La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3737.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, “ratione temporis” vigente, demandava l’istituzione dell’anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l’omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).

Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3737. La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

Data udienza 7 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità e risarcimento – Danni causati da animali randagi – Individuazione dell’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero – Danneggiato – Prova che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira a evitare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38163/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
conto
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato,e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMUNE di MORCONE;
– intimato –
avverso SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1636/2019 depositata il 02/10/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) il (OMISSIS), mentre era alla guida della propria autovettura sulla strada statale n. (OMISSIS), nelle vicinanze del Comune di (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)) subi’ la collisione con un cane randagio e, avendo riportato danni all’auto, agi’ in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, per ottenere il risarcimento dei danni, proponendo la domanda nei confronti del solo Comune di Morcone; successivamente venne disposta la chiamata in causa della Azienda Sanitaria Locale (in seguito ASL) di Benevento e dell'(OMISSIS) S.p.a., che si costituirono ritualmente in giudizio.
Il Giudice di Pace, omessa ogni attivita’ istruttoria, dichiaro’ la carenza di legittimazione passiva del Comune di Morcone e condanno’ l’ASL n. (OMISSIS) di Benevento al risarcimento dei danni, liquidati in oltre Euro millequattrocento, con condanna dell’ASL alle spese in favore del (OMISSIS) e compensazione delle stesse nei confronti delle altre parti.
L’ASL impugno’ in appello la decisione del primo giudice e il Tribunale di Benevento, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, affermando che la legittimazione passiva era da ritenersi sussistente in capo al solo Comune di Morcone, ma escludendone la condanna, non avendo il (OMISSIS) proposto appello incidentale, con conseguente condanna del (OMISSIS) alle spese legali, in favore di tutte le controparti, per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ricorre per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, (OMISSIS).
Resistono con separati controricorsi la ASL n. (OMISSIS) di Benevento e l'(OMISSIS) S.p.a..
Il Comune di Morcone, al quale il ricorso e’ stato ritualmente notificato, e’ rimasto intimato.
Per l’adunanza camerale del 7/10/202 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La sola parte ricorrente, ASL Benevento n. (OMISSIS), ha depositato memoria.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo del ricorso e’ per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge Regionale Campania 24 novembre 2011, n. 16, affermandosi una legittimazione passiva, quantomeno concorrente della ASL.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Nel6 sentenza impugnata, dopo avere richiamato pronunce di questa Corte che affermano che l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve esser individuato sulla base della legislazione regionale vigente (individuando, tra i vari in materia, quale caso giurisprudenziale particolarmente pertinente quello di Cass. n. 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 – 01, avente riferimento a fattispecie concreta verificatasi nell’ambito territoriale di vigenza della – previgente – Legge Regionale Campania 2 novembre 1993, n. 36), il giudice del gravame ha, nondimeno escluso del tutto la legittimazione passiva, dell’ASL n. (OMISSIS) di Benevento.
Orbene la legislazione regionale applicabile nel caso di specie, e segnatamente la Legge Regionale Campania 24 novembre /2011, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonche’ di enti ed organi statali.
Alle Aziende Sanitarie Locali e’, in particolare demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana lettura della Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 16, articolo 5, comma 1, secondo il quale:
“1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.;
a predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore…”.
Ne consegue che il giudice d’appello ha errato nell’escludere la legittimazione passiva della ASL in materia di prevenzione del randagismo, in quanto l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania di procedere all’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento, e tanto, ossia la conseguente responsabilita’, era incluso nella domanda risarcitoria proposta in primo grado dal (OMISSIS) e nella chiamata in giudizio della ASL e dell'(OMISSIS) S.p.a. (si veda in tema di legittimazione passiva dell’ASL – con specifico riferimento alla Legge Regionale Campania n. 16 del 2001 – sebbene non massimata, la perspicua motivazione di Cass. n. 08137 del 3/04/2009).
Il detto riparto di competenza risulta confermato anche dalla Legge Regionale Campania 1 aprile 2019, n. 3, che ha abrogato, con l’articolo 27, la Legge Regionale che veniva in applicazione nel caso di specie (la n. 16 del 2001), confermando nondimeno che l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), compete alle ASL.
Deve, pertanto, affermarsi che l’esclusione della legittimazione passiva della ASL collide con la legislazione regionale sopra richiamata ossia con la Legge Regionale Campania n. 16 del 2001, articolo 5, come costantemente applicata da questa Corte, in guisa di regola effettiva di giudizio (si veda da ultimo, con specifico riferimento al riparto di attribuzioni tra ASL e Comune, Cass. n. 09621 del 24/03/2022 Rv. 664453 – 01, e in precedenza, per l’affermazione della sussistenza di attribuzioni della ASL in via concorrente con il Comune, Cass. n. 22522 del 10/09/2019, non massimata, nonche’ Cass. n. 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 – 01): “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato e’ chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sara’ tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”.
La sentenza impugnata e’, pertanto, viziata, in quanto e’ incorsa in falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente della Legge Regionale Campania n. 16 del 2001, articolo 5, applicabile all’epoca dei fatti per i quali e’ causa.
Il ricorso e’, nei termini sopra indicati, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sia in ordine all’individuazione del soggetto, o dei soggetti, effettivamente responsabile che al nesso eziologico.
La causa e’, pertanto, rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame si atterra’ a quanto in questa sede statuito e al quale e’, altresi’, demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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