Trust e Decreto Legislativo n. 74 del 2000 articolo 11

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 settembre 2019, n. 37469.

Massima estrapolata:

L’eventuale lesione all’interesse tutelato dalla norma che si suppone essere stata violata si sarebbe verificata dal momento in cui il trust era stato istituito, senza che l’atto di sostituzione dei trustee, espressamente previsto e disciplinato dall’atto costitutivo, possa aver dato luogo ad un’ulteriore lesione del bene in questione. La nomina di un nuovo trustee non comportava il venir meno dell’unicità di un rapporto originariamente costituito Ciò non comporta di posticipare il decorso del termine di prescrizione del reato cui si procede.

Sentenza 10 settembre 2019, n. 37469

Data udienza 14 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andr – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 76/2018 RIMC del Tribunale de L’Aquila del 7 gennaio 2019;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale dell’Aquila, in funzione di giudice del riesame cautelare, con ordinanza del 7 gennaio 2019, ha accolto il ricorso con il quale tale (OMISSIS) aveva impugnato il sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale avente ad oggetto i beni da lui conferiti, in data (OMISSIS), in un trust.
Il Tribunale nell’accogliere il ricorso de (OMISSIS), il quale e’ indagato in relazione alla commissione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, per avere sottratto, attraverso la costituzione del predetto trust, in ipotesi simulato, i suoi beni alla azione esecutiva dell’Erario per la riscossione dei crediti tributari vantati nei confronti di quello, ha osservato che, essendo stato costituito nel (OMISSIS) il predetto fondo segregato, il reato per cui si procede sarebbe oramai prescritto, sicche’ non sarebbe evidenziabile nella fattispecie il fumus delicti.
Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha anche considerato che in data (OMISSIS), essendo deceduta la persona che ricopriva fin dall’origine la qualita’ di trustee, questi e’ stato sostituito dal (OMISSIS), in qualita’ di settlor, con altro individuo; tale variazione soggettiva, infatti, non avrebbe dato luogo ad alcuna ulteriore lesione del bene che in ipotesi si ritiene essere tutelato dalla norma violata.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Pm, osservando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il reato non puo’ dirsi prescritto in quanto, con la morte dell’originario trustee e secondo i termini dell’atto di costituzione del fondo segregato, il trust si e’ estinto e, pertanto, il dies a quo della prescrizione del reato in provvisoria contestazione sarebbe collocabile al (OMISSIS), data di nomina del nuovo trustee.
In data 9 maggio 2019 la difesa dell’indagato ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso o comunque il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Pm e’ inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che, in forza della espressa previsione contenuta nell’articolo 325 c.p.p., comma 1, contro le ordinanze emesse in materia di appello e di riesame dei provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione e’ ammesso nei soli limiti della deduzione, quale vizio del provvedimento impugnato, della violazione di legge, essendo, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale sia dedotto un diverso vizio asseritamente comportante la illegittimita’ del provvedimento impugnato.
Cio’ posto, sebbene per costante giurisprudenza di questa Corte nella nozione di violazione di legge, legittimante il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio devono intendersi ricompresi, oltre che gli errores in iudicando e quelli in procedendo, anche quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951), ritiene il Collegio che nella fattispecie le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione da parte dei ricorrente Pm non possano essere ritenute tali da integrare, pur a dispetto della formale intestazione che ad esse e’ stata data dalla parte istante, un’ipotesi di violazione di legge ma, semmai, di vizio di motivazione.
Osserva, infatti, il Collegio che – pacifica essendo la circostanza che fin dal (OMISSIS) il (OMISSIS) conferi’ in un trust i beni oggetto del sequestro preventivo relativamente al quale l’indagato ebbe ad articolare la propria istanza di riesame – il ricorso dell’indagato e’ stato accolto dal Tribunale de L’Aquila sulla base del presupposto che, risalendo appunto la condotta attribuita al (OMISSIS) al (OMISSIS), in ogni caso, questa non avrebbe piu’ alcuna rilevanza penale, essendo il reato in ipotesi a lui provvisoriamente contestato oramai estinto per prescrizione.
A tale argomento il ricorrente Pm ha opposto, onde evidenziare la illegittimita’ della ordinanza impugnata, il dato di fatto che, essendo deceduto l’originario amministratore del fondo patrimoniale, cioe’ il trustee, il trust si era estinto e, pertanto, era cessato l’originario effetto segregativo ed il patrimonio ad destinato ad alimentare il fondo era rientrato nella disponibilita’ deli’indagato; questi, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe nuovamente disposto dei beni in questione, in tal modo realizzando la condotta per cui egli e’ sottoposto ad indagine penale, allorche’, in data (OMISSIS) ha nominato, in persona di tale (OMISSIS), un nuovo trustee, dando, pertanto, vita ad un nuovo e, secondo il Pm, autonomo organismo.
Nello svolgere siffatti argomenti il ricorrente, ad avviso di questo Collegio, non ha tuttavia tenuto adeguatamente conto della circostanza che di essi il Tribunale de L’Aquila si era dato ben carico, osservando, per un verso, che l’eventuale lesione all’interesse tutelato dalla norma che si suppone essere stata violata dai (OMISSIS) gia’ si sarebbe verificata da tempo (cioe’ sin dal momento in cui il trust era stato istituito), senza che l’atto di sostituzione dei trustee, espressamente previsto e disciplinato dall’atto costitutivo, possa aver dato luogo ad un’ulteriore lesione del bene in questione e, per altro verso, che, per come si legge testualmente nella ordinanza impugnata, “la variazione dello stato dei fatti determinata dalla nomina di un nuovo trustee non implicava in ogni caso il venir meno della unicita’ del rapporto originariamente costituito” il che, in definitiva, secondo l’avviso del Tribunale, “non consente (…) di posticipare al (OMISSIS) il decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede”.
Tale considerazione appare, d’altra parte, avvalorata dalla circostanza, segnalata anche dal ricorrente, che lo stesso atto istitutivo del trust prevedeva la possibilita’ per il settlor di sostituire, coeteris paribus, il trustee anche in caso di morte di costui, il che, all’evidenza, si pone in contrasto logico con il presupposto da cui parte il Pm, cioe’ che con la morte del trustee, subito estinto il fondo autonomo, sia venuto immediatamente meno l’effetto segregativo connesso alla istituzione del fondo.
Valutate tali argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di ordinanza impugnata, ritiene il Collegio che, in sostanza, il Pm, con il proprio ricorso, si e’, in sostanza doluto non tanto di una pretesa violazione di legge, quanto della concludenza di quelle e della loro coerenza logica.
Ma tale tipo di doglianze sono, come gia’ osservato, inammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in fase cautelare reale (sulla inammissibilita’ della censura afferente alla illogicita’ della motivazione della ordinanza resa in fase cautelare, ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807).
Ne’ vale rilevare, come invece ha fatto il ricorrente che, secondo i termini di cui all’articolo 2647 c.c., l’opponibilita’ ai terzi dell’effetto segregativo della costituzione del trust rimonterebbe alla data in cui e’ stata data la opportuna pubblicita’ alla sostituzione dell’amministratore del fondo autonomo.
Invero, a prescindere dal reale contenuto della disposizione codicistica richiamata, la ritenuta unicita’ della risalente istituzione del fondo, infatti, fa si’ che la decorrenza del fenomeno segregativo rimonti, senza che vi sia una soluzione di continuita’ per effetto della sostituzione del settlor, alla data della primigenia istituzione del fondo.
Sulla base degli elementi che precedono e per le ragioni esposte il ricorso del Pm deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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