Truffa ed estorsione e gli elementi distintivi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 luglio 2021| n. 25723.

Truffa ed estorsione e gli elementi distintivi.

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l’offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l’ingiusto profitto dell’agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile a opera del reo o di altri, onde l’offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Sentenza|6 luglio 2021| n. 25723. Truffa ed estorsione e gli elementi distintivi

Data udienza 3 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Truffa ed estorsione – Reati – Elementi distintivi – Male ingiusto prospettato proveniente direttamente dall’autore – Ipotesi di estorsione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MESSINI D. Piero – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. MONACO Marco M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONACO MARCO MARIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASTROBERARDINO PAOLA, per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di TORINO, con sentenza dell’8/5/2019, ha riqualificato il fatto nell’originaria imputazione per il reato di cui agli articoli 56, 629 e 629 c.p. e ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI in data 20/2/2017 nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.
1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilita’ in riferimento alla credibilita’ della persona offesa e alla carente risposta alle doglianze dedotte nell’atto di appello.
1.2. Vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d’Appello del reato ritenuto dal Tribunale (truffa aggravata) in quello originariamente contestato (estorsione tentata e consumata).
2. In data 16 febbraio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Mastroberardino Paola, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilita’ evidenziando che la persona offesa non sarebbe credibile e la Corte territoriale non avrebbe risposto alle critiche esposte dalla difesa nell’atto di appello.
La doglianza, reiterativa di quanto gia’ dedotto nei motivi di appello, e’ manifestamente infondata.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione che quanto alla responsabilita’ degli imputati si salda e integra con quella di primo grado, facendo specifico riferimento al complesso delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, al riscontro a queste fornito dagli accertamenti effettuati circa l’ammontare e la cadenza dei pagamenti e alle dichiarazioni rese anche dagli altri testimoni (cfr. l’articolata motivazione a pag. 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Ragione questa per la quale le attuali censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e appaiono comunque manifestamente infondate (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilita’ del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d’Appello del reato ritenuto dal Tribunale (truffa aggravata) in quello originariamente contestato (estorsione tentata e consumata).
La doglianza e’ manifestamente infondata.
A fronte degli elementi indicati nella sentenza impugnata, dalla quale risulta che l’imputata ha prospettato il male minacciato come dipendente dalla propria volonta’, “dipende solo sa me”, la qualificazione giuridica ritenuta dalla Corte territoriale appare corretta.
Come piu’ volte ribadito da questa Corte, infatti, “il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l’offeso non e’ coartato nella sua volonta’, ma si determina alla prestazione costituente l’ingiusto profitto dell’agente perche’ tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l’offeso e’ posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato” ” (testualmente Sez. 2, Sentenza n. 26272 del 21/05/2001 Pirovano, Rv. 219943 e, da ultimo, Sez. 2, n. 16765 del 16/3/2021, Di Benedetto, n. m.).
All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, ai sensi dell’articolo 616 c.p. e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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