Una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 luglio 2020, n. 21185.

Massima estrapolata:

Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto.

Sentenza 16 luglio 2020, n. 21185

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Furto aggravato – Attività della polizia giudiziaria – Assicurazione delle fonti di prova – Verifica dattiloscopica – Efficacia probatoria – Condizioni – Cassazione – Sentenza – Annullamento con rinvio – Giudizio di rinvio celebrato dalla stessa sezione che aveva emesso la sentenza annullata ma in diversa composizione – Nullità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI GIURO GAETANO;
tao il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA ce ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta e l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca in data 11/11/2014. Detta sentenza dichiarava (OMISSIS) colpevole del furto di centosei pannelli fotovoltaici, sottratti nella notte del (OMISSIS) dalla copertura della scuola media “(OMISSIS)” sita nel comune di (OMISSIS), fatto aggravato dalla minorata difesa della parte lesa, dall’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita’ e dall’avere usato violenza sulle cose, e condannava il suddetto alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Si riteneva pienamente comprovata la condotta ascritta a (OMISSIS) sulla base a) della presenza su uno di due pannelli fotovoltaici, anch’essi smontati dai malfattori, ma non asportati e ritrovati dalle forze dell’ordine la mattina seguente sul terreno limitrofo all’istituto scolastico, di un’impronta digitale corrispondente, in diciannove punti con quella della mano destra di (OMISSIS), b) degli esiti del controllo operato presso il porto di Palermo il 22.11.2011 sull’imputato e su un altro soggetto, tale (OMISSIS), entrambi in procinto di imbarcarsi alla guida di due automezzi su una nave diretta a Genova, che aveva portato a rinvenire nel veicolo condotto da (OMISSIS) una parte della refurtiva, identificata con certezza in base al numero di matricola impresso su ogni pannello.
1.1 La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ritiene infondati i rilievi difensivi sull’insufficienza di detto compendio probatorio a fondare la penale responsabilita’ di (OMISSIS), confermando la pronuncia del primo Giudice anche quoad poenam.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS).
2.1. Col primo motivo il difensore deduce nullita’ della sentenza per violazione di legge processuale penale e in particolare dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c). Ci si duole che il giudizio di rinvio, seppure rimesso ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, veniva assegnato alla medesima sezione (Terza) che aveva emesso la sentenza annullata dalla Corte di cassazione e non ad altra sezione della stessa Corte di appello (dotata di ben sei sezioni penali) come da pronuncia di legittimita’, in violazione del disposto normativo summenzionato.
2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta vizio di motivazione per violazione dell’articolo 530 c.p.p., comma 2.
Ci si duole che la Corte di appello di Palermo abbia confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca nonostante l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) si fondasse sull’unico elemento indiziario dell’unica impronta digitale ritenuta riconducibile al suddetto, rilevata su uno dei pannelli solari trovati presso la struttura scolastica “(OMISSIS)” di Melfi. Si rileva che tale impronta avrebbe potuto trovarsi sul pannello per plurime ragioni e che neppure il secondo elemento indiziario, posto anch’esso alla base della sentenza di condanna, appare sufficiente a comprovare la responsabilita’ penale del ricorrente, non essendo stati rinvenuti i pannelli oggetto di refurtiva sull’autocarro dal suddetto condotto, ma a bordo di altro veicolo, il cui conducente risultava essere tale (OMISSIS), asseritamente ritenuto amico dell’imputato per essere entrambi originari del medesimo paese. Osserva la difesa che tale controllo, peraltro, si svolgeva a distanza di ben due mesi rispetto alla data di commissione del furto. Rileva che il processo motivazionale della sentenza e’ viziato, in quanto la Corte territoriale ha motivato senza valutare compiutamente se l’indizio della presenza dell’impronta dell’imputato sul pannello fotovoltaico, da solo, fosse idoneo a confermare la partecipazione del prevenuto al delitto contestato ovvero ad escludere ogni altra ipotesi alternativa.
La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Manifestamente infondato, oltre che generico, e’ il primo motivo di impugnazione.
Invero, non da’ luogo a nullita’ ma ad una mera irregolarita’ o al piu’ ad una situazione di incompatibilita’ da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto (Sez. 5, n. 52235 del 17/11/2014, Cartillone e altri, Rv. 262182;e, in senso conforme, Sez. 6, n. 27738 dell’11/06/2013, Rv. 255797), come risulta avvenuto nel caso di specie (del resto la difesa non formula specifica deduzione sul punto).
Dalla lettura combinata degli articoli 178 e 33 c.p.p., emerge che “e’ sempre prescritta a pena di nullita’ l’osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita’ del giudice”, che “le condizioni di capacita’ del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario” e che “non si considerano attinenti alla capacita’ del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici”.
Nella fattispecie risulta esser stato violato il disposto di cui all’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c), che prevede che “se e’ annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e’ rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu’ vicini”. Tale violazione, proprio in quanto rientrante tra quelle sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, e non riconducibile all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera a), poiche’ le “condizioni di capacita’ del giudice” sono quelle stabilite dall’ordinamento giudiziario e non da disposizioni del codice di procedura penale (Sez. 5, n. 1399 del 19/03/1997, Signore, Rv. 207399), allorche’ il collegio sia comunque diversamente composto, non da’ luogo ad alcuna nullita’, ma, come gia’ detto ad una mera irregolarita’ o eventualmente ad una situazione di incompatibilita’ da fare valere con la ricusazione (in senso conforme, sia a Sez. 5, n. 52235 del 17/11/2014 sopra richiamata sia alla pronuncia in ultimo citata, Sez. 1, n. 7062 del 07/05/1998, Blandolino, Rv. 210725).
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
1.2. Inammissibile e’, invece, il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, in punto di affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato, rileva che: – “gia’ l’elemento di prova desunto dagli accertamenti tecnici appare dotato di assoluta pregnanza ai fini dell’affermazione della colpevolezza”; – “l’impronta palmare dell’imputato fu rinvenuta su un pannello che, prima dell’azione criminosa, era, unitamente agli altri trafugati, regolarmente installato sul tetto dell’istituto scolastico e che fu, invece, trovato abbandonato al suolo, insieme ad un altro nonche’ agli attrezzi (…) nel terreno prospicente l’edificio nelle ore immediatamente successive il che rende evidente come la rimozione dall’alloggiamento vada sicuramente ascritta agli autori del furto”; – “d’altra parte la Difesa non ha fornito qualsivoglia giustificazione in merito alle ragioni per le quali l’imputato avrebbe avuto motivo di toccare il pannello in epoca prossima al delitto, avuto anche riguardo alla particolare natura del bene e alla sua peculiare collocazione”; – “a tale dato, dotato, come detto, di valenza dimostrativa gia’ assorbente, si aggiunge e si “salda” quello del controllo del (OMISSIS) all’interno del Porto di Palermo, a non rilevante distanza dalla data di commissione del reato, e del fatto che costui si stava dirigendo verso il Nord Italia in compagnia di un connazionale con due furgoni carichi di pannelli fotovoltaici tra i quali ve ne erano numerosi provenienti dal furto per cui si procede”; – “a tale riguardo, tenuto conto delle circostanze dell’episodio (i due marocchini si stavano imbarcando sulla stessa nave, entrambi curando il viaggio di uno stesso tipo di carico), appare evidente come il trasporto fosse unico – non a caso il furgone nella disponibilita’ del (OMISSIS), inizialmente sottoposto a sequestro, in sede di restituzione venne riconsegnato, con espresso consenso dell’odierno imputato, al summenzionato (OMISSIS) – onde la circostanza che i pannelli trafugati vennero rinvenuti nel veicolo materialmente condotto dall’altro nord-africano nulla toglie alla valenza accusatoria di tale elemento di prova”.
Tale essendo l’iter argomentativo della sentenza impugnata, lo stesso non solo non e’ manifestamente illogico, ma e’ scevro da vizi giuridici, anzi e’ assolutamente coerente con il consolidamento orientamento di questa Corte. Orientamento, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilita’ e puo’ costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purche’ evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica e’ effettuata si e’ trovata sul luogo in cui e’ stato commesso il reato, con la conseguenza che il risultato legittimamente e’ utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (si vedano: Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3, Rv. 274167; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Di Serafino, Rv. 246901; Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 240192; Sez. 5, n. 24341 del 26/05/2005, Djordjevic, Rv. 232213). La difesa si limita, nei termini sopra specificati, a reiterare gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che li affrontano, se non per contestarle genericamente, lamentando inesistenti carenza e illogicita’ della motivazione e muovendo da una netta, ma ingiustificata, svalutazione della forza probatoria della verifica dattiloscopica.
Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo non solo perche’ invita ad una rivisitazione degli elementi fattuali delle decisioni di merito, preclusa in questa sede, ma anche perche’ e’ aspecifico nel senso sopra precisato, oltre che manifestamente infondato.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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