Trasporto aereo internazionale e la ritardata consegna del bagaglio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2023| n. 4723.

Trasporto aereo internazionale e la ritardata consegna del bagaglio

In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell’ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall’indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all’estero.

Ordinanza|15 febbraio 2023| n. 4723. Trasporto aereo internazionale e la ritardata consegna del bagaglio

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Volo aereo – Consegna con ritardo di due giorni del bagaglio – Volo intercontinentale – Liquidazione in via equitativa di 50 euro – Congruità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 628-2022 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4970/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Ritenuto in fatto
– che la societa’ (OMISSIS) (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4970-21, del 26 maggio 2021, del Tribunale di Napoli, che – accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 6479-18, del 19 febbraio 2018, del Giudice di pace di Napoli – l’ha condannata al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di Euro 50,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per ritardata consegna del bagaglio di viaggio;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), i quali lamentavano di aver ricevuto il bagaglio – con il quale viaggiavano su un volo del (OMISSIS) della predetta compagnia di bandiera della (OMISSIS), diretto da (OMISSIS) a (OMISSIS) – con due giorni di ritardo rispetto al loro arrivo a destinazione;
– che il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in favore degli attori sia il danno patrimoniale che non patrimoniale, nella misura di Euro 250,00 per ciascuno di essi;
– che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto parzialmente dal giudice di appello, che provvedeva nei termini sopra meglio indicati;
– che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la societa’ (OMISSIS), sulla base – come detto – di tre motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come modificata dal Protocollo dell’Ala del 28 settembre 1955, Convenzione resa esecutiva in Italia con la L. 19 maggio 1932, n. 841 ed applicabile “catione temporis”, in (pianto, all’epoca dei fatti, la (OMISSIS) non aveva ancora aderito alla convenzione di Montreal del 1999;
– che la norma suddetta – secondo la ricorrente – “esprime chiaramente il concetto che oggetto di quantificazione giudiziale sia il “danno risultante” dal ritardo, e non il danno ipotetico”, mentre la sentenza impugnata avrebbe assunto “come inevitabilmente connesso al ritardo nella riconsegna dei bagagli un limite alla liberta’ di locomozione mai da nessuno addotto”;
– che il secondo motivo, invece, denuncia – sempre ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli articoli 1223, 1226 e 2059 c.c.;
– che la liquidazione dell’importo di Euro 50,00, per ciascuno dei gia’ attori, “fuoriesce consapevolmente” – secondo la societa’ (OMISSIS) -“dai parametri di cui all’articolo 1223 c.c.”, dato che “l’esistenza del danno in caso di inadempimento contrattuale deve essere dimostrata, non potendosi ritenere sussistente in n ipso ed identificarsi con la sola violazione contrattuale”;
– che, nella specie, risulterebbero “allegati semplici stress e disagi “patiti per non avere avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all’estero””, ai quali la sentenza impugnata non avrebbe dovuto attribuire rilievo, secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;
– che, infine, il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza, ex articolo 132 c.p.c., in relazione sia al danno non patrimoniale liquidato, sia all’utilizzo del criterio equitativo;
– che, con riferimento ad ambo tali aspetti, sussisterebbe il vizio di motivazione apparente, mancando nella sentenza “qualsiasi riferimento alla gravita’ della presunta lesione di diritti costituzionali, ragionevolmente esclusa nell’ipotesi di ritardata riconsegna di bagagli registrati”, nonche’ risultando “l’adozione del criterio equitativo” fondata “su semplici presunzioni, in assenza di alcuna allegazione o elemento probatorio concernente il danno ipotizzato in sentenza”;
– che sono rimasti solo intimati il (OMISSIS) e la (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto eli fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022;
– che la ricorrente ha depositato memoria.

Trasporto aereo internazionale e la ritardata consegna del bagaglio

Considerato in diritto

– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c.;
– che i primi due motivi di ricorso – da scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione – sono infondati;
– che questa Corte ha affermato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come poi modificata da quella di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12, “si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilita’ contrattuale del vettore aereo (il ritardo nella consegna del bagaglio), ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero (tale da fame emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta”, sicche’, non ravvisandosi “una previsione normativa espressa di risarcibilita’ del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all’inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale (per ritardata consegna del bagaglio), suscettibile di riparazione, anch’essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale”, non potendo, peraltro “questi essere confusi con lo “stress” ed i “disagi psicologici”” lamentati dai viaggiatori (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2015, n. 14667, Rv. 636276-01);

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– che nella specie, tuttavia, tale diritto e’ stato individuato in quello di circolazione (al quale attribuisce rilievo costituzionale Cost., articolo 16), sicche’ la censura svolta dalla ricorrente e’ infondata, visto che la sentenza impugnata si e’ mantenuta nei limiti entro i quali tale danno puo’ essere risarcito;
– che, in senso contrario, non vale rilevare – come ha fatto, invece, la ricorrente, nella memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. -che il diritto costituzionale suddetto non rientra nel novero di quelli oressamente qualificati come inviolabili (Cost., articoli 13, 14, 15 e 24), ne’ richiamare l’affermazione, compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che esclude integrare danno non patrimoniale “il disagio di poche ore cagionato dall’impossibilita’ di uscire di casa per l’esecuzione di lavori stradali di pari durata”, non essendo in tal caso “leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango alla liberta’ di circolazione di cui alla Cost., articolo 16 ” (e’ citata Cass. Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972);
– che in relazione al primo di tali profili, in disparte il rilievo che l’espressa previsione – in Costituzione – della “inviolabilita’” di un diritto non e’ “ex se” criterio per l’identificazione del danno non patrimoniale risarcibile (giacche’, altrimenti, neppure la lesione dell’integrita’ psico-fisica dell’individuo potrebbe giustificare l’applicazione dell’articolo 2059 c.c., essendo quello alla salute definito, dalla Cost., articolo 32, come diritto “fondamentale” e non gia’ “inviolabile”), deve qui ribadirsi, secondo l’insegnamento del Giudice delle leggi, che nel novero del danno non patrimoniale va incluso pure il pregiudizio “derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”, diversi dalla salute (Corte Cost., sent. 30 giugno 2003, n. 233; nella giurisprudenza di questa si vedano, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901, Rv. 647125-02; Cass. Sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469, Rv. 650858-01);
– che, inoltre, non pertinente e’ il richiamo a quel passaggio motivazionale della summenzionata sentenza delle Sezioni Unite – avente, comunque, carattere di mero “obiter dictum”, come tale non elevabile a enunciazione di “regula iuris” – secondo cui va negato il rango di danno non patrimoniale al “disagio di poche ore cagionato dall’impossibilita’ di uscire di casa”;
– che, nella specie, si discute di un differente pregiudizio, protrattasi per due giorni e all’esito di un volo intercontinentale che aveva condotto i viaggiatori da (OMISSIS), ovvero quello conseguente “allo stress, all’ansia e al disagio per non aver avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all’estero”, pregiudizio apprezzato dalla sentenza impugnata, per tali sue ben diverse caratteristiche, come limitazione alla loro “liberta’ di movimento”, donde la “comprornissione, ancorche’ breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti ad una normale esistenza e serena vacanza”;

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– che, d’altra parte, la non “inviolabilita’” del diritto alla libera circolazione non puo’ certo condurre a interpretazioni “svalutative” dello stesso;
– che tale diritto, infatti, gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che la Cost., articolo 16 assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale – sebbene di natura relativa e non assoluta – presenta, tuttavia, carattere “rinforzato”;
– che, difatti, solo motivi di sanita’ e sicurezza (e non di altra natura) possono giustificare la compressione di tale diritto, oltretutto, secondo un “modus operandi” che inibisce di “porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie”, dovendosi evitare “illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi”, infine occorrendo – perche’ siffatta tipologia di limitazioni non si traduca persino in un vulnus alla liberta’ personale – che essa non “provochi una menomazione o mortificazione della dignita’ o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell’habeas colpiti’ (Corte Cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68);
– che, infine, anche il terzo motivo di ricorso – che ipotizza la ricorrenza del difetto assoluto di motivazione, in ordine alla quantificazione del danno – e’ infondato;
– che il riferimento alla “breve” limitazione della liberta’ di movimento, in relazione alla quale si e’ ritenuto di riconoscere f, 50,00 a ciascun passeggero, appare idoneo a soddisfare la necessita’ “che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli e’ proprio, i criteri seguiti per determinare l’entita’ dei danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quanturm”” (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01);
– che va, infatti, qui ribadito come la liquidazione equitativa del danno risulti, di regola, insindacabile in sede di legittimita’, salvo che i criteri adottati “siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 644406-01; nello stesso senso gia’ Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 57456701);
– che la corretta applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c. mira, in definitiva, a scongiurare la c.d. “equita’ cerebrina”, ovvero ad assicurare un “modello di valutazione equitativa” a mente del quale “il giudice non puo’ farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell’arbitrio”, avendo, invece, “il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall’ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01);
– che, nel caso che occupa, rispetto alla ritenuta “breve” compressione della liberta’ di locomozione (in ragione dell’indisponibilita’, per due giorni e in territorio straniero, di tutti i propri effetti personali, da parte dei passeggeri di un volo intercontinentale), di certo non puo’ ritenersi incongrua, rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittoria, o macroscopicamente contraria a dati di comune esperienza, la scelta di contenere il âEuroËœ`quantum” del risarcimento in appena Euro 50,00;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimita’, essendo rimasti il (OMISSIS) e la (OMISSIS) solo intimati;

Trasporto aereo internazionale e la ritardata consegna del bagaglio

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

 

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