Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2025| n. 7200.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

Massima: Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che, tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell’ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell’accordo transattivo, mediante la proposizione di un’azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace.

 

Ordinanza|18 marzo 2025| n. 7200. Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Transazione – Stipulazione intervenuta nel corso di un giudizio – Omessa deduzione della sopravvenuta composizione transattiva della controversia – Successiva definizione del giudizio con sentenza non impugnata e passata in giudicato – Successivo giudizio promosso per valere il contenuto dell’accordo transattivo – Preclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31038/2021 R.G. proposto da:

ARCICONFRATERNITA PIO SODALIZIO DEL SS ROSARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Sa.Di., presso lo studio dell’Avv. Na.Do. ((Omissis));

rappresentato e difeso dagli Avv. PR.NI. ((Omissis)) e ST.AN. ((Omissis)) per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BARI, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via B.To., presso lo studio PLACIDI;

rappresentato e difeso dall’avvocato CA.GA. ((Omissis)) per procura speciale a margine del controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1690/2021, depositata il 30/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo del 4 luglio 2014, il Tribunale di Bari condannò la AUSL Bari a corrispondere alla Arciconfraternita Pio Sodalizio del SS. Rosario (d’ora in avanti, semplicemente “Arciconfraternita”) la somma di Euro 350.000,00, quale ultima tranche del complessivo importo di Euro 872.308,63, dovuto in forza di una transazione stipulata il 16 aprile 2013, con la quale le parti (tra l’altro) avevano quantificato l’ammontare dell’indennità dovuta dalla AUSL alla Arciconfraternita per l’espropriazione di alcuni terreni di proprietà di quest’ultima (a titolo vuoi di occupazione legittima, vuoi di risarcimento del danno), stabilendo la retrocessione di alcuni fondi non oggetto di occupazione e l’obbligo di “abbandonare” due giudizi pendenti (l’uno, dinanzi alla Corte d’Appello, di opposizione alla stima ex art. 19 L. n. 865/1971; l’altro dinanzi al T.A.R. Puglia). La AUSL propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di aver già liquidato, con determina di pagamento n. 15164 del 4 luglio 2013, la somma di quasi Euro 250.000,00 (per il cui effettivo trasferimento attendeva la quietanza da parte della Confraternita), e di aver depositato i restanti Euro 100.000,00 presso la tesoreria provinciale, invitando il Comune di A a svincolarli entro il 9/07/2013, data dell’udienza del processo pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, nella quale le parti – secondo quanto previsto nella suddetta transazione – avrebbero dovuto sottoscrivere il verbale di conciliazione.

La causa (proveniente da rinvio della Corte di cassazione) venne, invece, decisa dalla Corte d’Appello barese con sentenza n. 2170/2014, con la quale la AUSL fu condannata a pagare all’Arciconfraternita Euro 460.464,00, a titolo di (sola) indennità di occupazione d’urgenza (mentre sulla domanda risarcitoria i giudici di secondo grado avevano già declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale).

Il Tribunale di Bari accolse, quindi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, sul presupposto che la pronuncia della Corte d’Appello avesse dichiarato inefficace la transazione, “in quanto sospensivamente condizionat(a) al pagamento della somma concordata”; somma che “non sarebbe stata versata per le difficoltà insorte al momento della corresponsione”. L’Arciconfraternita non aveva titolo, dunque, a pretendere l’esecuzione di una transazione ormai “venuta meno”, in quanto superata dalla regolamentazione degli interessi delle parti contenuta nel provvedimento della Corte d’Appello. Nella sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello, sul presupposto che l’efficacia della transazione (non novativa) fosse stata subordinata, dalle parti, all’integrale pagamento delle somme dalla stessa contemplate, nonché all’abbandono del giudizio (condizione, infine, non avveratasi), ne ritenne l’inefficacia, anche in considerazione del fatto che erano state le stesse parti a manifestare la volontà di non darvi corso, facendo introitare in decisione la causa r.g. n. 209/2011, pendente dinanzi alla stessa Corte. Richiamando, inoltre, il disposto dell’art. 1974, comma 2, i giudici di secondo grado rilevarono che preclusivo di qualsivoglia efficacia della detta transazione era il giudicato intervenuto sulla sentenza n. 2170/2014, posto che “la mancata rappresentazione, nel corso del giudizio d’appello r.g. n. 209/2011, dell’intervenuto accordo transattivo, comporta(va), a seguito della emissione della sentenza e del suo passaggio in giudicato, l’intangibilità della determinazione dell’indennità per la occupazione di urgenza per i suoi oggetto di causa, oggetto dell’accordo precedentemente intervenuto tra le parti in causa” (pag. 10 della sentenza impugnata). L’Arciconfraternita ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nonché memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. Ha depositato controricorso la AUSL Bari.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione degli artt. 101, 112, 183 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione degli artt. 24 e 111 cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente nullità della sentenza per non aver sottoposto al contraddittorio la questione di nullità rilevata d’ufficio, consistente nell’affermato “mancato avveramento, nemmeno ‘per finzione’ ex art. 1359 c.c., della condizione sospensiva avente ad oggetto il mancato adempimento”, nonché della “mancata rappresentazione, nel corso del giudizio di appello r.g. n. 209/2011, dell’intervenuto accordo transattivo””.

Secondo la prospettazione della ricorrente, se il giudicante avesse sottoposto alle parti la questione (definita “mista di fatto e diritto”) del mancato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., essa avrebbe dedotto “che, al contrario, l’evidente inadempimento alla propria obbligazione solutoria da parte dell’ASL, poiché ictu oculi di non scarsa importanza (come, peraltro, affermato dalla stessa Corte territoriale) avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere verificatasi tale condizione” (pag. 17 del ricorso per cassazione). Quanto alla questione relativa alla “mancata rappresentazione, nel corso del giudizio di appello r.g. n. 209/2011, dell’intervenuto accorso transattivo”, la ricorrente avrebbe, invece, fatto rilevare, da un lato, che solo la AUSL avrebbe potuto far valere l’art. 1974 c.c., e dall’altro che, al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, la sentenza n. 2170/2014 non era ancora stata pronunciata, sicché il relativo giudicato non poteva ritenersi preclusivo della tutela monitoria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è censurata per violazione degli artt. 1359 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Bari ritenuto inapplicabile alla fattispecie la prima delle menzionate disposizioni, nonostante l’inadempimento (valutato come di non scarsa importanza) della AUSL.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

3. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Con particolare riferimento al 1 motivo va osservato che la censura confligge con il principio affermato da questa Corte secondo cui l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, 2 comma, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (v. Cass. n. 822/2024. V. anche Cass. n. 11269/2023).

Nel caso di specie, a venire in rilievo è una questione squisitamente giuridica, dal momento che non introduce alcun ulteriore elemento di fatto rispetto a quelli non solo trattati, ma financo pacifici tra le parti (vale a dire l’avvenuta stipulazione e il contenuto della transazione; il mancato incasso dell’ultima tranche di pagamento da parte dell’Arciconfraternita; la mancata sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione all’udienza del 9/07/2013), sui quali la corte di merito ha innestato la propria valutazione giuridica dell’inefficacia della transazione per mancato avveramento della condizione. Deve per altro verso porsi in rilievo che la pattuizione in argomento integra una c.d. condizione di adempimento, nella quale “l’efficacia del contratto è subordinata ad un evento incerto (l’adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente” (Cass., n. 27124/2024, in motivazione; si veda anche Cass., n. 6535/2024, alla cui stregua “è ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l’efficacia del contratto ad un evento incerto (l’adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione”).

Ebbene, rispetto a questa specie di condizione la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. non opera, tenuto conto che – come recentemente affermato da Cass., n. 27124/2024 – “la deduzione in condizione dello stesso oggetto dell’obbligazione del contratto concluso tra le parti, ma non ancora esecutivo, implica che la mancata assunzione della condotta rimessa alla parte non si identifica con la fattispecie di “inadempimento colposo” dell’obbligazione ex contractu, ex art. 1218 c.c., stante l’attuale improduttività dell’efficacia del vincolo obbligatorio assunto con il contratto: diversamente opinando si sovrapporrebbe totalmente il mancato avveramento della condizione potestativa semplice (che prescinde del tutto dall’elemento soggettivo della colpa) con la violazione del dovere di diligenza nell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale. E ciò conformemente al brocardo latino secondo cui condicio non est in obligatione, in quanto la clausola condizionale, in sé considerata, si presenta pur sempre, non come uno degli effetti (finali) del contratto, bensì come particolare meccanismo di regolazione dell’effetto negoziale del medesimo. In conseguenza, la mancata attivazione della parte cui è rimessa l’attuazione della prestazione (ossia l’avveramento della condizione sospensiva potestativa impropria) non può considerarsi attività vincolata da un obbligo legale o negoziale suscettibile di essere violato…. Peraltro, a fronte della deduzione in condizione delle stesse prestazioni che formano oggetto del negozio condizionale, come osservato dalla corte di merito, la “finzione” di avveramento opererebbe contro la parte interessata all’avveramento, giacché l’interesse di questa verte proprio sulla “realtà” dell’avveramento dell’evento contemplato in condizione (ossia, sull’effettivo pagamento della prestazione dedotta in condizione e, nella fattispecie, sull’effettiva liberazione dalle fideiussioni), pur restando applicabile il principio di buona fede di cui all’art. 1358 c.c.”.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

Quanto al riferimento all’art. 1974 c.c., esso è contenuto in una parte della motivazione svolta ad abundantiam, trovando, pertanto, applicazione il principio secondo cui “è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse” (Cass., n. 18429/2022; conforme, Cass., n. 8755/2018).

4. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 1974 c.c. e 112 c.p.c., per avere il giudice di merito affermato l’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della prima di tali disposizioni, alla cui stregua “è pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia”. Nella specie, l’art. 1974 c.c. doveva considerarsi inapplicabile, per non essere stata la ragione di annullamento fatta valere dall’unica parte che vi aveva interesse, vale a dire l’AUSL.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare una parte della motivazione svolta ad abundantiam.

Senza al riguardo sottacersi che nella specie non è stato invero applicato il pur menzionato art. 1974 c.c. (il quale postula che, il giudicato sia già intervenuto al momento della stipulazione della transazione, ciò che nella specie è pacificamente escluso, essendo

stata stipulata la transazione nella pendenza del processo di secondo grado) bensì il diverso principio per cui “nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che, tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell’ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell’accordo transattivo, mediante la proposizione di un’azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace” (Cass., n. 2155/2012). Previa modifica della motivazione (nella parte in cui menziona l’art. 1974 c.c.), la sentenza va pertanto confermata sul punto, atteso che il ritenuto effetto preclusivo della decisione di secondo grado, attribuito alla transazione concordata tra le parti, si sarebbe dovuto far valere impugnando per cassazione quella sentenza, che invece fu fatta passare in giudicato.

6. Con il quarto motivo di ricorso viene sottoposta a censura la violazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell’art. 115 c.p.c., “per travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto non allegata e non invocata nel giudizio n. 209/2011 della Corte d’Appello di Bari la transazione del 16 aprile 2013”. Deduce la parte ricorrente che, in primo luogo, la proposizione del ricorso monitorio non poteva ritenersi preclusa dal giudicato (non ancora intervenuto) sulla pronuncia che decise il giudizio di opposizione alla stima; e che, in secondo luogo, nell’ambito del secondo grado di tale giudizio, si era dato conto dell’intervenuta transazione (menzionata dalla stessa Corte d’Appello di Bari in un obiter dictum della motivazione). Infine, nel giudizio di primo grado esitato nella sentenza n. 5494/2016r era stata depositata copia di atti del giudizio d’appello r.g. n. 209/2011 dai quali si evinceva che era stata la stessa AUSL a dedurre l’esistenza, validità ed efficacia della transazione de qua.

Transazione inefficace se sentenza passa in giudicato.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto relativo a punto della motivazione espresso ad abundantiam.

Senza sottacersi che facendosi luogo alla correzione dell’erroneo riferimento all’art. 1974 c.c. (secondo quanto detto a proposito del motivo precedente, il lamentato travisamento (nei termini in cui è configurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., a seguito dell’arresto delle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5792/2024) è invero nel caso inconfigurabile, atteso che il fatto della transazione è stato ampiamente esaminato dalla corte di merito impugnata, che ne ha motivatamente escluso la rilevanza quale titolo della pretesa della Arciconfraternita, in luogo della statuizione (coperta dal giudicato) di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 2014.

8. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente), per avere illogicamente e immotivatamente escluso l’applicabilità dell’art. 1359 c.c., nonché per aver deciso sulla scorta dell’inespresso (erroneo) presupposto che la sentenza n. 2170/2014 avesse affermato (con statuizione poi passata in giudicato) l’inefficacia della transazione più volte richiamata.

9. Il motivo è infondato, ponendosi la motivazione ampiamente sopra il cd. minimo costituzionale (sul quale si veda Cass., n. 7090/2022: “in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”), mentre il riferimento all’art. 1359 c.c., come detto, deve ritenersi ininfluente rispetto alla ratio decidendi, non essendo tale norma neppure applicabile alla fattispecie concreta. 10. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2025.

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