Trasporto di rifiuti senza autorizzazione ipotesi di reato istantaneo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 gennaio 2020, n. 1723

Massima estrapolata:

Ai sensi dell’art. 256 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006, non è necessario per la realizzazione del reato, che l’attività abbia carattere continuativo e sia connotata da una frequenza, essendo sufficiente anche una sola condotta di trasporto senza autorizzazione, trattandosi di reato istantaneo, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale, laddove il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, requisiti (eterogeneità, quantità)

Sentenza 17 gennaio 2020, n. 1723

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuele – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2019 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti, ha concesso agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di condanna,, alla pena di mesi tre di arresto e Euro 3.000,00 di ammenda ciascuno, perche’ ritenuti responsabili del reato di cui all’articolo 110 c.p., il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, per avere, in concorso tra loro, avvalendosi dell’autovettura Lancia tg. (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), effettuato un’attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiale ferroso, batterie esauste, elettrodomestici in disuso, in assenza di autorizzazione, fatto accertato in (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo denunciano il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’erronea interpretazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, in relazione alla ritenuta sussistenza della non occasionalita’ del trasporto.
2.2. Con il secondo motivo denunciano il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla carenza di motivazione sull’affermazione della responsabilita’ penale. La corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di condanna con motivazione meramente apodittica.
2.3. Con il terzo motivo denunciano il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla omessa risposta sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo e secondo motivo di ricorso appaiono inammissibili per la proposizione di motivi manifestamente infondati e generici, non di meno la sentenza va annullata con rinvio in accoglimento del terzo motivo.
5. Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, gli imputati erano stati sorpresi trasportare, senza autorizzazione, a bordo dell’autovettura Lancia Y, rifiuti costituiti, tra gli altri, da parti di autovettura impregnate di olio, elettrodomestici in disuso, radiatori per auto, motorini elettrici, rifiuti speciali pericolosi, e sulla scorta di tale accertamento hanno ritenuto integrata la fattispecie contestata.
A fronte della censura difensiva che allegava la natura occasionale del trasporto, la corte territoriale, ha argomentato che, tenuto conto del mezzo di trasporto, autovettura in condizioni deteriorate e riattata al trasporto di materiale, e della eterogeneita’ dei beni, doveva escludersi un occasionale trasporto di rifiuti. Motivazione congrua e corretta in quanto la natura dei rifiuti esclude che fossero prodotti dagli imputati, e dimostra, al contrario, che il trasporto era stato preceduto da raccolta di rifiuti prodotti da terzi, in assenza di autorizzazione, dovendo escludersi la mera occasionalita’ del trasporto in ragione del mezzo utilizzato apprestato allo scopo.
A tal fine, ricorda il Collegio che non e’ necessario per la realizzazione del reato, che l’attivita’ abbia carattere continuativo e sia connotata da una frequenza, essendo sufficiente anche una sola condotta di trasporto senza autorizzazione trattandosi di reato istantaneo (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angeloni, Rv. 270947), purche’ costituisca un’attivita’ di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale, laddove il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti puo’ essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attivita’ imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneita’ dei rifiuti gestiti, la loro quantita’, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attivita’ preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305), requisiti ritenuti sussistenti (eterogeneita’, quantita’) per escludere l’occasionalita’ dello stesso.
6. E’ fondato il terzo motivo di ricorso. La corte territoriale, pur dando atto nel riepilogo dei motivi, della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ha risposto.
7. La sentenza va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., deve essere dichiarata l’irrevocabilita’ della affermazione della responsabilita’ degli imputati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilita’ delle circostanze attenuanti generiche con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Motivazione Semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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