Immissioni sul mercato di preparati pericolosi

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 48825

La massima estrapolata:

Il reato di immissioni sul mercato di preparati pericolosi (in ispecie, preparati liquidi – di nicotina – per sigarette elettroniche) in violazione delle norme di confezionamento, etichettatura e classificazione, resta attualmente qualificato come reato depenalizzato ai sensi del d. lgs. n. 8 del 2016.

Sentenza 25 ottobre 2018, n. 48825

Data udienza 2 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2017 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LIGNOLA Ferdinando che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2017, la Corte d’appello di Ancona, accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’odierno ricorrente (OMISSIS), ha per il resto confermato la condanna alla pena di Euro 600 di ammenda (così corretta l’errata indicazione della multa contenuta nella sentenza di primo grado) per il reato di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, articolo 9, comma 4, lettera b), per aver commercializzato n. 319 confezioni di liquido per sigarette elettroniche, contenente sostanza chimica nicotina, prive, in etichetta, delle prescritte indicazioni relative al responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione Europea.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l’irrilevanza penale del fatto tenuto conto che le confezioni non erano poste in vendita, ma semplicemente custodite in un deposito in attesa che fossero predisposte le etichette conformi alla normativa.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione per essere stato ritenuto – in assenza di analisi chimica – che i prodotti in questione contenessero nicotina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, poichè la sentenza impugnata dà atto con motivazione non manifestamente illogica del fatto che i prodotti oggetto di contestazione fossero detenuti per la vendita – e, dunque, da considerarsi “immessi sul mercato” ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 65 del 2003, articolo 18, comma 1, – nel magazzino all’ingrosso gestito dall’imputato. Del resto rileva il Collegio – ai fini dell’illecito contestato, per immissione sul mercato s’intende, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65 del 2003, articolo 2, comma 1, lettera d), “la messa a disposizione di terzi e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione Europea”, sicchè nel caso di specie ricorre, quantomeno, tale ultima, alternativa, condizione, avendo il ricorrente dichiarato in processo, come la sentenza ricorda, di aver lui medesimo acquistato all’estero quei prodotti, intendendo successivamente provvedere alla stampa delle etichette con l’indicazione di se stesso quale responsabile dell’immissione nel mercato Eurounitario.
La sentenza dà parimenti atto dell’incontestabilità del fatto che i prodotti contenessero nicotina, essendo ciò chiaramente indicato sulla confezione.
2. Ciò nondimeno, reputa il Collegio che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio perchè il fatto non è¨ più previsto dalla legge come reato, trattandosi di questione che deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte, anche indipendentemente dall’ammissibilità del ricorso, come ritenuto dall’orientamento di legittimità oramai consolidato (Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511; Sez. 5, n. 1787 del 22/09/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753; Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e aa., Rv. 267751).
3. Ed invero, la contravvenzione di cui all’articolo 9 d.lgs. 65 del 2003 contestata all’imputato  punita, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dello stesso decreto, con la sola pena dell’ammenda (da Euro 104 a Euro 5.165), essendo prevista anche la pena dell’arresto (fino a sei mesi) soltanto “nei casi di maggiore gravità” (Decreto Legislativo n. 65 del 2003, articolo 18, comma 2). La previsione da ultimo richiamata – che, all’evidenza, delineava una circostanza aggravante non impedisce di ritenere che l’illecito previsto dal primo comma della disposizione sia stato depenalizzato a norma del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, commi 1 e 2. La richiamata disciplina, di fatti, nel trasformare in illeciti amministrativi le violazioni punite con la sola pena pecuniaria, ha espressamente previsto che ciò avvenga pure nel caso di reati che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti (anche o soltanto) con la pena detentiva, restando queste penalmente rilevanti quali fattispecie autonome di reato (per un’applicazione, v. Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, Piticco e a., Rv. 266292, in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro).
Il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 3, fa salve dalla depenalizzazione – tra l’altro – le ipotesi di reato contenute nell’allegato allo stesso decreto legislativo, tra cui figura bensì, nell’ambito delle disposizioni in materia di Ambiente, territorio e paesaggio, il Decreto Legislativo n. 65 del 2003, articolo 18, comma 1, ma soltanto per “le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera q)” dello stesso decreto, vale a dire i “preparati che, qualora si diffondano nell’ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differenti per una o  delle componenti ambientali” (Decreto Legislativo n. 65 del 2003, articolo 2, comma 2, lettera q, da ritenersi quale ipotesi richiamata dal citato allegato, nonostante si faccia errata indicazione del comma).
Ne deriva che l’immissione sul mercato dei preparati pericolosi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 65 del 2003, in violazione delle disposizioni in tema d’imballaggio, etichettatura e classificazione, considerata nell’ipotesi base di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto come contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, è stata depenalizzata dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, salvo che si tratti delle sostanze e dei preparati pericolosi per l’ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera q, del citato decreto.
4. Essendo pacifico che la nicotina contenuta nei preparati per le sigarette elettroniche non abbia tali caratteristiche – senza che sia necessario, sul punto, un accertamento in fatto – l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato va effettuato senza rinvio ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l).
In forza del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 1, e articolo 9, commi 1 e 3, deve disporsi la trasmissione degli atti al Comando Carabinieri N.A.S. di (OMISSIS) per il seguito amministrativo di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ordina la trasmissione di copia degli atti al Comando Carabinieri N.A.S. di (OMISSIS) per quanto di competenza.

Avv. Renato D’Isa

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