Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 novembre 2021| n. 39810.
Truffa contrattuale ed il mancato rispetto delle modalità di esecuzione.
In materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’articolo 640 del Cp. In questa prospettiva, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale che rileva nell’accordo la sua intima finalità ingannatoria (fattispecie relativa a compravendita di un’autoveicolo, rispetto alla quale la mancata consegna di questo, nonostante il pagamento effettuato dal compratore, non costituiva un mero inadempimento della prestazione dovuto ad un fatto sopravvenuto, ma costituiva il risultato cui fin dall’inizio tendeva il venditore, attraverso la “simulazione” di una realtà contrattuale che non corrispondeva alla realtà del rapporto di vendita per come prospettato con la relativa offerta: il mezzo era stato fatto visionare alla persona offesa quando si trovava temporaneamente per una riparazione presso una concessionaria, erano state consegnate solo le copie dei documenti del veicolo e, dopo il pagamento, il veicolo non era stato più rinvenuto dall’acquirente presso la concessionaria e neppure presso l’ufficio del venditore, che si era reso irreperibile).
Sentenza|5 novembre 2021| n. 39810. Truffa contrattuale ed il mancato rispetto delle modalità di esecuzione
Data udienza 30 settembre 2021
Integrale
Tag – parola: Truffa – Vendita di autovettura – Truffa – Integrazione – Solo illecito civile – Non configurabilità – Mancata consegna del bene venduto maliziosamente predeterminata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PACILLI A. R. Giovanna – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA;
che ha concluso per l’inammissibilital del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 13/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta’ con cui il ricorrente e’ stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di truffa, aggravato ex articolo 61 n. 7 c.p. e ritenuta la recidiva di cui all’articolo 99, comma 4, c.p..
1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La censura attiene alla sussistenza, quale elemento costitutivo della truffa, della falsa rappresentazione della realta’ ad opera del soggetto agente, che la Corte di merito aveva fondato su un dato di fatto (mancata consegna del bene) successivo all’accordo tra l’acquirente (la presunta vittima) e l’asserito truffatore (l’odierno imputato). Infatti, l’autovettura oggetto dell’offerta di vendita ad opera del ricorrente – per come asseverato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata – esisteva realmente al momento della pattuizione, con la conseguenza che la mancata consegna del bene in epoca successiva poteva semmai integrare un inadempimento di carattere civilistico, ma non l’illecito penale. L’aver ritenuto la truffa affermando che la “sottrazione” del bene all’acquirente era avvenuta dopo l’accordo contrattuale integrava un’errata applicazione della legge penale, rendendo contraddittoria la motivazione laddove sostiene che sia stata operata una falsa rappresentazione della realta’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.
Invero, nel caso in esame, la sentenza impugnata, anche mediante l’espresso richiamo delle motivazioni del primo giudice, ha evidenziato come la condotta dell’imputato sia consistita in artifizi e raggiri finalizzati a simulare una vendita regolare e rassicurare l’acquirente, allo scopo di ricevere il pagamento del prezzo prima della consegna della vettura. Al riguardo, si e’ precisato come tale illecito disegno fu congegnato sin dall’origine dall’imputato allorche’ pubblico’ online l’offerta di vendita del veicolo su un sito specializzato; in tal senso depone la condotta serbata dall’imputato nel corso dell’intera vicenda contrattuale per come ricostruita dai giudici di merito: il mezzo venne fatto visionare alla p.o. quando si trovava temporaneamente per una riparazione presso una concessionaria sita in (OMISSIS) (l’auto presentava un finestrino infranto), ricevendola poi presso il proprio ufficio ove venne stipulato il contratto di vendita; in quell’occasione, tuttavia, l’imputato non consegno’ i documenti originali del veicolo, ma solo le copie, affermando che le avrebbe poi consegnate al momento della corresponsione del prezzo. A pagamento effettuato, la p.o. si reco’ dapprima presso la concessionaria, constatando che il veicolo, nel frattempo, era essere stato ritirato e, poi, presso l’ufficio del venditore ove rinvenne una donna che lo mise in contatto con l’imputato, il quale invito’ la p.o. a tornare piu’ tardi, senza farsi trovare e senza piu’ rispondere all’utenza telefonica in precedenza fornita. La presenza dell’auto, quindi, al momento delle trattative ed alla sottoscrizione dell’atto di compravendita, costituiva l’espediente utilizzato dal ricorrente per ingenerare l’affidamento della p.o. sulla realita’ dell’operazione negoziale, cosi’ inducendola alla conclusione del contratto ed al versamento di quanto “pattuito”.
Nel caso di specie, quindi, la mancata consegna dell’auto non costituisce un mero inadempimento della prestazione dovuto ad un fatto sopravvenuto che, in modo imprevisto, fa seguito alla conclusione del contratto tra le parti, ma e’ il risultato a cui tendeva maliziosamente il ricorrente, proprio attraverso la “simulazione” di una realta’ contrattuale che non corrispondeva alla realta’ del rapporto di vendita per come prospettato con la relativa offerta. Sul tema questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e con cui il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689), ha avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalita’ di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’articolo 640 c.p. Si e’, infatti, precisato che l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato, e’ costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volonta’ negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtu’ di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nell’accordo la sua intima natura di finalita’ ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell’8/11/2013, Rv. 258203 – Sez. 2, n. 51551 del 2019, Rv. 278231). Di tali principi la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione, sottraendosi, dunque, ai vizi di legittimita’ denunziati.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply