Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3764.

Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui

Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest’ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito.

Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3764. Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Diritto di passaggio carrabile – Rimozione – Natura emulativa degli atti compiuti – Verifica dell’esistenza e attualità del diritto di transito dell’attore – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8198/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2866/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 2.4.2013 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Padova, invocando l’accertamento della natura emulativa degli atti compiuti dal convenuto per ostacolare il diritto di passaggio carrabile spettante all’attrice attraverso un cancello di accesso alla pubblica via, consistenti nel collocamento di un cassonetto per la spazzatura e di uno strato di ghiaia, e la condanna del medesimo (OMISSIS) a rimuovere i materiali predetti.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 791/2016, accoglieva la domanda, ordinando al (OMISSIS) la rimozione degli ostacoli di cui anzidetto.
Con la sentenza impugnata, n. 2866/2017, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, che confermava, condannando l’appellante alle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi.
La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 832, 833, 1031, 1350, 2697, 2907, 2908 c.c., articoli 99, 100, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un diritto di passaggio carrabile in favore della (OMISSIS), in assenza di prova, da parte di quest’ultima, della relativa fonte. La Corte distrettuale avrebbe, in particolare, fatto riferimento ad una non meglio precisata “situazione consolidata”, concetto di per se’ stesso atecnico, e non avrebbe invece individuato il titolo di legittimazione della pretesa esercitata dalla originaria attrice.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione o falsa applicazione degli articoli 832, 833, 1031, 1140, 1168, 1350, 2697, 2907, 2908 c.c., articoli 99, 100, 112 e 113 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto alla (OMISSIS) la tutela di una situazione possessoria senza che la stessa avesse esercitato le azioni all’uopo previste dagli articoli 1168 c.c. e segg.. Ad avviso del ricorrente, la stessa (OMISSIS) avrebbe affermato che era decorso l’anno utile dallo spoglio, per l’esercizio delle azioni a tutela del possesso; ergo, la domanda che la stessa aveva proposto non aveva ad oggetto una situazione de facto, ma un diritto reale, per la cui tutela occorreva dar conto del titolo giuridico legittimante.
Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate.
La Corte di Appello ha affermato (cfr. pagg. 5 e 7 della sentenza impugnata) che l’odierno ricorrente aveva dedotto, come motivi di impugnazione, la mancata dimostrazione degli elementi costituitivi dell’atto emulativo (primo motivo) e l’insussistenza del diritto di passaggio carrabile preteso dalla (OMISSIS) (secondo motivo). La prima doglianza e’ stata ritenuta infondata sulla base del semplice riscontro che la collocazione del cassonetto di fronte al cancello non presentava alcuna utilita’ concreta per il (OMISSIS) (cfr. pag. 6 della sentenza), mentre la seconda censura e’ stata ritenuta infondata sul presupposto che lo stesso appellante aveva disconosciuto l’esistenza del diritto di passaggio preteso dalla parte appellata e che fosse, dunque, ininfluente il concreto esercizio del passaggio stesso (cfr. pag. 7).
Tali affermazioni, tuttavia, non sono sufficienti a giustificare l’accoglimento della domanda spiegata dalla (OMISSIS), in quanto la verifica della natura emulativa degli atti compiuti dal (OMISSIS) non poteva prescindere dalla preventiva verifica dell’esistenza e dell’attualita’ del diritto di transito dalla prima rivendicato. Ne’ a diversa conclusione si potrebbe pervenire nel caso in cui la domanda fosse stata interpretata – ove mai cio’ fosse stato possibile, anche alla luce dei termini specifici di decadenza dall’azione previsti dagli articoli 1168 c.c. e segg. – come avente ad oggetto una richiesta di tutela del possesso del diritto di passaggio; anche in quel caso, infatti, la pronuncia di reintegrazione, o manutenzione, del possesso presuppone la preventiva verifica dell’effettivita’ e dell’attualita’ del transito attraverso il varco intercluso o impedito.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo, non e’ inopportuno rilevare che, nella fattispecie, non risulta proposta dalla (OMISSIS) alcuna azione di natura possessoria, sia in considerazione delle modalita’ con cui il giudizio e’ stato introdotto, sia in relazione al contenuto della comparsa di costituzione in appello, riportato a pag. 15 del ricorso. Di conseguenza, il riferimento operato dalla Corte distrettuale allo “situazione consolidata” appare del tutto erroneo e fuorviante.
In conclusione, puo’ affermarsi che la tutela possessoria e quella petitoria, presuppongono la verifica, rispettivamente, dello jus possessionis e dello jus possidendi, che si identificano, il primo, nell’esistenza e attualita’ del possesso, e, il secondo, nella titolarita’ del diritto reale asseritamente leso.
In assenza di tale verifica, che nel caso di specie la Corte distrettuale ha del tutto omesso, non puo’ affermarsi la natura emulativa dell’atto posto in essere dal (OMISSIS). L’emulativita’, infatti, presuppone che l’atto sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica necessariamente che quest’ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito. Non e’ infatti possibile accordare protezione ad un diritto reale senza prima verificare che quest’ultimo esista, in base ad un titolo giuridicamente valido, ne’ riconoscere tutela ad un esercizio di fatto di una condotta corrispondente alla titolarita’ di un diritto reale, a prescindere dalla verifica della configurabilita’, in concreto, di una condizione possessoria meritevole di ricevere tutela.
L’accoglimento, nei termini indicati, delle prime due censure implica l’assorbimento delle altre, con le quali il ricorrente lamenta, rispettivamente:
1) la violazione degli articoli 112, 113, 132 c.p.c. e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe del tutto omesso la motivazione, e comunque la valutazione, in relazione a fatti decisivi, rappresentati dalla necessaria dimostrazione dell’esistenza e validita’ del titolo legittimante la posizione reale della quale la (OMISSIS) invocava tutela (terzo motivo);
2) la violazione degli articoli 832, 833, 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte distrettuale avrebbe del tutto omesso l’esame critico dei motivi di impugnazione che erano stati proposti dal (OMISSIS), limitandosi ad affermare, in termini astratti, l’emulativita’ degli atti da questi compiuti, a prescindere dalla verifica dell’esistenza del diritto di transito vantato dalla (OMISSIS) (quarto motivo);
3) la violazione degli articoli 833, 1031, 1140, 1158, 2697 c.c., articoli 112, 115, 116, 132 c.p.c. e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva criticato la statuizione del Tribunale, secondo cui la (OMISSIS) avrebbe esercitato il passaggio sin dal 2006, la cui fondatezza emergeva dalle risultanze della prova orale acquisita nel corso del primo grado di giudizio.
Il giudice del rinvio dovra’ infatti procedere ad un nuovo esame della fattispecie, partendo dalla verifica della sussistenza del diritto rivendicato dalla (OMISSIS) e dell’attualita’ del suo esercizio, da compiere, alternativamente, con riferimento alla situazione di fatto riscontrata (ove la domanda sia interpretata come finalizzata ad ottenere una tutela di carattere possessorio) ovvero con riguardo al titolo (ove la pretesa sia, invece, inquadrata come volta ad ottenere tutela petitoria, sulla scorta degli elementi indicati a pag. 4 della presente ordinanza). Nell’ambito di tale rivalutazione della situazione di fatto, il giudice del rinvio apprezzera’ liberamente le diverse risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

 

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