Effetto novativo di una transazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35497.

Effetto novativo di una transazione.

Elemento che induce a ritenere l’effetto novativo di una transazione sta nella volontà delle parti, che può anche essere implicita, di risolvere il rapporto precedente. Questa volontà è significativa di un intento novativo in quanto la transazione, come è noto, ha, di per sé, l’attitudine a creare rapporti diversi da quello sottostante (cfr., art. 1965, comma 2, cod. civ.), ossia, ha di per sé, l’attitudine ad effetti novativi. Per stabilire se le parti questi effetti abbiano o meno voluto, occorre dunque verificare se hanno inteso “…creare un rapporto diverso…” da quello “…oggetto della pretesa e della contestazione delle parti…”, e basta allora verificare se hanno espressamente, o implicitamente, previsto la risoluzione di tale rapporto, in modo che le pattuizioni ulteriori siano, per l’appunto, nuove: risolto il contratto che ha dato luogo alla lite, i nuovi accordi non hanno più titolo in quello, ma nella stessa transazione che pertanto avrà l’effetto di produrre nuove e diverse obbligazioni tra le parti, ed in tal senso è novativa (Nel caso di specie, relativa ad una controversia insorta in merito all’esecuzione di un contratto di appalto, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, anche in sede di gravame, aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando che la transazione conclusa tra le parti, della quale si chiedeva risoluzione, era di tipo novativo e dunque, per legge, non suscettibile di risoluzione per inadempimento)

Ordinanza|19 novembre 2021| n. 35497. Effetto novativo di una transazione

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Transazione – Inadempimento contrattuale – Risoluzione del contratto – Presupposti – Articoli 1363 e 1965 cc – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18423-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2191/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:
1.- La societa’ (OMISSIS) srl ha stipulato un contratto di appalto con la societa’ (OMISSIS) srl, con il quale quest’ultima, dietro corrispettivo, si e’ impegnata a realizzare alcuni immobili nel Comune di Campobasso.
Sin dall’inizio sono sorte difficolta’ tra le parti: la (OMISSIS) non ha portato a termine le opere, ed e’ stata convenuta in giudizio dalla (OMISSIS), che ha preteso la risoluzione del contratto ed il risarcimento. Per contro la (OMISSIS) ha proposto una domanda riconvenzionale con cui ha eccepito l’inadempimento della (OMISSIS) dell’obbligazione di pagare il corrispettivo e ne ha chiesto la condanna al pagamento.
Nel corso del giudizio le parti hanno concluso una transazione, al buon esito della quale hanno subordinato l’estinzione della controversia, dichiarando pero’ risolto il contratto di appalto.
Poiche’ la (OMISSIS) non ha rispettato l’accordo, omettendo di versare le somma che, in transazione, si era obbligata a corrispondere, la (OMISSIS) ha agito per la risoluzione della transazione per inadempimento.
2.- I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno rigettato la domanda, sul presupposto che la transazione conclusa, e di cui si chiedeva risoluzione, era di tipo novativo e dunque, per legge, non suscettibile di risoluzione per inadempimento.
3.-Il ricorso della (OMISSIS) e’ basato su un motivo. V’e’ controricorso della (OMISSIS).
CONSIDERATO
CHE:
5.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1965 e 1363 c.c.. La tesi della societa’ ricorrente e’ che la Corte di Appello, in cio’ confermando la decisione di primo grado, ha errato nella interpretazione del contratto, ossia nel ritenere come novativa la transazione in oggetto, e dunque nell’escludere di conseguenza che potesse chiedersene la risoluzione per inadempimento.
In sostanza, la Corte di Appello aveva fatto leva sulla clausola che prevedeva l’estinzione del contratto di appalto, e da tale clausola aveva arguito la natura novativa dell’atto; ma si era limitata all’esame di tale clausola senza leggerla unitamente alle altre, in cio’ violando l’articolo 1363 c.c., in quanto le altre clausole prevedevano espressamente che le controversie in essere venivano solo rinviate al buon esito della transazione, con cio’ dovendosi intendere che il rapporto pregresso restava in piedi, non era novato, ma era condizionato all’adempimento della transazione, che dunque non era affatto novativa.
Il motivo e’ infondato.
Esso denuncia, si, una erronea applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti, ed indica quale, tra i criteri legali che prescrivono questa interpretazione debba essere seguito: dunque non si denuncia l’erronea ricostruzione della volonta’ negoziale, che e’ accertamento in fatto riservato al giudice di merito, ma si denuncia l’erronea qualificazione o interpretazione di tale volonta’, che e’ operazione non di accertamento del fatto, ma, per l’appunto, di sua giuridica qualificazione.
Il motivo va pero’ disatteso nel merito, in quanto la transazione, il cui contenuto e’ integralmente riprodotto nel ricorso, e’ da intendersi proprio come novativa. Elemento che induce a ritenere l’effetto novativo di una transazione- la novazione come e’ noto e’ un effetto e non gia’ un’autonoma fattispecie negoziale-sta nella volonta’ delle parti, che puo’ anche essere implicita, ma qui e’ esplicita, di risolvere il rapporto precedente. Questa volonta’ e’ significativa di un intento novativo in quanto la transazione, come e’ noto, ha, di per se’, l’attitudine a creare rapporti diversi da quello sottostante (articolo 1965 c.c., comma 2), ossia, ha di per se’, l’attitudine ad effetti novativi. Per stabilire se le parti questi effetti abbiano o meno voluto, occorre dunque verificare se hanno inteso “creare un rapporto diverso” da quello “oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” (articolo 1965 c.c., comma 2), e basta allora verificare se hanno espressamente, o implicitamente, previsto la risoluzione di tale rapporto, in modo che le pattuizioni ulteriori siano, per l’appunto, nuove: risolto il contratto che ha dato luogo alla lite, i nuovi accordi non hanno piu’ titolo in quello, ma nella stessa transazione che dunque avra’ l’effetto di produrre nuove e diverse obbligazioni tra le parti, ed in tal senso e’ novativa.
E’ pacifico che le parti hanno espressamente previsto la risoluzione del contratto di appalto (punto 2 dell’accordo), e questo rende la loro transazione novativa, ossia essa stessa, e non piu’ il contratto di appalto – fonte delle nuove obbligazioni.
La ricorrente ritiene che pero’ questa clausola e’ in contrasto o comunque va letta con l’altra (punto 6 del contratto) con cui si subordina l’abbandono delle cause in corso all’adempimento della transazione.
Tuttavia, questa clausola non e’ affatto indicativa della natura non novativa della transazione in quanto mantiene in piedi non gia’ il rapporto contrattuale precedente – l’appalto – ma la lite in corso.
Sono le controversie giudiziarie ad essere condizionate – rectius la loro estinzione – dall’adempimento della transazione, non gia’ l’appalto.
La transazione e’ novativa quando estingue il rapporto contrattuale, o negoziale in generale, precedente, a prescindere dalla regolamentazione che si dia invece del rapporto processuale, ossia delle liti pendenti: la novazione e’ modificazione del rapporto contrattuale in essere non delle procedure giudiziarie che ne sono scaturite. Cosi che il fatto che queste ultime non vengano chiuse, estinte, ma lo siano all’esito della transazione non impedisce di considerare comunque novativo un accordo transattivo che ha espressamente risolto il contratto precedente e lo ha sostituito con altro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 8000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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