Tributo ICI per l’utilizzazione di un’area a fini commerciali, seppur non specificamente edificabile

Corte di Cassazione, sezione unite civili, Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28054

La massima estrapolata:

In materia urbanistica, l’utilizzazione di un’area a fini commerciali, seppur non specificamente edificabile, la rendono assoggettabile a tributi ICI laddove tale caratteristica incide ai fini della determinazione della base imponibile, non già sulla natura della destinazione di cui al piano regolatore.

Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28054

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2940/2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, con ordinanza 132/2017 (r.g. n. 33453) depositata il 14/12/2017 nella causa tra:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) come da procura speciale in calce alla memoria difensiva e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma in Via Cesare Beccaria 29 negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari il ricorso inammissibile, con i conseguenti provvedimenti di legge.

CONSIDERATO IN FATTO

1.Con ricorso depositato il 16/3/2016 l’Inps ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, quale giudice del lavoro – con cui era ingiunto all’Istituto di pagare Euro 1675,35 a favore di (OMISSIS) a titolo di arretrati per perequazione della pensione 2012-2013 – eccependo il difetto di giurisdizione trattandosi di pensione di impiegato pubblico e, dunque, di questione soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il Tribunale di Lecce,con sentenza n 531/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e l’Istituto previdenziale ha riassunto il giudizio davanti a detto giudice.
3. Con ordinanza del 14/12/2017 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Puglia – ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione rilevando che “in ragione della lacuna normativa, ai fini della decisione e’, quindi, essenziale conoscere se la Corte dei Conti, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali, in materia pensionistica ha giurisdizione in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e, prima ancora, in ordine all’emissione di ingiunzioni di pagamento dei ratei pensionistici in ipotesi dovuti”.
4. Si e’ costituito l’Inps che ha concluso perche’ sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. La Procura Generale di questa Corte ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN DIRITTO

5. Il regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei Conti va dichiarato inammissibile.
L’ordinanza omette di esporre le ragione in base alle quali ravvisa un conflitto con la decisione assunta dal Tribunale del lavoro di Lecce, costituendo una sorta di regolamento “esplorativo” alla ricerca del giudice fornito di giurisdizione e risolvendosi, in definitiva, in un “non liquet” con devoluzione a favore della Corte di Cassazione; la Corte dei Conti si spoglia della questione di giurisdizione senza assumere alcuna esplicita posizione sul punto limitandosi a lamentare una “lacuna normativa”.
Questa Corte ha affermato (cfr da ultimo SU n 9336/2018) che “… il senso dell’istituto del regolamento d’ufficio non e’ quello di un riesame, dopo la regolare traslatio judicii, della decisione sulla giurisdizione resa dal primo giudice e oramai definitiva inter partes, ne’ quella di evocare l’aiuto di un giudice superiore. Il regolamento d’ufficio e’ funzionalmente diretto a sottrarre la regolazione della giurisdizione alla discrezionalita’ delle parti nell’impugnare o meno la decisione declinatoria di giurisdizione e di consentire al giudice, successivamente adito a seguito di riassunzione, di far valere le regole sul riparto, laddove esse tracciano i confini tra organi e comparti giudiziari diversi.
Il che comporta che il secondo giudice possa si’ contestare la propria giurisdizione, ma solo ponendosi in esplicita posizione di contrasto col primo giudice e chiedendo, quindi, l’intervento regolatore delle sezioni unite.
Incombe, dunque, al giudice rimettente individuare le ragioni di fatto e di diritto per ridiscutere la individuazione dell’organo fornito di giurisdizione effettuata dal primo giudice, ponendosi in posizione di chiara alterita’ e contrasto con questo”.
Nella specie,la Corte dei Conti ha emesso un’ordinanza priva di motivazione con riferimento alle ragioni del dissenso con il Tribunale di Lecce, che aveva declinato la sua giurisdizione, limitandosi a chiedere che la Corte di Cassazione indichi quale sia il giudice provvisto di giurisdizione.
Il regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dalla Corte dei Conti deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile.
5. Il Collegio da’ atto che della fissazione della camera di consiglio non e’ stato dato avviso all’Istituto previdenziale (come si e’ appreso dalla cancelleria dopo la camera di consiglio poiche’ la memoria di costituzione, depositata il 2/3/2018, era stata rinvenuta dalla cancelleria successivamente allo svolgimento dell’adunanza camerale). Si ritiene, tuttavia, non necessario fissare una nuova udienza per la trattazione in camera di consiglio, potendo trovare applicazione il principio,piu’ volte applicato da questa Corte (cfr Cass. ord. n. 12515/2018, sent. n. 15106/2013), in base al quale la fissazione di una nuova trattazione determinerebbe, stante la palese inammissibilita’ del ricorso, un inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio proposto dalla Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti.

Avv. Renato D’Isa

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