Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35316.

Terrazza a livello equiparabile al lastrico solare.

In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all’appartamento cui è collegata.

Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35316. Terrazza a livello equiparabile al lastrico solare

Data udienza 17 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Infiltrazioni provenienti dal lastrico solare – Esclusione per essere le infiltrazioni provenienti da un’altra parte del condominio – Nozione di terrazza a livello ai fini dei criteri di imputazione delle spese ex art. 1126 cc – Funzione della terrazza a livello – Titolarità del diritto – Difetto rilevabile in ogni fase del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8729-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Terrazza a livello equiparabile al lastrico solare

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 89/2020 della Corte di Appello di Napoli depositata il 24 gennaio 2020.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
(OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, il (OMISSIS), deducendo di essere proprietaria di un appartamento posto al settimo piano dell’edificio condominiale e lamentando i pregiudizi causati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare posto al nono piano. Con sentenza del 20 ottobre 2015, il Tribunale condanno’ il Condominio convenuto al risarcimento dei danni stimati in Euro 6.624,00. Propose appello il (OMISSIS), contestando la decisione di primo grado quanto all’individuazione dell’area danneggiata dalle infiltrazioni e delle cause delle infiltrazioni stesse. Il gravame e’ stato accolto dalla Corte d’appello di Salerno, richiamando gli accertamenti della espletata CTU, secondo cui la copertura del fabbricato (OMISSIS) e’ costituita da un “terrazzo a livello non praticabile posto al nono piano”, mentre all’ottavo piano, sovrastante l’unita’ immobiliare di (OMISSIS), e’ ubicato l’appartamento con annesso terrazzo scoperto, di proprieta’ in parte di (OMISSIS) e in parte di altro condomino. Questo terrazzo, afferma la Corte di Salerno, alla stregua altresi’ dell’accertamento tecnico preventivo, denota cattive condizioni di manutenzione quanto alla pavimentazione, alla ringhiera ed al pozzetto di raccolta delle acque. In definitiva, la sentenza di secondo grado ha riferito le cause delle infiltrazioni di acqua nella proprieta’ (OMISSIS) non al degrado del terrazzo di proprieta’ esclusiva posto al nono piano, di copertura dell’intero fabbricato, quanto alla omessa manutenzione del terrazzo dell’ottavo piano, costituente un “balcone aggettante” posto a prolungamento dalla proprieta’ esclusiva di (OMISSIS), la quale sarebbe percio’ da ritenere unica responsabile dei danni.
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 342 c.p.c., per evidenziare che l’unico motivo di gravame proposto dal (OMISSIS) sottoponesse alla Corte d’appello soltanto “il merito della causa” e non anche la propria “legittimazione passiva”.
Il secondo motivo di ricorso la violazione dell’articolo 1126 c.c.. La censura richiama stralci della relazione di CTU e principi della giurisprudenza di questa Corte, ribadendo la sussistenza della “legittimazione passiva” del Condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al secondo motivo, restando manifestamente infondato il primo motivo, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
Il primo motivo, pur indicando in rubrica come norma violata l’articolo 342 c.p.c. (che attiene alla forma dell’atto di appello), lamenta nella sua esposizione un vizio di ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., che pero’ evidentemente non sussiste, in quanto il giudice di appello, fermi i fatti dedotti dalle parti sulle rispettive domande ed eccezioni, deve comunque procedere ad individuare il titolo da cui trae origine la domanda proposta dall’attore, senza con cio’ alterare la sostanziale corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La questione inerente alla individuazione della responsabilita’ del convenuto (OMISSIS) per i danni subiti dall’appartamento di (OMISSIS) non attiene alla “legittimazione” (la quale deriva dalla prospettazione della domanda), quanto alla titolarita’ del diritto sostanziale oggetto del processo, ovvero al merito della causa. La titolarita’ della posizione soggettiva e’ un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare (Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951). Il difetto di titolarita’, sotto il profilo attivo o passivo, del diritto azionato in giudizio dall’attore puo’ essere oggetto di mera difesa proveniente dal convenuto, proponibile in ogni fase del giudizio; d’altro canto, il giudice, anche d’appello, puo’ rilevare d’ufficio dagli atti la carenza di titolarita’ del diritto, a meno che il punto non sia stato oggetto di statuizione da parte del primo giudice, che non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame (Cass. Sez. U, 09/02/2012, n. 1912).
Quanto al secondo motivo, in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato, la responsabilita’ concorrente del condominio con il proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’articolo 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza indipendentemente dalla sua proprieta’ o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di piu’ unita’ immobiliari appartenenti in proprieta’ esclusiva a diversi proprietari (arg. da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449). L’obbligo del condominio di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che non sia comune, ex articolo 1117 c.c., a tutti i condomini, e’ quindi correlato all’accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell’intero edificio, o della parte di esso cui il bene “serve”, in quanto superficie terminale del fabbricato. Perche’ si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell’articolo 1126 c.c. (e dunque perche’ alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), e’ indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommita’ dell’intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata percio’ tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodita’ all’appartamento cui e’ collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l’esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato (cfr. Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913). Viceversa, restano a carico esclusivo dei proprietari delle unita’ immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti dell’edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiche’ essi non svolgono alcuna funzione di sostegno ne’ di necessaria copertura dell’edificio.
Appare accertato in fatto nel caso in esame che causa delle infiltrazioni nella proprieta’ (OMISSIS) era la terrazza a livello di proprieta’ (OMISSIS), sovrastante il settimo piano di proprieta’ esclusiva, e non il lastrico posto sulla sommita’ del febbricato. Da cio’ la Corte d’appello ha dedotto l’inconfigurabilita’ di una responsabilita’ risarcitoria concorrente del condominio, da quantificare secondo il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 c.c., mancando la funzione di copertura e protezione dell’edificio, che costituisce la ratio di tale disposizione. La ricorrente, richiamando la relazione di CTU e la documentazione fotografica allegata, oppone fondatamente che non si tratta, pero’, di balcone aggettante, quanto di terrazza che, incassata nel corpo nel febbricato, seppure non posta sulla sommita’ dello stesso, copre meta’ del sottostante edificio, ovvero tutti i sette piani sottostanti.
Deve allora enunciarsi il seguente principio di diritto:
In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione come nella responsabilita’ per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’articolo 1126 c.c., altresi’ la superficie scoperta che, benche’ non posta sulla sommita’ del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata percio’ tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodita’ all’appartamento cui e’ collegata.
Il ricorso va dunque accolto nel suo secondo motivo, mentre va rigettato il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale procedera’ a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio, e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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