Sezione specializzata in materia di impresa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24097.

Sezione specializzata in materia di impresa.

L’art. 3 del D.lgs. n. 168 del 2003, al comma 2, dove dispone che “…Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti: … b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti…”; ed al comma 3: “… Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi i e 2…”, deve essere inteso nel senso che la devoluzione del giudizio dal tribunale ordinario alla sezione specializzata per l’impresa, anche quando il primo sia relativo a vicende che hanno realizzato il trasferimento della titolarità delle azioni, si realizza ove l’accertamento sia direttamente inerente alla questione societaria ed all’esercizio dei diritti che vengono dalla titolarità di partecipazioni sociali. Pertanto, deve configurarsi un legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali che deve riscontrarsi alla stregua del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e tanto non avviene là dove, come nella fattispecie in esame, la domanda non attenga direttamente al trasferimento delle azioni, ma al contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto è costituito dalle partecipazioni sociali soltanto in via mediata in esito alla declaratoria di nullità o risoluzione del primo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale ordinario con riferimento ad un giudizio in cui il cliente aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di investimento concluso con lo stesso, avente ad oggetto le obbligazioni emesse dalla seconda poi convertite in azioni, o, in subordine, la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi in ordine all’investimento, con condanna della banca alla restituzione della somma versata)

Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24097. Sezione specializzata in materia di impresa

Data udienza 31 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Sezione specializzata in materia di impresa – Regolamento di competenza – Conflitto negativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per confitto di competenza, iscritto al n. R.G. 27135/2018 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. 21445/2019 RG nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) da una parte, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) da l’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, affermi che la competenza a conoscere della controversia e’ il Tribunale di Parma.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa – dinanzi al quale e’ stato riassunto il giudizio inizialmente incardinato presso il Tribunale di Parma – con ordinanza in data 23 ottobre 2020 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di competenza dinanzi questa Corte, chiedendo di indicare il giudice competente a conoscere la controversia di cui pure ha affermato la corretta introduzione davanti al giudice ordinario.
Il giudizio, relativo alla controversia tra banca convenuta e cliente in relazione a dedotti vizi di un contratto di investimento ed all’inadempimento dell’istituto non interferiva, se non in modo occasionale, con il rapporto societario che ne era conseguenza.
Il signor (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. per ottenere la declaratoria di nullita’ o l’annullamento del contratto di investimento concluso con l’istituto, avente ad oggetto le obbligazioni emesse dalla seconda poi convertite in azioni, o, in subordine, la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi in ordine all’investimento, con condanna della banca alla restituzione della somma versata.
2. La (OMISSIS) S.p.A. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5, illustrata da ulteriore memoria, in cui ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa.
La caducazione dell’originaria operazione di investimento, in seguito alla richiesta di nullita’, annullamento o risoluzione del contratto di investimento, avrebbe comportato effetti restitutori reciproci tra le parti, potenzialmente incidenti, nella forzosa conversione delle obbligazioni in azioni, sugli assetti proprietari dell’organizzazione societaria.
3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso per iscritto ex articolo 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma.
4. Il conflitto negativo di competenza deve essere risolto con l’affermazione che la causa deve proseguire dinanzi al Tribunale di Parma.
La controversia infatti ha ad oggetto esclusivamente la validita’ di un contratto di investimento finanziario e la questione su cui questa Corte e’ chiamata a pronunciate e’ se la’ dove il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, attribuisce alle sezioni specializzate per l’impresa la competenza a conoscere delle controversie inerenti “l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione del rapporto societario” o ancora “i negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali”, il riferimento cosi’ operato sia ad un giudizio in cui si controverta della validita’ dei negozi che hanno determinato la vicenda traslativa delle partecipazioni sociali o, piuttosto, a quello in cui si contesti l’atteggiarsi della vicenda societaria.
Si tratta di stabilire se il vaglio della bonta’, o meno, delle operazioni di investimento finanziario che si siano tradotte nel trasferimento della titolarita’ di azioni determinino la devoluzione alla cognizione della sezione specializzata o se, a tal fine, sia richiesto che si controverta anche di questioni relative alla gestione del rapporto societario esito del trasferimento.
La risposta va data in continuita’ con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, come sostituito dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera d), conv. con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, al comma 2, dove dispone che “Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti, relativamente alle societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile… per le cause e i procedimenti:… b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ed al comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2” deve essere inteso nel senso che la devoluzione del giudizio dal tribunale ordinario alla sezione specializzata per l’impresa, anche quando il primo sia relativo a vicende che hanno realizzato il trasferimento della titolarita’ delle azioni, si realizza ove l’accertamento sia direttamente inerente alla questione societaria ed all’esercizio dei diritti che vengono dalla titolarita’ di partecipazioni sociali.
Deve aversi pertanto un legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali che deve riscontrarsi alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e tanto non avviene la’ dove, come nella fattispecie in esame, la domanda non attiene direttamente al trasferimento delle azioni, ma al contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto e’ costituito dalle partecipazioni sociali soltanto in via mediata in esito alla declaratoria di nullita’ o risoluzione del primo (Cass. n. 22340 del 2020; Cass. n. 1826 del 2018).
5. L’azione promossa dal (OMISSIS) diretta ad ottenere la nullita’ per vizi di un contratto di investimento concluso tra cliente e banca o la sua risoluzione per inadempimento degli obblighi da parte della banca non tocca, se non in via mediata, il rapporto societario che del primo e’ la conseguenza, essendo il cliente, in esito alle dedotte vicende, divenuto socio dell’intermediario finanziario.
Si tratta di una interpretazione di delimitazione della competenza specializzata, coerente con l’esigenza di evitarne l’ampliamento eccessivamente incerto, nella necessita’ di non contraddire l’esigenza stessa di specializzazione del tribunale delle imprese (Cass. n. 1826 del 24/01/2018; Cass. n. 8738 del 04/04/2017; Cass. n. 22340 del 15/10/2020).
6. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Parma.
Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

 

 

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