Un caso di pena illegale “ab origine”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1205.

Non configura un caso di pena illegale “ab origine”, rilevabile d’ufficio nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, l’errore di calcolo in cui incorra il giudice dell’esecuzione nella commisurazione della pena per il reato continuato che determini una sanzione complessivamente legittima, non ridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di un errore macroscopico non giustificabile. (Fattispecie relativa al mancato scorporo “in executivis” di pene già unificate ai fini delle continuazione con altra sentenza di condanna, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato censurato solo il profilo della illogicità comparativa della commisurazione della sanzione rispetto al concorrente nel delitto).

Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1205

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: ESECUZIONE PENALE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/02/2020 del GIP TRIBUNALE di MATERA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Macerata, decidendo in sede esecutiva in seguito ad annullamento con rinvio stabilito dalla sentenza n. 46927 del 15/10/2019 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, ha ritenuto la continuazione criminosa tra le sentenze di condanna per reati in materia di cessione illecita di stupefacenti del 17.6.2015 e del 13.1.2015 emesse dal GUP del medesimo Tribunale a carico di (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza suddetta del giudice dell’esecuzione propone ricorso il condannato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo un unico motivo di impugnazione. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe determinato la misura della continuazione criminosa in modo differente e piu’ gravoso, in termini di pena, per il ricorrente nel confronto con il complice dei reati, (OMISSIS), il quale, in relazione all’autonoma e distinta sua richiesta avanzata in sede di incidente di esecuzione per la continuazione di tre diverse pronunce di condanna relative ad analoghi reati di cessione illecita di stupefacenti, si e’ visto infliggere una pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 7.000 di multa, a fronte della pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre 6.000 Euro di multa stabilita a carico del (OMISSIS).
Il ricorso ritiene che, proporzionalmente, vi sia disparita’ tra i due trattamenti sanzionatori e che il ricorrente abbia subito un calcolo per la continuazione criminosa deteriore rispetto al complice del reato, ottenendo una riduzione di pena di soli mesi 4 di reclusione ed Euro 1000 di multa, inferiore a quella di ben due anni e due mesi di reclusione, oltre a 10.000 Euro di multa che ha riportato (OMISSIS). Ed a tale risultato si e’ pervenuti nonostante la tipologia dei delitti e la personalita’ dei condannati siano identiche.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, segnalando un errore nel calcolo da parte del giudice dell’esecuzione di Macerata, che ha omesso di scorporare le pene gia’ unificate dal giudice della cognizione relativamente ad una delle due sentenze di condanna.
Ed e’ noto, invece, che – secondo la giurisprudenza di legittimita’ – il giudice dell’esecuzione il quale debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali o una delle quali per piu’ violazioni gia’ unificate a norma dell’articolo 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello piu’ grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli gia’ riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (si citano le sentenze nn. 21424 del 2019 e 45161 del 2004).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Non possono essere dedotte ragioni di comparazione tra le sanzioni inflitte al ricorrente, in fase esecutiva, in ragione dell’applicazione dell’istituto della continuazione, e quelle di un coimputato, gia’ condannato e che ha fruito in precedenza di un’analoga applicazione della disciplina della continuazione, ma con calcolo complessivo di pena che il ricorrente ritiene proporzionalmente piu’ favorevole.
Nel caso di specie, il parallelismo e’ reso oltremodo difficoltoso, oltre che in punto di diritto, anche sotto un profilo logico, poiche’ (OMISSIS), coimputato che il ricorso mette a confronto quanto al trattamento sanzionatorio, e’ stato giudicato per la continuazione tra tre e non due pronunce di condanna, come evidenzia lo stesso ricorrente.
2.1. Quanto alla correttezza del calcolo per il reato continuato in fase esecutiva, pur dandosi atto dell’approssimazione e dell’imprecisione evidenti del provvedimento impugnato, tuttavia deve segnalarsi che non sussiste un motivo specifico di doglianza sul punto.
Non vi e’ dubbio che il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per piu’ violazioni gia’ unificate a norma dell’articolo 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello piu’ grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli gia’ riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (ex multis, Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030).
Il giudice dell’esecuzione, individuato il reato piu’ grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliti da unificare nel vincolo della gia’ riconosciuta continuazione.
Nel caso di specie, pertanto, e’ plausibile che sia stato commesso un errore di calcolo da parte del giudice di Macerata che non risulta aver proceduto al predetto “scorporo” ed ha, quindi, omesso di sciogliere i vincoli della continuazione come gia’ computati dal giudice della cognizione per poi provvedere alla determinazione per ciascuno dei reati satelliti, in aumento rispetto alla pena per il reato piu’ grave.
Entrambe le sentenze poste in continuazione in fase esecutiva, infatti, sono frutto di un calcolo di pena a sua volta derivato dall’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice della cognizione.
Tuttavia, nonostante la richiesta del Procuratore Generale, il motivo sull’erroneita’ del calcolo di pena svolto dal giudice dell’esecuzione non e’ stato dedotto dal ricorrente e non e’ possibile rilevarlo d’ufficio in questa sede, non vertendosi in tema di pena illegale, ma solo di calcolo erroneo di essa.
Invero, si rammenta come non configuri un’ipotesi di pena illegale “ab origine” la sanzione che sia complessivamente legittima ma, come nel caso di specie, determinata secondo un percorso argomentativo viziato ed in tal caso la relativa questione non e’ rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile.
Cio’ perche’ nella nozione di pena illegale “ah origine” rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, De Paola, Rv. 266080, nonche’ Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326), ovvero quella determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (cfr. per tutte, Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 266080).
Mentre nel caso di pena illegale e’ possibile da parte della Corte di cassazione rilevare d’ufficio, anche in caso di inammissibilita’ del ricorso tranne che per sua tardivita’, la non corrispondenza del trattamento sanzionatorio ai parametri di legge vigenti o rimodulati per effetto dell’intervento del giudice delle leggi (cfr. ancora Sez. U Jazouli, Rv. 264207; nonche’ Sez. 5, n. 27945 del 17/5/2018, Bonavita, Rv. 273234), viceversa cio’ non e’ consentito quando la pena sia erronea ma non illegale ed il ricorso sia inammissibile (Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci, Rv. 269748), non contenendo il motivo specifico relativo all’erroneita’ del calcolo.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 47766 del 26/5/2015, Butera, Rv. 265108, hanno ribadito che in sede esecutiva l’illegalita’ della pena e’ deducibile e puo’ essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantita’, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa e’ stata determinata – salvo che sia frutto di errore macroscopico – trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. La condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non puo’ essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un’ipotesi di assoluta abnormita’ della sanzione; la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione; la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalita’. Ed in tale nozione si conferma rientrare ovviamente la sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato.
2.2. Orbene, nel caso di specie, oltre alla constatazione che la sanzione di cui ci si lamenta non e’ illegale perche’ non rientra in una delle due categorie generali che ne compendiano il concetto (la pena diversa per specie o quantita’ da quella prevista normativamente ovvero la pena che risulti eccedente il limite legale) ne’ si rivela cosi’ macroscopicamente abnorme nell’erroneita’ del calcolo da apparire sostanzialmente illegale secondo le indicazioni piu’ ampie fornite dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia Butera, deve evidenziarsi – in chiave risolutiva dell’inammissibilita’ del ricorso – che le ragioni di illegittimita’ della pena inflitta in continuazione non sono state dedotte dinanzi al Collegio, essendosi limitato il ricorrente a valutare, invece, soltanto la non corrispondenza a parametri di logicita’ comparativa della commisurazione della sanzione a lui inflitta rispetto a quella comminata al complice nel delitto.
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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