Un giudicato puo’ spiegare “efficacia riflessa” anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24975.

La massima estrapolata:

Un giudicato puo’ spiegare “efficacia riflessa” anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l’affermazione di una verita’ che non ammetta la possibilita’ di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato e’ intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio.

Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24975

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21524-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
“(OMISSIS)” Societa’ Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 298/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI, che ha concluso per la parziale inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso principale; per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore di Sig. (OMISSIS), che si e’ riportato agli atti depositati.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) srl in liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 298/14, pubblicata il 16 gennaio 2014, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, e’ stata rigettata la domanda proposta dai signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti de (OMISSIS) srl, (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto la nullita’ del contratto di vendita con il quale (OMISSIS) aveva venduto ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) taluni beni dei quali gli attori deducevano di essere proprietari pro indiviso.
La Corte territoriale affermava di non poter entrare nel merito della questione sottoposta al proprio esame, stante l’effetto preclusivo derivante da precedente sentenza, emessa dal tribunale di Roma e passata in giudicato (giudicato c.d. sostanziale), che, su impugnazione del solo (OMISSIS), aveva respinto la domanda di annullamento di una delibera della societa’ (OMISSIS) srl, sul presupposto che i beni oggetto della vendita non appartenevano ai soci ma alla societa’.
Il giudice di appello, in particolare, rilevato che l’errata indicazione della sentenza passata in giudicato integrava un mero errore materiale, escludeva che l’effetto di giudicato sostanziale ex articolo 2909 c.c. fosse inibito dalla mancata identita’ dei soggetti che avevano partecipato al primo giudizio, definito con la sentenza passata in giudicato, attesa l’efficacia c.d. “riflessa” di quel giudicato, in quanto i soggetti presenti nel presente giudizio non erano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale era intervenuto il giudicato.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) scarl in liquidazione hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS) ha resistito controricorso ed ha altresi proposto ricorso incidentale.
Gli altri intimati non hanno invece svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 288 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale affermato che l’errata indicazione da parte del Tribunale della sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato integrava un mero errore materiale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la sentenza impugnata erroneamente riconosciuto l’applicabilita’, al caso di specie, del “giudicato esterno”, in difetto dei presupposti di identita’ di parti e di rapporto giuridico.
Conviene per ragioni di priorita’ logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso.
Il motivo e’ fondato e va accolto.
Nel caso di specie non sussiste infatti identita’ di parti, ne’ identita’ di rapporto giuridico.
Il primo procedimento, passato in giudicato, aveva infatti ad oggetto l’impugnazione, da parte del solo (OMISSIS), di una delibera de (OMISSIS) scarl, avente ad oggetto l’appostazione in bilancio, tra le “rimanenze” di taluni beni, beni che, secondo la prospettazione del (OMISSIS), appartenevano pro indiviso ai soci e non facevano dunque parte del patrimonio della societa’.
A tale giudizio, pacificamente, non hanno partecipato gli altri soci, ne’ risulta che, a fronte dell’impugnazione del (OMISSIS), la societa’ cooperativa (OMISSIS), pur opponendo la propria titolarita’ di detti beni, e dunque la corretta appostazione in bilancio degli stessi, abbia formulato apposita domanda riconvenzionale, mettendo cosi in discussione, con la finalita’ di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprieta’ degli altri soggetti.
Tale domanda, del resto, avrebbe evidentemente implicato la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti degli altrui soci controinteressati all’accertamento, a pena di nullita’ della sentenza ex articolo 101 c.p.c., per inopponibilita’ della pronuncia nei loro confronti (sentenza inutiliter data); detta integrazione non e’ stata invece disposta, con cio’ trovando dunque conferma il carattere incidentale dell’accertamento.
Il presente giudizio concerne invece la domanda di nullita’, da parte di tutti soci, del contratto di vendita tra la societa’ ed i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), terzi acquirenti dalla societa’ (OMISSIS) dei medesimi beni.
I due giudizi presentano dunque differente petitum e causa petendi. L’accertamento della titolarita’ dei beni nel primo giudizio, come gia’ evidenziato, costituisce un accertamento meramente incidentale, unicamente funzionale alla validita’ della delibera, ma privo di efficacia di “giudicato” in ordine all’estensione dei diritti dei soci su detti beni (cfr. al riguardo Cass. 20612/2017).
Il “giudicato” sull’accertamento della titolarita’ di determinati beni, in capo alla societa’ piuttosto che ai soci, non puo’ evidentemente che prodursi a seguito della partecipazione al relativo giudizio di tutti i soci, trattandosi altrimenti di accertamento incidentale, che spiega effetto nella specifica controversia di impugnazione della delibera e limitatamente al rapporto socio e societa’, e che non puo’, in nessun caso, pregiudicare i diritti di soggetti che a detta controversia non hanno partecipato.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’effetto preclusivo del giudicato non trova applicazione allorche’ tra i due giudizi non vi sia identita’ di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass. 3187/2015).
Nel caso di specie non vi e’ coincidenza tra le parti del processo originario e quelle del presente giudizio(tutti i soci della societa’), e nei loro confronti non puo’ dunque configurarsi alcuna efficacia di giudicato esterno.
Non appare inoltre pertinente il richiamo alla c.d. “efficacia riflessa” del giudicato, posto che, in via generale, un giudicato puo’ spiegare “efficacia riflessa” anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l’affermazione di una verita’ che non ammetta la possibilita’ di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato e’ intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto pregiudizio (Cass. 15.3.2010 n. 6238; 8.10.2013 n. 22908; 2.12.2015 n. 24558).
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.