Vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42114.

Massima estrapolata:

Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello, ed il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare dei diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice, non sussistendo un diritto alla comunicazione del provvedimento all’indagato e non ricorrendo nullità dell’autorizzazione alla vendita per mancanza della comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla vendita.

Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42114

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/12/2018 del TRIB. LIBERTA’ di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI (relazione in udienza a cura del Presidente ex articolo 614 c.p.p., comma 3);
sentite le conclusioni del PG FILIPPI PAOLA: “Annullamento con rinvio”.
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), sost. proc., che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari in sede di riesame con ordinanza del 13 dicembre 2018 ha rigettato l’appello di (OMISSIS) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Bari del 26 aprile 2017 che aveva rigettato l’istanza di dichiarazione della nullita’ della vendita di un bene immobile sottoposto a sequestro e di restituzione del bene, per omesso avviso all’indagato della vendita; vendita, peraltro, avvenuta con palese incongruita’ del prezzo.
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (articolo 175 c.p.p.). In sede di appello era stata evidenziata l’assoluta mancanza di comunicazione all’indagato (OMISSIS) del provvedimento che autorizzava la vendita del podere agricolo; impedendo in tal modo ogni potere di impugnazione della disposta vendita. In altro distinto caso di autorizzazione della vendita di un immobile sito in (OMISSIS), sempre del ricorrente, era stata disposta la notifica all’indagato che aveva impugnato il provvedimento di autorizzazione alla vendita poi annullato dalla Corte di appello di Bari.
Senza comunicazione del provvedimento che aveva autorizzata la vendita dell’immobile non era possibile nessuna tutela del ricorrente sulla disposta vendita del bene immobiliare. Il podere agricolo e’ stato venduto inaudita altera parte nonostante la pendenza di istanza presentata alla Corte di appello di Bari il 2 dicembre 2016 (il provvedimento di autorizzazione alla vendita e’ del 16 dicembre 2016); la Corte di appello ha deciso il 13 gennaio 2017.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato. Il ricorrente considera l’autorizzazione alla vendita del podere agricolo invalida, da annullare con conseguente restituzione del bene al proprietario (lo stesso ricorrente). L’invalidita’ deriverebbe dall’omesso avviso all’indagato dell’autorizzazione alla vendita.
E’ indubitabile che “Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo e’ impugnabile mediante appello ex articolo 322 bis c.p.p., rientrando lo stesso tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo” (Sez. 3, n. 36064 del 07/07/2009 – dep. 17/09/2009, Iannotta, Rv. 24460801; vedi anche Sez. 1, n. 4245 del 20/06/1997 – dep. 22/07/1997, Kostatis, Rv. 20833301).
Il termine di impugnazione, comunque, decorre dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento: “In tema di misure cautelari reali, il termine di decorrenza per le impugnazioni previsto dagli articoli 322 bis e 324 c.p.p., decorre dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice” (Sez. 2, n. 46079 del 23/09/2014 – dep. 07/11/2014, Destro, Rv. 26095601; vedi anche nello stesso senso Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016 – dep. 21/12/2016, Nicolosi e altri, Rv. 26863201).
Irrilevante quindi l’omessa comunicazione del provvedimento che ha disposto la vendita sul diritto all’appello; vendita che, peraltro, non risulta neanche avvenuta in quanto sul punto il ricorso e’ generico, aspecifico, limitandosi a ritenere invalida l’autorizzazione alla vendita senza altre specificazioni sulle modalita’ e sull’effettivo concretizzarsi della vendita del podere.
L’omessa comunicazione, quindi, non potrebbe far ritenere invalido il provvedimento di autorizzazione alla vendita, ma al massimo consentirebbe all’indagato il diritto di impugnazione a decorrere dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento. La richiesta di dichiarazione di nullita’ dell’autorizzazione alla vendita avanzata dal ricorrente al Giudice per le indagini preliminari e riproposta in sede di riesame ed ora con il ricorso in cassazione, risulta infondata.
3.1. Del resto per la vendita o la distruzione di cose in sequestro che possono deteriorarsi l’articolo 260 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 83, disposizione di attuazione del c.p.p., prevede l’avviso – quando cio’ e’ possibile – al difensore per il prelievo dei campioni.
Cio’ sta a significare che l’avviso all’indagato non e’ dovuto per l’autorizzazione alla vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo. Resta fermo il potere di proporre appello, come sopra visto, con decorrenza del termine dal momento dell’effettiva conoscenza dell’atto.
4. Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo e’ impugnabile mediante appello ex articolo 322 bis c.p.p., rientrando lo stesso tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo ed il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice, non sussistendo un diritto alla comunicazione del provvedimento all’indagato e non ricorrendo nullita’ dell’autorizzazione alla vendita per mancanza della comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla vendita”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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