L’usucapione abbreviata dedotta in sede di conclusioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34819.

L’usucapione abbreviata dedotta in sede di conclusioni

Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l’avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la “causa petendi” delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo che ne costituisce la fonte.

Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34819. L’usucapione abbreviata dedotta in sede di conclusioni

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Usucapione abbreviata – Deducibilità anche per la prima volta in appello – Esclusione del mutamento della domanda – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20468/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2758/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

L’usucapione abbreviata dedotta in sede di conclusioni

PREMESSO

Che:
1. Con sentenza n. 399/2016, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS), aveva accertato l’esistenza di opere abusive nell’appartamento al secondo piano di proprieta’ dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), opere che avevano interessato la canna fumaria dell’attore; rigettata l’eccezione di acquisto per usucapione della proprieta’ del manufatto formulata dai convenuti, il Tribunale li aveva condannati alla rimozione delle opere eseguite sul manufatto e a ripristinare lo status quo ante; il Tribunale aveva anche condannato (OMISSIS), dante causa dei convenuti e da loro chiamata in garanzia, a manlevarli da ogni conseguenza pregiudizievole; aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attore e, infine, aveva rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprieta’ del manufatto fatta valere in via riconvenzionale da (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza proponevano appello principale (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo l’applicazione dell’usucapione decennale ex articolo 1159 c.c., essendo decorsi dieci anni dall’acquisto in buona fede dell’appartamento, acquisto effettuato con atto regolarmente trascritto.
Appelli incidentali erano proposti da (OMISSIS), in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno, e da (OMISSIS), che lamentava la mancata dichiarazione di estinzione del giudizio nei suoi confronti.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 29 giugno 2016, n. 2758, ha rigettato l’appello principale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello incidentale di (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile quello incidentale di (OMISSIS) e ha cosi’ confermato la sentenza di primo grado.
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS).
I ricorrenti hanno depositato nota relativa alle spese.

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o nullita’ della sentenza e del procedimento, in relazione agli articoli 99, 112, 113, 115, 116, 167 c.p.c. e articolo 1159 c.c.”: la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il motivo fondato sul rilievo che l’eccezione di usucapione proposta in primo grado era fondata sull’istituto di cui all’articolo 1159 c.c., non ha considerato che la domanda di usucapione puo’ essere proposta anche in appello, cosicche’ l’eccezione era ammissibile in quanto proposta gia’ in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale.
Il motivo e’ fondato. La Corte d’appello, nell’affermare che l’usucapione decennale “deve essere specificamente e tempestivamente invocata dalla parte nella comparsa di risposta e non puo’ considerarsi compresa nella deduzione concernente l’usucapione ordinaria”, non ha considerato che, sulla base della distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’usucapione abbreviata possa essere dedotta anche per la prima volta in appello (v. Cass. n. 19517/2012), in quanto “la causa petendi delle azioni a difesa della proprieta’ e’ lo stesso diritto vantato dall’attore e non il titolo che ne costituisce la fonte, sicche’ la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, e in particolare dell’acquisto per usucapione, in quanto rivolta a determinare piu’ compiutamente la causa petendi, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere” (cosi’ Cass. n. 3815/1991).
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale i ricorrenti contestano l’omessa motivazione in ordine al rigetto del secondo motivo d’appello (che denunciava l’indeterminatezza del dispositivo della sentenza di primo grado che, nulla indicando in merito alle concrete modalita’ della riduzione in pristino, non coincidenti con la semplice distruzione dell’opera abusiva, avrebbe illegittimamente delegato la concretizzazione del dictum ai dettagli determinati dal giudice nell’ambito della procedura ex articolo 612 c.p.c.).
II. Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che decidera’ sulla base del principio di diritto sopra ricordato, considerando che la sussistenza di un titolo di acquisto regolarmente trascritto e’ stata allegata dai ricorrenti con la comparsa di risposta (v. p. 6 del ricorso); il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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