In tema di circolazione stradale e di sinistri derivanti dallo scontro di veicoli, per superare la presunzione di colpa ex articolo 2054 c.c., comma 2

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25143.

La massima estrapolata:

In tema di circolazione stradale e di sinistri derivanti dallo scontro di veicoli, per superare la presunzione di colpa ex articolo 2054 c.c., comma 2, non basta limitarsi a dimostrare una quota di colpa del concorrente, ma si deve offrire anche la prova di un comportamento che dimostri l’assenza di colpa del soggetto.
In tema di responsabilita’ derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non puo’, per cio’ solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ma e’ tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25143

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15813/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2098/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nel (OMISSIS).
Secondo quanto esposto da (OMISSIS), il (OMISSIS) a bordo di un’autovettura, non rispettava un segnale di stop e gli tagliava la strada talche’, a bordo del suo motoveicolo, impattava violentemente con l’autovettura.
Nello scontro il (OMISSIS) subiva lesioni toracico-addominali che ne causavano il decesso immediato, mentre il (OMISSIS) veniva trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale di (OMISSIS) e poi al policlinico di (OMISSIS), riportando lesioni dalle quali era guarito dopo 90 giorni di invalidita’ temporanea totale e 180 giorni di invalidita’ temporanea parziale. Dichiarava, inoltre, di aver subito postumi invalidanti al 60% e di doversi sottoporre a costosi interventi di chirurgia plastica e ortodontica.
Il (OMISSIS) conveniva quindi in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di moglie ed eredi di (OMISSIS), nonche’ la (OMISSIS) S.p.a. quale assicurazione dell’autovettura condotta dal (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi Euro, 588.269,50, tra danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva la (OMISSIS) S.p.a. contestando il quantum della richiesta nonche’ la sua infondatezza in fatto e in diritto, deducendo che in realta’ era stato il (OMISSIS) ad investire il (OMISSIS).
Si costituivano anche gli eredi del (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. Sostenevano che il (OMISSIS) andasse oltre i limiti di velocita’ previsti per quella strada chiamavano in giudizio anche l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia poiche’ sostenevano che in quel tratto di strada ci fosse un fitto canneto che impediva la visuale. Chiamavano, ancora, la (OMISSIS) quale compagnia assicuratrice del motoveicolo del (OMISSIS). In via riconvenzionale chiedevano il pagamento, in loro favore, di Euro 550.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la perdita del congiunto.
Si costituiva la (OMISSIS) eccependo l’infondatezza della domanda degli eredi e che comunque non gli spettava alcunche’ in quanto erano gia’ titolari della pensione di reversibilita’ del loro congiunto e che gli erano stati liquidati dalla loro assicurazione Euro 80.000,00 quali danno morale.
Si costitutiva anche la Provincia di Vibo Valentia chiedendo la sua estromissione dal giudizio in quanto il canneto ai lati della strada non impediva la visuale.
Intervenivano nel giudizio gli eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di coniuge di (OMISSIS), sorella del deceduto (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) quale proprietario dell’autovettura sulla quale si trovava il (OMISSIS). I primi chiedevano la condanna al pagamento di Euro 120.000,00 come danni subiti a causa della morte del loro congiunto, mentre il secondo chiedeva il risarcimento per i danni subiti alla sua autovettura.
Il Tribunale di Vibo Valentia, applicata la presunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da (OMISSIS), avendo questi ricevuto Euro 230.000,00 in sede provvisionale; condannava in solido (OMISSIS) e la (OMISSIS) al pagamento di Euro 12.000,00 a favore degli eredi del (OMISSIS), di Euro 60.000,00 a favore della moglie e di Euro 65.000,00 a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS). A Vittorio Belvedere riconosceva il diritto ad ottenere Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni. Estrometteva, infine, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia dal giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Sig. (OMISSIS), chiedendo la condanna degli appellati al pagamento in suo favore della rimanente somma di Euro 306.269,00.
Si costituiva l’Amministrazione Provinciale che evidenziava la propria estraneita’ ai motivi di gravame.
Si costituivano anche (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), resistendo al gravame e spiegando appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui si escludeva la responsabilita’ della Provincia. Si costituiva anche l’assicurazione, nel frattempo diventata (OMISSIS), eccependo l’inammissibilita’ dell’appello principale e la tardivita’ di quello incidentale.
Gli appellanti incidentali proponevano appello avverso la stessa sentenza riproponendo i medesimi motivi dell’appello incidentale.
Dunque la Provincia e il (OMISSIS) chiedevano la pronuncia di inammissibilita’ dell’appello per tardivita’.
La Corte d’Appello di Catanzaro, una volta riuniti i procedimenti, dichiarava inammissibile l’appello incidentale; rigettava l’appello principale e compensava le spese processuali.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione (OMISSIS), sulla base di due motivi di ricorso.
3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A..
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “ricorrenza del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2 e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
La Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe errato nell’applicazione del principio giuridico relativa alla funzione meramente sussidiaria della presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2 e quindi la sentenza risulterebbe affetta da insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il motivo e’ inammissibile.
Parte ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, per il tramite dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: denuncia, quindi, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
L’articolo 360 c.p.c., cimma 1, n. 5, e’ stato modificato dalla L. n. 143 del 2012, che ha sostituito il precedente motivo di impugnazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” con l’odierno “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Quindi, con il vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si puo’ soltanto denunciare l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e non piu’ il vizio afferente al contenuto motivazionale della sentenza (Cass. S.U. 8053-8054/2014; anche ex multis, Cass., sent. N. 13928/2015). La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che attraverso dell’articolo 360, nuovo n. 5, si puo’ effettuare un controllo sul vizio di motivazione al “minimo costituzionale”, individuato dall’articolo 111 della Costituzione. Tale fattispecie si esaurisce in delle figure riconducibili alla mancanza di motivazione o alla c.d. motivazione apparente e, comunque, ad ipotesi tutte riconducibili alla violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4.
La riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione ex articolo 360, comma 1, n. 5, comporta che il controllo sulla motivazione possa essere effettuato solo se il vizio logico, la lacuna o l’aporia della motivazione sono talmente gravi da rendere apparente il supporto argomentativo; essi, inoltre, devono risultare direttamente dal testo della sentenza e devono essere comunque attinenti ad una quaestio fatti. (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 19881/2014).
Inoltre, come piu’ volte stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte e di recente ricordato dalla sentenza n. 17446/2017 della 3 Sezione: “e’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’articolo 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile)”.
L’odierno motivo di ricorso, nonostante venga rubricato come effettuato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al rigo successivo chiarisce che “la Corte d’Appello di Catanzaro, nel rigettare l’appello proposto dal sig. (OMISSIS), ha offerto una insufficiente e contraddittoria motivazione sull’esclusione di colpa di cui all’articolo 2054 c.c.”.
Anche dal contenuto del motivo si evince l’inconferenza dello stesso con il vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto si basa tutto sulla interpretazione dell’articolo 2054 c.c.e in quanto non indica alcun fatto storico il cui esame e’ stato omesso dalla Corte territoriale.
Ancora, il ricorrente chiede una nuova valutazione del merito della causa, valutazione che e’ di esclusiva competenza del giudice di merito. Una censura di questo tipo e’ vietata da un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale non e’ consentita, in sede di legittimita’, una valutazione delle difese delle parti e della prova ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Per queste ragioni il motivo e’ inammissibile.
Esso risulta, inoltre, infondato.
In tema di circolazione stradale e di sinistri derivanti dallo scontro di veicoli, per superare la presunzione di colpa ex articolo 2054 c.c., comma 2, non basta limitarsi a dimostrare una quota di colpa del concorrente, ma si deve offrire anche la prova di un comportamento che dimostri l’assenza di colpa del soggetto (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. N. 23431/2014, “In tema di responsabilita’ derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non puo’, per cio’ solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ma e’ tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Quindi, anche se il ricorrente giustamente sostiene che il criterio dell’articolo 2054 c.c., comma 2, abbia carattere residuale, esso nel caso concreto trova comunque applicazione, in quanto nel giudizio di merito e’ stata dimostrata la colpa del (OMISSIS) ma non e’ stata dimostrata, ne’ in primo ne’ in secondo grado, l’assenza di colpa del (OMISSIS).
E evidente che la Corte d’Appello ha giustamente ritenuto la corresponsabilita’ dei due conducenti e ha, quindi, ben operato nell’applicare l’articolo 2054 c.c., comma 2, anche alla luce della giurisprudenza sul punto (Cass., sent. N. 21130/2013; Cass., sent. N. 124/2016: la presunzione di colpa concorrente, pur nell’ambito interpretativo dell’articolo 2054 c.c., comma 2, postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilita’, “dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente).
6.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia “ricorrenza del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di diritto in relazione all’articolo 145 C.d.S..
La Corte d’Appello avrebbe quindi errato nell’applicazione dell’articolo 145 C.d.S., il quale impone ai conducenti di utilizzare la massima prudenza nell’avvicinarsi alle intersezioni. Da cio’ discenderebbe, secondo parte ricorrente, che siccome il Sig. (OMISSIS) non si era fermato al segnale di Stop, la responsabilita’ del sinistro stradale sarebbe ascrivibile esclusivamente allo stesso.
Il motivo rimane assorbito dal precedente.
Infatti anche con questo motivo il ricorrente chiede, in concreto, una nuova valutazione dei fatti che, come prima specificato, non e’ consentita in sede di legittimita’. Valgono, inoltre, tutte le considerazioni prima svolte sulla inammissibilita’ e sulla infondatezza del ricorso, poiche’ la invocata violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 145 C.d.S. si basa sulla circostanza che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta del (OMISSIS), circostanza, questa, smentita dalle due sentenze di merito perche’ non provata.
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.