriore evoluzione giurisprudenziale registratasi nella materia per cui e’ causa che ha allargato la possibilita’ dello ius variandi sino alla memoria ex articolo 183 c.p.c. sempre che la domanda modificata sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
2.6 Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza nr 22404/2018 sono intervenute nuovamente sulla questione della novita’ della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa rispetto a quella originariamente proposta di adempimento contrattuale precisando, nel solco di un indirizzo evolutivo tracciato dalla S.U n. 12310/2015 che “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale e’ ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilita’ a quella originariamente proposta”.
3. Anche il secondo motivo e’ infondato.
3.1 Ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66 articolo 23, conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, trasfuso nel Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, articolo 35 e, successivamente rifluito senza sostanziali modifiche nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191″ Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.
3.2 Poiche’ in forza delle suindicate disposizioni l’amministratore o il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per un ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili previsti dalla normativa pubblicistica risponde direttamente verso il privato fornitore, in forza del rapporto obbligatorio che si costituisce con lui non e’ possibile esperire l’azione di indebito arricchimento nei confronti della PA stante il requisito della sussidiarieta’ dell’azione imposto dall’articolo 2042 c.c., in base al quale “L’azione di arricchimento non e’ proponibile quando il danneggiato puo’ esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
3.3 Al riguardo e’ costante l’orientamento di questa Corte che preclude al privato creditore (oltre all’azione contrattuale) anche l’azione di ingiustificato arricchimento verso l’ente locale per carenza del requisito di sussidiarieta’ (articolo 2042 c.c.), poiche’ esiste altra azione esperibile, sebbene non verso l’ente arricchito ma verso altro soggetto, qual e’, appunto, l’amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato fornitore (cfr., tra le tante, Cass. nr 5665/2021, 11036 e 30109 del 2018, 80/2017, n. 18567 e 25860 del 2015; SU n. 29178 del 2020, al p. 2.4).
3.4 Per le prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della normativa di cui Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, articolo 123, comma 1, lettera n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall’articolo 35 del medesimo decreto e infine rifluito nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191) questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale “non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattivita’ del cit. Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, deve ritenersi l’esperibilita’ dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa” (cfr. tra le tante Cass. 19572/2007, 10636/2012 e Cass. S.0 10798/2015).
3.5 Nella fattispecie sebbene il decreto ingiuntivo sia stato richiesto successivamente all’entrata in vigore della normativa sopra passata in rassegna, risulta accertato dagli elementi documentali presi in esame dalla Corte di Appello (delibere, perizie, certificati di collaudo) ed indicati nel corpo della motivazione della sentenza che le prestazioni professionali rese dal resistente risalgono ad un periodo anteriore al 1989.
4. Il terzo motivo non merita accoglimento.
4.1 Il Giudice di Appello nell’applicare sull’indennizzo, riconosciuto al professionista a titolo di arricchimento senza causa del Comune e liquidato equitativamente, qualificando l’azionata pretesa come credito di valore, ha fatto corretta applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi e’ motivo di discostarsi secondo il quale “in quanto credito di valore l’indennizzo ex articolo 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. La somma cosi’ liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l’ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell’opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell’arricchimento” (Cass. 10884/2007 e 1889/2013).
5. Con il motivo di ricorso incidentale i resistenti deducono la violazione degli articoli 1219 e 2041 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di Appello statuito la decorrenza della rivalutazione e degli interessi dall’atto di messa in mora avvenuta in data 1 maggio 2002 e non dal momento dell’arricchimento verificatosi in data ben piu’ risalente.
5.1 La doglianza e’ fondata.
5.2 In tema di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c., questa Corte ha affermato che il diritto del depauperato all’indennizzo, che e’ credito di valore, sorge per effetto e dalla data del fatto dell’arricchimento altrui onde a partire da tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (cfr. Cass. 12493/1997,1287/1998, 1884/2002 5278/2007, 10884/2007 e 2428/2009).
5.3 Tanto premesso si osserva che l’impugnata sentenza e’ incorsa nel vizio denunciato dalla ricorrente in quanto ha aggiunto all’importo dell’indennizzo liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata “dal 1.05.2002 (data della ricezione da parte del Comune della intimazione di pagamento) anziche’ calcolare tale accessorio dalla data dell’arricchimento dell’ente comunale.
6. In conclusione il ricorso va rigettato ed in accoglimento dell’appello incidentale la causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione affinche’ riesamini la questione del termine iniziale di decorrenza della rivalutazione monetaria e provveda anche alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale.
In accoglimento del ricorso incidentale cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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