Il tribunale fallimentare non può liquidare il compenso a due curatori senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27123

La massima estrapolata:

Il tribunale fallimentare non può liquidare il compenso a due curatori che si sono succeduti nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi e senza determinare, all’interno dei valori l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti sulla base dei criteri indicati dalla norma che mira a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza.

Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27123

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) in proprio, quale cessato curatore del Fallimento n. (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento n. (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente e domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Studio Legale (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LATINA del 20/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2018 dal cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il secondo motivo di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- (OMISSIS) ha presentato al Tribunale di Latina istanza di liquidazione del compenso per l’attivita’ di curatore del fallimento di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sua socia di fatto, indicando la somma di Euro 5.127,42 a corrispettivo del periodo di svolgimento dell’incarico (dall’avvio della procedura, cioe’, sino al tempo della revoca dallo stesso).
Per dare seguito all’istanza, in data 20 settembre 2012 il Tribunale ha depositato il decreto che qui di seguito si riporta: “il Collegio composto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tenuto conto dell’attivita’ svolta dall’avv. Cavaliere liquida Euro 1000,00 quale compenso”.
2.- Avverso tale decreto ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando due motivi per la sua cassazione.
Al ricorso resiste, con controricorso, il Fallimento di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella persona del curatore subentrato nella procedura. Lo stesso ha anche depositato memoria.
3.- Nel suo atto di costituzione, il Fallimento resistente ha preliminarmente sollevato un’eccezione di tardivita’ del ricorso, per violazione dell’articolo 325 c.p.c., comma 2.
Al riguardo, ha cosi’ rilevato: “il ricorrente sostiene di avere ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato in data 20 febbraio 2013…, ma omette di riferire che il medesimo provvedimento gli venne inoltrato in forma integrale” dal nuovo curatore “a mezzo raccomandata a.r…., spedita il 30 novembre 2012” e di averla “ricevuta il 28 dicembre 2012”.
L’eccezione dev’essere respinta.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine “per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi adottati dal tribunale fallimentare, e dunque anche avverso il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore”, decorre “dalla data della comunicazione o notificazione d’ufficio di essi agli interessati, la quale deve essere eseguita esclusivamente dall’organo competente, ossia dal cancelliere (e dunque non curatore) e, proprio in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non puo’ trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, aliunde acquisita, del provvedimento stesso” (Cass., 10 febbraio 2006, n. 2991).
4.- Sottolineato che la fattispecie concreta si inquadra nell’ambito delle procedure fallimentari connotate dalla presenza di piu’ curatori succedutisi nella funzione, il ricorrente assume la sussistenza di due distinti vizi di violazione di legge.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in particolare, violazione della L. Fall., articolo 39, articoli 101, 162, 747 cod. proc. civ., oltre che della norma dell’articolo 111 Cost.. Rileva, in sostanza, di non essere stato convocato dal Tribunale per essere ascoltato in punto di determinazione del compenso per l’attivita’ svolta e, quindi, la violazione del principio del contraddittorio. E altresi’ ricorda che, secondo la pronuncia 30 luglio 2012, n. 13551, questa Corte ha ritenuto che la “previsione della complessiva determinazione del compenso del curatore, e del successivo riparto tra i curatori succedutesi nella funzione, comporta l’unitarieta’ della situazione sostanziale e quindi la necessita’ della partecipazione al provvedimento camerale di cui alla L. Fall., articolo 39 di tutti i soggetti che hanno rivestito la qualita’ di curatore nel rispetto del principio del contraddittorio”.
Con il secondo motivo, poi, il ricorrente si duole della violazione della L. Fall., articolo 39, articolo 135 c.p.c., comma 4, Decreto Ministeriale n. 570 del 2012, oltre che della norma dell’articolo 111 Cost.. Il provvedimento impugnato – cosi’ si rileva – e’ “affetto da carenza assoluta di motivazione”, tale non potendo di certo essere considerato il mero e generico richiamo all'”attivita’ svolta”. D’altro canto, il “Tribunale non poteva” – cosi’ anche si segnala – “omettere di liquidare le somme simultaneamente ai due. curatori: il cessato e il nominato”; per di piu’, il compenso liquidato al nuovo curatore non e’ stato neppure comunicato al ricorrente, cosi’ ancora violando la regola della “unitarieta’ della liquidazione dei compensi ad entrambi i curatori L. Fall., ex articolo 39” e compromettendo ogni possibilita’ di controllo sulla correttezza della ripartizione tra i due curatori della somma cosi’ complessivamente liquidata.
5.- Il ricorso merita di essere accolto, in relazione ad entrambi i motivi in cui lo stesso viene ad articolarsi. I contenuti espressi in questi motivi riflettono, invero, consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, che erroneamente il Tribunale di latina ha trascurato di prendere in considerazione.
In punto di rispetto del contraddittorio si veda (anche per l’indicazione di ulteriori precedenti) la recentissima pronuncia di Cass., 6 giugno 2018, n. 14631: “in tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio e’ necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l’incarico. Pertanto, nel caso in cui due o piu’ curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall’esame della memoria depositata dall’ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest’ultimo sia consentito il deposito di un’ulteriore memoria di replica”.
Sul punto del difetto di motivazione, di cui al secondo motivo di ricorso, va richiamata in particolare la decisione di Cass., 4 settembre 2009, n. 19230: risulta “affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all’interno dei valori cosi’ identificati, l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui al Decreto Ministeriale 28 luglio 1992, n. 570, articoli 1 e 2 (applicabile nella specie ratione temporis), i quali, anticipando il criterio di proporzionalita’ successivamente introdotto nella L. Fall., articolo 39 dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 37, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato”.
6.- All’accoglimento del ricorso segue che va cassato il provvedimento impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Latina, che, in diversa composizione, si atterra’ ai principi di diritto sopra espressi e provvedera’, altresi’, a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Latina che, in diversa composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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