Qualora la violenza sessuale miri a realizzare il soddisfacimento della concupiscenza dell’autore

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42103.

Massima estrapolata:

Qualora la violenza sessuale miri a realizzare il soddisfacimento della concupiscenza dell’autore e, in quanto tale, risulti completamente scollegata da fatti relativi a fenomeni mafiosi ex articolo 416-bis c.p., non può trovare applicazione la circostanza attenuante specifica di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, anche perché l’attenuante non puo’ essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell’imputato, volta ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti.

Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42103

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/07/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Molino Pietro che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 luglio 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lamezia Terme del 6 ottobre 2015 si e’ dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 56 e 629 c.p. – capo D, commesso l'(OMISSIS) – e articoli 56 e 629 c.p., – capo F, commesso il (OMISSIS) – perche’ estinti per prescrizione e rideterminata la pena relativamente al residuo reato di cui all’articolo 609 bis c.p., in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) (entrambe prostitute) – capo G, commesso il (OMISSIS).
2. L’imputato propone ricorso per cassazione, tramite difensore, peri motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Illogicita’ della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le circostanze dell’articolo 62 bis c.p., sono state negate al ricorrente sul presupposto della mancanza di elementi positivi in favore dell’imputato. La Corte di appello ha pero’ omesso di valutare come il ricorrente era diventato un collaboratore di giustizia, e aveva anche ammesso gli addebiti, spiegando anche come le tentate estorsioni alle donne prostitute erano destinate “alla bacinella” del clan mafioso di appartenenza; il ricorrente poi e’ stato ritenuto colpevole del reato ex articolo 416 bis c.p., con il riconoscimento del sistema premiale di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8, (sentenza all’epoca non definitiva).
2. 2. Violazione di legge (Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8). La Corte di appello ha negato il beneficio di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 8, (pena ridotta). Il ricorrente aveva dichiarato spontaneamente gia’ al G.U.P., in sede di giudizio abbreviato, le ragioni delle tentate estorsioni poste in essere contro le prostitute. Le pretese estorsive erano connotate da mafiosita’, ma la Corte di appello ha completamente ignorato il fatto.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e reiterativi delle motivazioni dell’appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Del tutto generico, e comunque manifestamente infondato risulta il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione impugnata adeguatamente motiva sul mancato riconoscimento rilevando il carattere continuativo delle violazioni e la loro particolare gravita’ in considerazione della finalita’ di sottrazione del denaro a prostitute in disagiate e precarie condizioni sociali ed economiche.
Del resto, “La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimita’, a meno che non sia viziato da errori logico – giuridici” (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
4. Del tutto generico il motivo sull’applicazione del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8. Sul punto la sentenza impugnata adeguatamente rileva come l’attenuante puo’ essere riconosciuta solo per i reati ex articolo 416 bis c.p., o realizzate con le modalita’ mafiose o per agevolare le associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p..
Nel ricorso per cassazione ci si riferisce, poi, esclusivamente alle tentate estorsioni e non anche alle violenze sessuali (richiesta violenta di rapporti orali non protetti) che, quindi, devono ritenersi completamente estranee a qualsiasi collegamento con i reati ex articolo 416 bis c.p..
Infatti le violenze sessuali erano dirette al soddisfacimento della concupiscenza del ricorrente, in fatto completamente scollegate da altri reati.
Inoltre nessun elemento concreto e’ stato evidenziato dal ricorrente al giudice di merito sulla effettivita’ della collaborazione, ma si e’ solo prospettata l’ammissione del fatto reato, non sufficiente comunque per il beneficio: ” L’applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non puo’ essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilita’ o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attivita’ di collaborazione dell’imputato, volta ad evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti” (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018 – dep. 21/11/2018, L, Rv. 27419001).
Puo’ pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: “Qualora la violenza sessuale mir-‘ a realizzare il soddisfacimento della concupiscenza dell’autore e, in quanto tale, risulte’r completamente scollegata da fatti relativi a fenomeni mafiosi ex articolo 416 bis c.p., non puo’ trovare applicazione la circostanza attenuante specifica di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, anche perche’ l’attenuante non puo’ essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilita’ o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attivita’ di collaborazione dell’imputato, volta ad evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti”.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *