Utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate articolo 595 c.p.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 18 dicembre 2018, n. 57020.

La massima estrapolata:

L’utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell’articolo 595 c.p.
La particolare diffusivita’ del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un piu’ severo trattamento penale. Ne’ la eventualita’ che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive puo’ indurre a ritenere che, in realta’, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi dell’articolo 594 c.p., comma 4), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione – comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, ma il messaggio e’ diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l’addebito lesivo si colloca in una dimensione ben piu’ ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso. D’altronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un’offesa propagata dai giornali o dalla radio-televisione e’ sicuramente percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza e’, pacificamente, quella ex articolo 595 c.p. e non quella ex articolo 594.

Sentenza 18 dicembre 2018, n. 57020

Data udienza 15 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott. PERLA LORI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito i difensori:
Avv. (OMISSIS) per la parte civile il quale ha concluso per la reiezione del ricorso; Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l’intervenuta prescrizione, per il resto insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/12/2017 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto (OMISSIS) colpevole dei due reati di diffamazione ascrittigli (articolo 81 c.p., articolo 595 c.p., commi 1 e 3), per avere offeso la reputazione di una giornalista (OMISSIS) attraverso la pubblicazione, rispettivamente in data (OMISSIS) e (OMISSIS) sul sito web (OMISSIS) di due articoli.
2. Nell’interesse del ricorrente e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ribadendo la tesi secondo la quale, per effetto dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il reato di diffamazione sarebbe stato abrogato, dal momento: a) che la liberta’ di pensiero riconosciuta dall’articolo 21 della Carta fondamentale soffre l’unico limite della contrarieta’ al buon costume, non ricorrente nella specie; b) che il diritto all’onore e alla reputazione non sono stati richiamati dalla Costituzione, ma da successive e sottordinate fonti internazionali.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche, rilevando che il fatto attribuito al ricorrente dovrebbe essere qualificato come ingiuria, tenuto conto che il messaggio pubblicato su un sito era rivolto anche alla giornalista.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche, rilevando che, dato per accertato, da parte del giudice di primo grado, l’errore dell’imputato, quanto all’estensione illimitata del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’articolo 59 c.p., che attribuisce rilievo alle cause di esclusione della pena, quando l’agente ritenga per errore la loro sussistenza.
2.4. Con il quarto motivo si prospetta questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 595 c.p., comma 3, nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio, per effetto dell’utilizzo del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicita’, condotte che i primi due commi dello stesso articolo distinguono a cagione della progressiva offensivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove dalla premessa, contraddetta da tutta la giurisprudenza costituzionale, dell’assenza di tutela dell’onore e della reputazione all’interno della Carta fondamentale.
Al contrario, sin da epoca risalente, la Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere essenziale di tali valori, ad es., quando ha sottolineato che l’esimente, prevista dall’articolo 51 c.p. esclude la punibilita’ in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto, aggiungendo che “non appar dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell’esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall’articolo 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell’onore o della reputazione altrui, sempreche’ la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l’esplicazione dell’attivita’ informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti” (Corte cost. 14/07/1971, n. 175). Solo qualche anno piu’ tardi la medesima Corte ha puntualizzato che l’articolo 10 cod. civ., L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 96 e 97 non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell’articolo 2, affermati anche nell’articolo 3 Cost., comma 2, e articolo 13 Cost., comma 1, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilita’, riservatezza, intimita’ e reputazione, sanciti espressamente negli articoli 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (Corte cost. 12/04/1973, n. 38).
La Costituzione italiana e’ rigida, infatti, nel senso che non puo’ essere modificata se non col procedimento di revisione delineato dall’articolo 138 Cost., e non nel senso che il suo significato sia, come pretenderebbe il ricorrente, irrigidito nelle sole indicazioni puntuali, trascurando il fondamentale valore personalistico che la informa e che ruota attorno ai fondamentali valori di liberta’ e dignita’ della persona (v., ad es., gia’ Corte cost. 18/12/1987, n. 561). Questi ultimi trovano espressione nell’articolo 2 Cost., che costituisce diritto positivo, nonostante il ricorrente si dichiari convinto del contrario.
Ne discende che l’articolo 595 c.p. non e’ stato tacitamente abrogato dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che manifestamente infondata sarebbe ogni questione di legittimita’ della fattispecie incriminatrice, prospettata sotto il profilo della inammissibilita’ della previsione di limiti alla liberta’ di manifestazione del pensiero che non siano quelli espressamente indicati dall’articolo 21 Cost. o ricavabili in termini espliciti da altre norme costituzionali.
2. Inammissibile per manifesta infondatezza e’ il secondo motivo, giacche’ la condotta dell’agente non era affatto diretta nei confronti della destinataria, ma era rivolta alla generalita’ dei fruitori della rete.
Gia’ Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti, Rv. 217745, ebbe a nettamente distinguere la comunicazione via e-mail da quella attraverso internet, osservando che, in quest’ultimo caso, “se invece della comunicazione diretta, l’agente immette il messaggio in rete, l’azione e’, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, e’ infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con piu’ persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, e’ necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a piu’ destinatari, nel caso in cui egli crei e utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacita’ tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi”). Partendo da tale – ovvia premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l’utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell’articolo 595 c.p. (comma 3: offesa recata… con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusivita’ del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un piu’ severo trattamento penale. Ne’ la eventualita’ che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive puo’ indurre a ritenere che, in realta’, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi dell’articolo 594 c.p., comma 4), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione – comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, ma il messaggio e’ diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l’addebito lesivo si colloca in una dimensione ben piu’ ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso. D’altronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un’offesa propagata dai giornali o dalla radio-televisione e’ sicuramente percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza e’, pacificamente, quella ex articolo 595 c.p. e non quella ex articolo 594″.
Tale conclusione non e’ mai stata posta in dubbio nella giurisprudenza di questa Corte (e, infatti, v., sullo stesso presupposto, di recente, Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Cavalli, Rv. 264999).
3. Inammissibile per manifesta infondatezza e’ anche il terzo motivo, giacche’ la disciplina dettata dal legislatore, con riguardo all’errore sulle scriminanti (articolo 59, comma quarto, c.p.), impone comunque di distinguere tra l’errore che cade sul fatto, ossia l’errore che investe l’effettiva esistenza di una situazione che, ove ricorrente, renderebbe applicabile la scriminante, e l’irrilevante (ai sensi dell’articolo 5 c.p.) errore sul divieto, che ricorre quando l’agente o supponga l’esistenza di una scriminante non configurata dal legislatore o ritenga, come il ricorrente assume nel caso di specie, che una scriminante effettivamente prevista dall’ordinamento sia caratterizzata in termini piu’ ampi di quelli normativamente delineati. In questi casi, infatti, l’errore incide sui limiti di applicabilita’ della norma incriminatrice ossia sul divieto (ed, infatti, in questi termini si esprime la giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., il caso esaminato da Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, Loyola, Rv. 241954, secondo la quale l’erronea supposizione circa l’esistenza di una causa di giustificazione non ha effetto scriminante se l’errore attiene all’esistenza o all’efficacia obbligatoria di una norma giuridica).
4. Manifestamente infondata e’ la questione di legittimita’ costituzionale prospettata col quarto motivo, dal momento che rientra nella discrezionalita’ del legislatore l’aver colto nell’utilizzo, per quanto qui rileva, di un mezzo di pubblicita’, una connotazione di tale gravita’ dell’offesa alla reputazione, in ragione della sua diffusivita’, nello spazio e nel tempo, da rendere irrilevante il fatto che sia stato o non attribuito al soggetto un fatto determinato.
5. L’inammissibilita’ del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
6. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte e della data di proposizione del ricorso, successiva all’introduzione dell’inciso finale del primo periodo del comma 1 del citato articolo 616, appare equo determinare in Euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimita’, che, in relazione all’attivita’ svolta, vengono liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonche’ alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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