Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13263.

La massima estrapolata:

In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.

Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13263

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Assenza di procura speciale – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8480-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ (OMISSIS) s.r.1., la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 7.2.2018 n. 777.
Ha resistito con controricorso la parte intimata, la societa’ (OMISSIS) s.n.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dello svolgimento del processo e dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile
Il difensore dei ricorrenti, infatti, ha ritenuto di poter proporre un ricorso per cassazione in virtu’ di una procura conferitagli “in calce all’atto d’appello, valida anche per il terzo grado di giudizio”.
2. Costituisce tuttavia nozione istituzionale di diritto processuale quella secondo cui e’ inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perche’ conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimita’, e pertanto in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimita’ (cosi’, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867 – 01).
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.1., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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