Sanzioni amministrative l’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condomini

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 febbraio 2023| n. 4561.

Sanzioni amministrative l’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condomini

In tema di sanzioni amministrative, l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Sentenza|14 febbraio 2023| n. 4561. Sanzioni amministrative l’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condomini

Data udienza 18 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: SANZIONI – AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo A. – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persola del legale rappresentante sig. (OMISSIS), e Condominio via (OMISSIS) in Roma, in persona dell’amministratore (OMISSIS) s.r.l., rappresentati e difesi per procura speciale alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso il suo studio in (OMISSIS).
Ricorrenti
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco, rappresentata e difesa per procura speciale alle liti conferita con atto autenticato dal Dott. (OMISSIS), vice segretario generale vicario di Roma Capitale, del (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, (OMISSIS).
Controricorrente
avverso la sentenza n. 3874/2020 del Tribunale di Roma, depositata il 21.2.2020.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 11. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi.

Sanzioni amministrative l’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condomini

Fatti di causa

Con sentenza n. 3874-2020 del 21. 2. 2010 il Tribunale di Roma rigetto’ l’appello proposto dal condominio di via (OMISSIS) in Roma e dalla societa’ (OMISSIS), suo amministratore, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a seguito di verbali di accertamento dell’ (OMISSIS), li avevano sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti.
A sostegno della conclusione accolta il Tribunale respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della societa’ (OMISSIS), che aveva negato di essere amministratore del condominio sanzionato di via (OMISSIS), rilevando che i verbali di accertamento avevano riportato i dati dell’amministratore condominiale che risultavano da una circolare affissa all’interno del condominio e che la opponente non aveva fornito prova contraria. Nel merito affermo’ che la responsabilita’ solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprieta’ condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilita’ il condominio ed il suo amministratore. Aggiunse che il condominio di via (OMISSIS) non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, atteso che esse, cosi’ come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di altro condominio, cioe’ di quello di via (OMISSIS).
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24. 11. 2020, ricorrono il condominio di via (OMISSIS) di Roma e la s.r.l. (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
La trattazione del ricorso si e’ svolta, ai sensi del Decreto Legge 28. 10. 2010, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con la L. 18. 12. 2010, n. 176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto dal condominio, avendo la sentenza del tribunale dichiarato che il condominio di via (OMISSIS) non aveva alcuna legittimazione a proporre l’opposizione, dal momento che le violazioni di cui ai verbali erano state accertate nei confronti del condominio di via (OMISSIS), contro cui erano state emesse le determinazioni ingiuntive impugnate. Poiche’ tale statuizione non e’ stata investita dal ricorso, essa e’ passata in giudicato, con l’effetto che il suddetto condominio difetta della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.
Cio’ precisato, il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005, della L. n. 689 del 1981, articoli 1803 e 1325 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 112, 113 e 116 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del condominio e del suo amministratore una responsabilita’ solidale derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, disattendendo la contestazione della opponente di non avere mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l’ (OMISSIS). Ad avviso della ricorrente, infatti, l’assegnazione diretta al condominio dei suddetti contenitori costituisce il presupposto degli obblighi di custodia e vigilanza posti a fondamento del giudizio di responsabilita’ nei confronti del condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall’amministrazione comunale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 113 e 116 c.p.c., dell’articolo 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005 e della L. n. 689 del 1981, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto la responsabilita’ dei ricorrenti in via solidale con l’autore materiale delle violazioni, nonostante la concreta inesigibilita’ da parte del condominio e del suo amministratore del dovere di esercitare una vigilanza sul regolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, cosi’ trasformando la responsabilita’ in parola in responsabilita’ oggettiva a carico della collettivita’ condominiale. Si contesta inoltre l’affermazione del Tribunale secondo cui il fondamento di tale responsabilita’ risiede nella L. n. 689 del 1981, articolo 6, che dichiara la responsabilita’ solidale del proprietario della cosa che e’ servita o e’ stata destinata a commettere l’illecito, atteso che il condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non puo’ essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi.
I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati per le seguenti ragioni.
Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilita’ in via solidale dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarita’ riscontrate dagli operatori dell’ (OMISSIS) risultavano collocati in luoghi di proprieta’ condominiale.
Questa motivazione e’ errata.
Essa muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Cosi’ invece non e’, in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (articolo 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilita’ (articolo 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (articolo 1131 c.c.). Cio’ comporta che l’amministratore di condominio puo’ essere chiamato a responsabilita’ diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.
I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accolti.
Il terzo motivo, che denuncia, sotto altri profili, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 113 e 116 c.p.c., dell’articolo 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005 e della L. n. 689 del 1981, ed il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 343 c.p.c., dell’articolo 112 stesso codice, dell’articolo 65 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105-2005 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 12, si dichiarano assorbiti.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata e’ cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa e’ decisa nel merito con l’annullamento delle determinazioni dirigenziali emesse nei confronti della societa’ (OMISSIS).
L’assoluta novita’ della questione, nei cui confronti non si riscontrano precedenti decisioni, comporta, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimita’, tra tutte le parti.
Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio di via (OMISSIS) in Roma, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal condominio di via (OMISSIS) di Roma; accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dalla s.r.l. (OMISSIS), assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla le determinazioni dirigenziali impugnate emesse da Roma Capitale nei confronti della s.r.l. (OMISSIS); compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio di via (OMISSIS) in Roma, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

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