Usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione sia inserita in un marchio complesso

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 11 aprile 2019, n. 10205.

La massima estrapolata:

L’usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione sia inserita in un marchio complesso. In tal caso – ai fini dell’accertamento dell’esistenza della contraffazione non può essere attribuita a ciascun elemento del marchio complesso uguale funzione individualizzante e differenziatrice ma è necessario stabilire a quale dei molteplici elementi del marchio complesso può essere diretta di preferenza l’attenzione dei consumatori. Mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Sentenza 11 aprile 2019, n. 10205

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25933/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e sui ricorsi incidentali proposti da:
(OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura a margine del controricorso;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura in calce al ricorso;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2203/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udita, per la parte ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 22.7.09, la Carlo Gavazzi (OMISSIS) s.p.a. convenne innanzi alla sezione specializzata della proprieta’ industriale del Tribunale di Roma la (OMISSIS) s.p.a., deducendo che l’adozione della denominazione sociale ” (OMISSIS)” e l’utilizzo del segno distintivo ” (OMISSIS)”, da solo o abbinato ad altri elementi, da parte della societa’ convenuta, costituiva, oltre che violazione della denominazione sociale della societa’ attrice, contraffazione dei diritti di marchio di cui quest’ultima era titolare, anche per effetto dell’uso del segno e della relativa registrazione.
Pertanto, la societa’ attrice chiese: di ordinare alla societa’ convenuta, ex articolo 2564 c.c., la modificazione della denominazione sociale previa eliminazione dell’espressione ” (OMISSIS)”; di accertare e dichiarare che tale denominazione e l’impiego del medesimo segno distintivo costituivano contraffazione dei diritti di esclusiva dell’attrice, inibendone la prosecuzione; di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Si costitui’ l’ (OMISSIS) s.p.a. ed intervenne nel giudizio l'(OMISSIS) s.p.a., resistendo alla domanda; entrambe le societa’ proposero domanda riconvenzionale chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ del marchio nazionale di cui era titolare la societa’ attrice o, in subordine, la decadenza dello stesso per volgarizzazione.
Successivamente, il 6.12.2010, la Carlo Gavazzi (OMISSIS) s.p.a. muto’ la propria denominazione in (OMISSIS) s.p.a. e, insieme alla (OMISSIS) s.p.a. e alla (OMISSIS) s.r.l., promosse altro giudizio nei confronti dell'(OMISSIS) s.p.a. e dell’ (OMISSIS) s.p.a., e deducendo di costituire un gruppo di societa’, facenti capo a (OMISSIS) s.p.a., tutte utilizzanti il marchio ” (OMISSIS)”, esponevano che l'(OMISSIS) s.p.a., dopo il 2002, aveva registrato anche altri marchi ” (OMISSIS)” chiedendo di accertare e dichiarare la nullita’ di vari marchi comprendenti l’espressione ” (OMISSIS)” di cui erano titolari le convenute (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a..
Riunite le cause, il Tribunale rigetto’ la domanda dell’attrice e quella riconvenzionale, affermando che: il segno (OMISSIS), pur essendo nel mondo anglosassone meramente descrittivo, nel mercato italiano aveva comunque una certa capacita’ distintiva, benche’ estremamente modesta, perchP costituito dalla combinazione tra le parole inglesi (OMISSIS) (che nel linguaggio comune non evocava con sufficiente immediatezza il concetto di energia) e (OMISSIS) (che invece richiamava immediatamente il significato di ecologico, ovvero energia pulita).
Da tale premessa il Tribunale dedusse che: il segno composto (OMISSIS) conservava in Italia una modesta capacita’ distintiva e poteva dunque valere come marchio, il che legittimava il rigetto della domanda riconvenzionale; il marchio denominativo (OMISSIS) era altresi’ un marchio debole, con la conseguenza che era lecita e non contraffattiva l’utilizzazione come marchio da parte di terzi di un segno simile, purche’ reso percepibile come “non uguale” mediante l’inserimento di elementi di differenziazione anche modesti; l’anteposizione alla combinazione (OMISSIS) di una parola che richiamava la ragione sociale di un’impresa famosa ed un marchio rinomato costituiva differenziazione sufficiente per rendere lecita da parte di (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS)Green (OMISSIS) l’uso del segno (OMISSIS), sia in funzione di marchio, sia in funzione di denominazione sociale, il che comportava il rigetto della domanda principale.
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l., hanno proposto appello, mentre (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS)Green (OMISSIS) s.p.a. hanno proposto appello incidentale.
Con sentenza dell’8.4.16, la Corte di appello di Roma ha rigettato sia l’appello principale che l’incidentale, osservando che: in Italia, prima del 1996, la parola (OMISSIS) era gia’ comunemente usata per designare tutto cio’ che era ecologicamente sostenibile; tuttavia, nel periodo 1996-2000, tale parola era poco usata, piuttosto con il significato di potere che non di energia; da tali argomenti discendeva la validita’ del marchio (OMISSIS), quale marchio debole; l’anteposizione del nome (OMISSIS) a tale segno costituiva una differenziazione sufficiente a definirne lecito l’uso da parte di terzi non titolari del marchio denominativo; sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la valutazione sulla confondibilita’ dei marchi complessi doveva essere condotta in concreto e non in astratto.
Pertanto, la Corte territoriale, rilevato che il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, dovendosi fondare, in particolare, sulla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi stessi – e dunque sull’impressione complessiva prodotta, in un consumatore medio, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi – ha ritenuto che: nella fattispecie la valutazione complessiva s’imponeva tenuto conto della rilevanza della denominazione sociale (OMISSIS), e della relativa area commerciale, nonche’ della sua capacita’ distintiva ed attrattiva da attribuire alla storia dell’impresa in Italia, anche alla luce del disegno stilizzato di un albero che rendeva il marchio molto differente da quello, semplicemente denominativo (OMISSIS); era da escludere il pericolo di confusione tra i marchi in questione, in quanto il segno (OMISSIS) riguardava operatori del settore e non era dunque confondibile con il marchio (OMISSIS); l’appello incidentale era infondato poiche’ gli appellanti non avevano provato la volgarizzazione dell’espressione suddetta.
La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.
L’ (OMISSIS)Green (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale e’ denunziata violazione o falsa applicazione dell’articolo 12.1b)-c), e articolo 20.1b) del codice della proprieta’ industriale (in seguito c.p.i.), avendo la Corte d’appello valutato erroneamente la confondibilita’ dei marchi, laddove ha ritenuto che l’aggiunta della denominazione (OMISSIS) valga ad escludere l’interferenza tra il segno (OMISSIS)Green (OMISSIS) e il segno anteriore (OMISSIS), richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e alcune sentenze della Corte di Giustizia.
Al riguardo, la societa’ ricorrente espone che e’ irrilevante la notorieta’ del nome dell’impresa terza o la debolezza del segno anteriore, lamentando l’erroneita’ della decisione della Corte d’appello che, anche sulla base di una valutazione globale del rischio di confusione, avrebbe invece dovuto affermare la contraffazione del marchio e della denominazione sociale (OMISSIS) da parte del segno distintivo (OMISSIS)Green (OMISSIS).
Con il secondo motivo e’ denunziata violazione o falsa applicazione degli articoli 12.1c) e 22.1 del c.p.i. ed omesso esame circa un fatto decisivo, lamentando la ricorrente il fatto che la Corte territoriale abbia escluso l’interferenza della denominazione sociale (OMISSIS)Green (OMISSIS) con i diritti di esclusiva della stessa ricorrente, poiche’ in base al principio dell’unitarieta’ dei segni distintivi, tale interferenza puo’ avvenire anche fra segni di tipo diverso, evidenziando l’inconciliabilita’ tra l’affermazione del giudice di merito in ordine alla validita’ del marchio (OMISSIS) e quella per cui l’estensione (OMISSIS) indicava il campo d’attivita’.
Con il primo motivo del ricorso incidentale e’ dedotta falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, a) e b), e 25b) del c.p.i., avendo la Corte d’appello erroneamente escluso la decadenza dal marchio (OMISSIS) per intervenuta volgarizzazione, e la nullita’ dello stesso perche’ privo di capacita’ distintiva, limitandosi ad indicare il campo d’attivita’ di (OMISSIS) ovvero il settore delle energie rinnovabili, considerando che prima della registrazione del marchio l’espressione (OMISSIS) era ampiamente diffusa in Italia ed utilizzata dai soggetti qualificati e specializzati.
In via subordinata, con il secondo motivo e’ denunziata falsa applicazione dell’articolo 13, comma 4, e 26a) del c.p.i., avendo la Corte d’appello negato che il suddetto marchio sia decaduto, erroneamente interpretando le citate norme, stante l’avvenuta perdita di capacita’ distintiva e volgarizzazione dello stesso marchio, come comprovata dai documenti prodotti da cui era desumibile l’esistenza di numerosi marchi aventi efficacia in Italia contenenti tale espressione divenuta, dunque, di uso comune.
Con il terzo motivo e’ formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, avendo le parti controricorrenti lamentato che la Corte territoriale non abbia esaminato la domanda di convalida del marchio (OMISSIS), poiche’ assorbito dalla pronuncia di rigetto della domanda avversa di accertamento della contraffazione del marchio.
Il ricorso principale e’ infondato.
Circa il primo motivo, va preliminarmente osservato che le argomentazioni della parte ricorrente sono, pressoche’ esclusivamente, fondate sulla giurisprudenza di questa Corte il cui nucleo puo’ essere circoscritto al principio per cui: “in tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilita’ fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito – le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimita’ se congruamente e correttamente motivate – non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioe’, all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici e visivi -, nonche’ tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisivita’, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiche’ rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identita’ sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante” (Cass., n. 13592/99; n. 4405/06; n. 17671/09).
Va altresi’ rilevato, quale ulteriore premessa all’esame analitico del motivo, che in tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilita’ dei segni costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., n. 21086/2005; n. 13592/99; n. 6382/17).
Premesso cio’, il collegio osserva che l’applicazione del suddetto principio (che la societa’ ricorrente segnala avvenuta nelle sentenze citate nel ricorso e nella memoria depositata, il cui oggetto tuttavia non coincide del tutto con la fattispecie in esame, come sara’ esposto) non depone a favore della tesi della parte ricorrente in quanto l’aggiunta contenuta nel segno successivo, rispetto al segno (OMISSIS), riguarda la denominazione (OMISSIS) che costituisce il marchio forte (mentre quello (OMISSIS) e’ il marchio debole).
Ora, la doglianza della ricorrente, secondo cui tale aggiunta costituisce condotta di contraffazione poiche’ ingenera la confondibilita’ dei due segni distintivi, appare correlata ad un’erronea lettura delle varie richiamate sentenze della Corte di Cassazione che, invece, hanno ritenuto consumata la contraffazione del marchio forte pur in presenza dell’aggiunta di un altro segno, apparentemente inidoneo ad evitare la confusione.
Nella fattispecie, invece, la ricorrente, titolare del marchio debole (come accertato dalle due sentenze di merito senza impugnazione specifica) si duole che l’aggiunta costituita dal segno (OMISSIS) (marchio forte, come parimenti affermato nelle sedi di merito e non contestato) al segno (OMISSIS) avrebbe leso il diritto di esclusiva della ricorrente stessa.
Al riguardo, la debole capacita’ distintiva attribuita alla espressione (OMISSIS) ha indotto la Corte di appello ad escluderne il ruolo dominante nell’ambito del marchio oggetto della domanda di contraffazione della societa’ attrice, ed a riconoscere un valore distintivo alla combinazione con la parola (OMISSIS), anteposta alla stessa, attribuendo a tale combinazione un valore distintivo accentuato.
In particolare, la sentenza impugnata ha osservato che la contemporanea presenza di tale pluralita’ di elementi ha dato vita ad un marchio figurativo e complesso, mentre il marchio (OMISSIS) e’ stato considerato denominativo, di guisa che no e’ stata ravvisata somiglianza dal punto di vista fonetico e grafico tra gli stessi (cfr. Cass., ord. n. 15927/18).
Il predetto apprezzamento non si pone in alcun modo in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ (richiamata dalla ricorrente, unitamente ad alcune sentenze della Corte di Giustizia UE) secondo cui l’inclusione in un marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituto da altri elementi che lo differenziano da quello precedente (cfr. Cass., Sez. 1, 14/07/ 1987, n. 6128; 11/05/1982, n. 2929; 16/10/1969, n. 3343).
Tale principio, postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione piu’ articolata, non e’ riferibile all’ipotesi in cui, come nella specie, il predetto inserimento comporti un’alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacita’ distintiva derivante dall’adozione di una parola o un’espressione avente carattere meramente descrittivo, quale, nella fattispecie, (OMISSIS).
Invero, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identita’ sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilita’ anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267; 26/06/ 2007, n. 14787).
In tale ambito argomentativo, occorre infine esaminare i rilievi difensivi espressi dalla societa’ ricorrente, specie nella memoria, attraverso i quali e’ stato dedotto che la semplice aggiunta del nome del produttore non varrebbe a rendere complesso un segno distintivo “che si risolve pur sempre, per la parte che e’ rilevante, nell’originaria essenza ideologica, a nulla rilevando l’importanza e la notorieta’ dell’impresa concorrente”.
Al riguardo, va rilevato che il marchio e’ un segno, la cui funzione distintiva si realizza perche’ viene percepita come individualizzante, in quanto tale, un prodotto offerto al mercato. Ora, al fine di pervenire ad un giudizio di confondibilita’, non e’ sufficiente la mera circostanza della identita’ delle parole che lo compongono, con quelle presenti in altri segni ma occorre, come detto, che l’intero segno, sinteticamente, nel suo complesso grafico e semantico, venga percepito come confondibile con altro.
La confondibilita’ che la legge richiede, peraltro, si manifesta anche come potenzialita’ illecita, deducibile dalla naturale espansivita’ dell’impresa titolare del segno. In questo contesto, il relativo apprezzamento non puo’ aver luogo con giudizio ex post, dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui e’ stata introdotta la domanda giudiziale, se l’attivita’ dell’attore, anche per la sua possibile espansione – intesa quale normale potenzialita’ -, possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identita’ dei segni, che sia tale da determinare, nell’evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione (Cass., n. 3548/06).
In linea generale, sul punto, va osservato che l’usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato puo’ sussistere anche se la riproduzione sia inserita in un marchio complesso. In tal caso – ai fini dell’accertamento dell’esistenza della contraffazione non puo’ essere attribuita a ciascun elemento del marchio complesso uguale funzione individualizzante e differenziatrice ma e’ necessario stabilire a quale dei molteplici elementi del marchio complesso puo’ essere diretta di preferenza l’attenzione dei consumatori (Cfr. Cass., n. 1833/1969; n. 8119/09).
Al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito, invero, che la possibilita’ di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacita’, ma sempre tenendo conto dello specifico tipo di clientela cui il prodotto e’ destinato e considerando le normali modalita’ del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferisce (cfr. Cass. 21 settembre 2004, n. 18920; 9 marzo 1998, n. 2578; 9 novembre 1983, n. 6625; ed ancora, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909; 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass., n. 11031/16; nonche’ Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.; 12 gennaio 2006, causa C-361-04P, Picasso; Tribunale dell’Unione Europea 14 maggio 2013, n. 249-11; 30 giugno 2004, BMI Bertollo, T-186/02; 23 ottobre 2002,Oberhauser,T-104/01). Corrisponde, infatti, alla comune esperienza che il cd. livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi: il parametro generale e’ si’ costituito dal consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto, ma la nozione va, poi, concretizzata in adesione alle specifiche circostanze.
Se, per taluni prodotti, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente attento ed avveduto – cosi’, ad esempio, per quelli “di lusso” e costosi, desiderati proprio in quanto si presta notevole attenzione alla qualita’ del bene al momento dell’acquisto – e’ l’opposto per i prodotti definibili “a buon mercato”. Cosi’, e’ noto che il consumatore impiega maggior attenzione quando sceglie un bene di consumo durevole – come un capo di abbigliamento destinato a lungo uso, un elettrodomestico, una vettura – rispetto ad un acquisto cd. d’impulso di un prodotto di singolo e definitivo consumo, come un bene “usa e getta” o una bevanda: solo nel primo caso, alla stregua della comune esperienza, il consumatore sceglie dopo un attento e ponderato controllo di tutti i dettagli del prodotto, con un piu’ elevato grado di attenzione, in ragione dei costi o del carattere tecnologico del prodotto d’interesse.
In tal modo, la somiglianza visiva dell’elemento figurativo finisce per avere un’importanza assai maggiore, laddove le modalita’ di commercializzazione dei prodotti interessati e la loro natura comportino che il pubblico di riferimento abbia specularmente un livello di attenzione inferiore.
Il medesimo grado di somiglianza oggettiva fra segni puo’ condurre, dunque, a conclusioni diverse circa l’effetto confusorio di essi, con conseguente abbassamento della soglia del giudizio di confondibilita’ laddove si tratti di un pubblico di riferimento di tipo generico, come accade per i prodotti di larga diffusione non destinati a “specialisti” ed a basso costo, ora menzionati.
A cio’ si aggiunga, da ultimo, che il rischio di confusione e’ tanto piu’ elevato, quanto piu’ rilevante e’ il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della sua notorieta’ sul mercato (Cass., n. 11031/16).
Nel caso concreto, come correttamente accertato e argomentato dalla Corte di merito, e’ da escludere il pericolo che il pubblico dei consumatori possa essere indotto a credere che i prodotti e i servizi riconducibili ai due marchi in questione provengano tutti dall'(OMISSIS) o da imprese ad essa collegate, in quanto l’ambito d’operativita’ della (OMISSIS) s.p.a. e’ costituito esclusivamente da operatori del settore, da altre imprese altamente specializzate, da soggetti istituzionali e non da persone fisiche consumatrici finali di energia elettrica e non operanti quali imprenditori.
Pertanto, e’ pienamente condivisibile la conclusione cui e’ pervenuto il giudice d’appello, con motivazione chiara ed esaustiva, nell’affermare che il pubblico cui si relaziona parte ricorrente e’ particolarmente esperto ed avveduto per il quale le differenziazioni rappresentate dalla parola (OMISSIS) e dall’albero stilizzato sono piu’ che sufficienti per comprendere che il marchio denominativo (OMISSIS) non sia riconducibile ad un’impresa del gruppo (OMISSIS), ne’ ad un’impresa collegata al gruppo.
Tale conclusione e’ pertanto conforme ai criteri ermeneutici segnalati, come esposto, alla cui stregua i fruitori dei servizi della societa’ ricorrente sono riferibili ad un pubblico esperto ed altamente specializzato, mentre il pubblico cui sono destinati i servizi e i prodotti della (OMISSIS)Green (OMISSIS) s.p.a. e della stessa (OMISSIS) s.p.a. riguarda una comunita’ indifferenziata di fruitori di energia elettrica.
Ne’ puo’ infirmare la pronuncia impugnata il riferimento all’utilizzazione di parole straniere come marchio denominativo. Invero, tale riferimento, al fine di valutare la validita’ dell’uso delle parole straniere sotto il profilo della capacita’ distintiva, impone di accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale e’ chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto e, una volta operata tale verifica, deve ritenersi meramente descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato (Cass., n. 13170/2016).
Ora, nella fattispecie va escluso che il segno (OMISSIS) abbia avuto capacita’ distintiva particolarmente individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione piu’ articolata, poiche’ esso, essendo rivolto ad un pubblico esperto e specializzato, non e’ suscettibile di percezione diretta ed immediata da parte di un consumatore normalmente informato che, per definizione, non puo’ essere ricompreso all’ambito del pubblico che fruisce dei servizi della (OMISSIS) s.p.a., costituito, come detto, da operatori del settore, soggetti istituzionali ed altamente specializzati.
Le suesposte argomentazioni inducono dunque a ritenere che le pronunce della Corte di Cassazione (segnatamente la sentenza n. 6218/87) e della Corte di Giustizia UE (in particolare la sentenza dell’8 maggio 2014 (caso “Doghnuts – Bimbo Doughnuts”), richiamate dalla parte ricorrente nei propri atti difensivi, non siano riferibili alla fattispecie in esame, venendo in rilievo marchi suscettibili di diversa qualificazione.
Il secondo motivo del ricorso principale e’ parimenti infondato, sostanzialmente, alla luce delle medesime argomentazioni di cui al precedente motivo.
Invero, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia escluso l’interferenza della denominazione sociale ” (OMISSIS)Green (OMISSIS)” con i diritti di esclusiva di cui era titolare. Al riguardo, va condivisa la motivazione del giudice di secondo grado secondo la quale la denominazione sociale ” (OMISSIS) (OMISSIS)” e quella ” (OMISSIS)Green (OMISSIS)” implicavano nomi diversissimi tra loro indicanti due distinte aziende, dovendosi escludere la lamentata contraffazione data la mancanza di capacita’ distintiva autonoma del segno (OMISSIS), come si e’ sopra argomentato.
E’ invece inammissibile la doglianza relativa all’omesso esame del fatto decisivo consistito nell’asserita inconciliabilita’ tra l’affermazione della Corte territoriale, relativa al fatto che “l’estensione (OMISSIS) indica il campo d’attivita’”, e il valore distintivo che la sentenza impugnata ha riconosciuto alla stessa locuzione (OMISSIS).
Al riguardo, premesso che nel ricorso non e’ stata ben chiarita la consistenza della lamentata “inconciliabilita’”, va osservato che il motivo e’ stato declinato con una formulazione non conforme alla versione applicabile, ratione temporis, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato allegato l’omesso esame di un fatto storico.
Infatti, a seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile al caso concreto, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per l’omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., n. 23940/17).
Nella fattispecie, la ricorrente lamenta, in sostanza, l’omessa valutazione logica di elementi istruttori, ovvero di documenti acquisiti ed e’, dunque, chiaramente inammissibile.
I primi due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili perche’ diretti al riesame del merito della causa e, in particolare, alla contestazione della motivazione della Corte d’appello in ordine agli apprezzamenti sulla insussistenza dei presupposti della decadenza, per l’intervenuta volgarizzazione del marchio (OMISSIS), e della nullita’ dello stesso.
Invero, il giudice d’appello ha motivato chiaramente ed in maniera immune da censure, con scrutinio di fatto incensurabile in questa sede.
Il terzo motivo e’ assorbito, atteso il carattere condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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