Titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24070.

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di somme reclamate a titolo di liquidazione delle quote in conseguenza dello scioglimento di una società di fatto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, riformando la pronuncia di prime cure, aveva rigettato la domanda attorea omettendo in toto di verificare le prove pur offerte al riguardo dai ricorrenti (come pure prese in considerazione dal giudice del primo grado), nonché di darne adeguato conto in motivazione così da renderla meramente apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 giugno 2018, n. 16904; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).

Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24070. Titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Soci – Liquidazione quote societarie – Difetto titolarità passiva rapporto dedotto in giudizio – Vizio di motivazione – Sussistenza – Prova della titolarità della legittimazione non esclusa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6185-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 58/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1. – Nel marzo del 1996, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto avanti al Tribunale di Reggio Calabria (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per chiederne la condanna al pagamento delle somme loro dovute a titolo di liquidazione di quote societarie o “qualsiasi altro titolo”. A base della richiesta hanno assunto di essere stati soci, insieme ai convenuti, di una societa’ di fatto denominata (OMISSIS) e che, nel giugno 1995, si era deciso di sciogliere il vincolo associativo, senza pero’ raggiungere l’accordo sulle somme da liquidare.
Con sentenza depositata nell’ottobre 2006, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento di una data somma per la “quota di utili loro spettante”.
2. – Avverso questa decisione hanno proposto appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo di “dichiarare l’estraneita’” di (OMISSIS) “al rapporto giuridico dedotto”, nonche’ l’infondatezza nel merito di ogni pretesa avversaria.
3. – Con sentenza depositata in data 28 gennaio 2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha, per quanto qui ancora viene in interesse, rigettato la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) “difetto di titolarita’ passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”.
4. – La sentenza ha rilevato, in particolare, che la “contestazione del convenuto in ordine alla titolarita’ passiva, intesa come negazione della coincidenza tra il soggetto chiamato in causa e il soggetto obbligato a subire la pronuncia giudiziale richiesta dall’attore, attiene alla effettiva titolarita’ del rapporto controverso e come tale integra una mera difesa”.
“A tanto consegue” – si e’ aggiunto – “che la titolarita’ del rapporto controverso – sia dal lato passivo, che dal lato attivo – deve necessariamente essere ricostruita in termini di requisito di fondatezza della domanda, del quale l’attore e’ tenuto a provare la sussistenza ex articolo 2697 c.c., potendosene ritenere esonerato solamente quando il convenuto non lo contesti”.
Cio’ posto, la sentenza ha poi rilevato la “mancanza assoluta di prova in tale senso, non fornita dagli attori nel primo grado del giudizio”, cosi riformando la decisione del primo grado, con “sentenza di rigetto nel merito della domanda dell’attore”.
5. – Avverso questo provvedimento, (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione, per un motivo.
Resiste, con controricorso, (OMISSIS).
Non hanno svolto difese gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS).
6. – Ricorrente e resistente hanno anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. – Il ricorso assume la “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’articolo 111 Cost.”.
La decisione “e’ criticabile sotto un duplice rilievo”, si viene a sostenere.
Per un verso – questa la prima censura -, la Corte territoriale non ha “idoneamente motivato la dichiarata violazione del principio regolatore dell’onere della prova ad opera del primo giudice”. Incombeva su (OMISSIS) l’onere di “provare il contrario”, ovvero di non essere socio dell’evocata societa’ di fatto.
Per altro verso – si rileva con osservazione ulteriore -, essa ha “totalmente pretermesso ogni motivazione sulle argomentazioni e istanze svolte dagli odierni ricorrenti in punto di sussistenza della legittimazione passiva del (OMISSIS), nonche’ sulle risultanze probatorie acquisite in prime cure e valorizzate dallo stesso tribunale sul punto”. Per contro, erano state fornite piu’ prove testimoniali, in se’ stesse atte, comunque, a dimostrare che (OMISSIS) partecipava come socio alla detta societa’.
8. – Il ricorso va accolto limitatamente alla seconda delle censure che risulta svolgere.
9. – Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la “titolarita’ attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, cosi’ che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione” (cosi’, da ultimo, la pronuncia di Cass., 27 giugno 2018, n. 16904, che riprende la sentenza di Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951).
10. – Ribadito l’esposto principio, la Corte territoriale ha tuttavia omesso in toto di verificare le prove pur offerte al riguardo dagli attuali ricorrenti (come pure presi in considerazione dal giudice del primo grado), e di darne adeguato conto in motivazione. Un simile comportamento integra – secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte – il vizio di motivazione meramente apparente (cfr.” tra le tante, Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass.21 marzo 2019, n. 8098; Cass., 22 ottobre 2020, n. 23136).
11. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata nella parte sopra indicata. Di conseguenza, la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.O

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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