Al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione di cui all’articolo 62 c.p., n. 2

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45350.

Le massime estrapolate:

Al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione di cui all’articolo 62 c.p., n. 2, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, e’ comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravita’ del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente; da cio’ deriva che, nel caso che ci occupa, l’evidente sproporzione tra la trasgressione alle regole posta in essere dalla persona offesa e l’aggressione cui si abbandono’ l’imputato tradisce, in quest’ultimo, sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira determinato dal comportamento della prima e trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalita’ dell’agente.
Di poi la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l’integrazione di un elemento materiale, quale e’ l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell’evento, e di un elemento psichico, consistente nella volonta’ di concorrere a determinare lo stesso evento, con la conseguenza che, nell’ipotesi scrutinata, se ne deve respingere l’applicazione dovendosi escludere il convergere della volonta’ della persona offesa verso lo stesso accadimento che con la sua condotta aveva, al piu’ concorso a determinare, non bastando ad integrare l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 5 una qualsiasi determinazione volitiva antigiuridica della stessa.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45350

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso la sentenza del 25/10/2017 del TRIBUNALE di SONDRIO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Scordamaglia Irene;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Fimiani Pasquale.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice di appello, del 25 ottobre 2017, di conferma di quella del Giudice di pace della stessa citta’, in data 5 settembre 2016, di condanna di (OMISSIS) per il delitto di lesioni personali lievi commesse in danno di (OMISSIS).
2. Il ricorso a firma del difensore di fiducia dell’imputato articola due ragioni di censura:
2.1. la prima denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 426 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale apoditticamente respinto il motivo di gravame relativo alla scriminante dell’adempimento del dovere, che avrebbe contrassegnato la condotta del ricorrente, se non altro riconoscendone l’eccesso colposo nell’esercizio, e preterito gli ulteriori rilievi riguardanti l’applicazione della causa di non punibilita’ della speciale tenuita’ del fatto e delle circostanze attenuanti della provocazione e del concorso nel fatto doloso della parte offesa;
2.2. la seconda denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 51 c.p., articolo 55 c.p., articolo 62 c.p., n. 2 e n. 5 e articolo 131-bis c.p., riportandosi alle deduzioni sviluppate con i motivi di appello per sostenere la fondatezza delle censure;
3. Il ricorso e’ inammissibile per la palese infondatezza delle ragioni di cui al primo motivo, che rivestono valore assorbente anche di quelle sviluppate nel secondo.
3.1. Il Tribunale ha lucidamente colto il nucleo della vicenda scrutinata nell’avere l’imputato esorbitato dai poteri connessi alla sua funzione di addetto alla vigilanza del locale in cui i fatti ebbero a verificarsi, che gli avrebbero imposto di limitarsi ad adottare nei confronti della parte offesa misure dirette ad infrenarne la condotta trasgressiva delle regole vigenti nell’esercizio riguardanti il consumo degli alcolici, senza porre in essere alcuna condotta ulteriore: tantomeno una aggressione del cliente renitente, percosso ripetutamente in piu’ parti del corpo cosi’ da riportare non solo lesioni personali ma anche la rottura degli occhiali. E’ d’uopo rammentare che, anche per quanto riguarda la scriminante dell’adempimento del dovere prevista dall’articolo 51 c.p., perche’ se ne possa riconoscere il legittimo esercizio e’ necessario che sia rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione: principio, questo, cui, all’evidenza il ricorrente non si e’ attenuto e in relazione al quale, peraltro, ha omesso di svolgere alcuna specifica deduzione, evidenziando, ad esempio, di avere reagito ad una qualche forma di intemperanza mostrata dalla parte offesa, ricorrendo, in tal caso, in astratto la scriminante della legittima difesa.
3.2. Va da se’ che non puo’ essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’articolo 55 c.p., in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 256017; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 – dep. 21/01/2009, Olari e altri, Rv. 242349).
3.3. Nondimeno e’ jus receptum che, al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione di cui all’articolo 62 c.p., n. 2, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, e’ comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravita’ del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M C, Rv. 271799; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008 – dep. 14/01/2009, Sanchez Sanchez, Rv. 242622); da cio’ deriva che, nel caso che ci occupa, l’evidente sproporzione tra la trasgressione alle regole posta in essere dalla persona offesa e l’aggressione cui si abbandono’ l’imputato tradisce, in quest’ultimo, sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d’ira determinato dal comportamento della prima e trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalita’ dell’agente.
3.4. Di poi la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l’integrazione di un elemento materiale, quale e’ l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell’evento, e di un elemento psichico, consistente nella volonta’ di concorrere a determinare lo stesso evento (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bui, Rv. 272945; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252265), con la conseguenza che, nell’ipotesi scrutinata, se ne deve respingere l’applicazione dovendosi escludere il convergere della volonta’ della persona offesa verso lo stesso accadimento che con la sua condotta aveva, al piu’ concorso a determinare, non bastando ad integrare l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 5 una qualsiasi determinazione volitiva antigiuridica della stessa (Sez. 1, n. 9352 del 09/05/1994, La Vergata, Rv. 199834).
3.5. Quanto all’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p., s’impone il richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che il rapporto tra l’articolo 131-bis c.p., e il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34 non va risolto sulla base del principio di specialita’ tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarita’ del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuita’ del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587).
3.6. La manifesta infondatezza dei motivi di gravame sui punti esaminati rende, quindi, irrilevante la doglianza di omessa motivazione in ordine ad essi articolata con il ricorso per cassazione, posto che secondo la lezione ermeneutica impartita da questa cattedra nomofilattica, in tema di impugnazioni e’ inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).
4. La declaratoria di inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.