Termine per il ricorso avverso l’inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2021| n. 15014.

Termine per il ricorso avverso l’inammissibilità dell’appello.

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di primo grado di cui è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello ex articolo 348-bis cod. proc. civ. (per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento) va notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione) dell’ordinanza della Corte d’appello, previsto dall’articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ.; in tal caso, il diverso termine lungo di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. trova applicazione solo ove l’ordinanza della Corte d’appello non sia stata comunicata o notificata, dovendosi comunque escludere che tale previsione processuale possa costituire violazione del principio del giusto processo rinvenibile negli articoli 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’articolo 348-bis cod. proc. civ. Costituisce, pertanto, onere della parte ricorrente provare la mancata notifica o comunicazione della cancelleria della suddetta ordinanza, essendo quest’ultimo sollevato dall’onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell’ordinanza predetta solo qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell’impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato tardivamente e che il ricorrente non aveva dato prova della mancata notifica o della mancata comunicazione di cancelleria dell’ordinanza della corte di appello, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso medesimo).

Ordinanza|28 maggio 2021| n. 15014. Termine per il ricorso avverso l’inammissibilità dell’appello.

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. – Ricorso per cassazione – Notifica – Termine – Tardività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22349/2015 proposto da:
(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8768/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 1/7/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/9/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2015, (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8768/2014 dopo che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., depositata il 3 febbraio 2015, comunicata in pari data via pec dalla cancelleria della Corte d’appello, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’impugnazione sulla base di una prognosi di sua probabile infondatezza nel merito. Resiste con controricorso il sig. (OMISSIS). Con conclusioni del 19/7/2018 e del 6/3/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, per tardivita’.

CONSIDERATO

che:
1. In via pregiudiziale il ricorso va dichiarato inammissibile perche’ tardivo.
2. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di primo grado di cui e’ stata dichiarata la inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. (per carenza di ragionevole probabilita’ di accoglimento) va notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione) dell’ordinanza della Corte d’appello, previsto dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 3. In tal caso, il diverso termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., trova applicazione solo ove l’ordinanza della Corte d’appello non sia stata comunicata o notificata, dovendosi comunque escludere che tale previsione processuale possa costituire violazione del principio del giusto processo rinvenibile negli articoli 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, ne’, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’articolo 348 bis c.p.c. (v. Cass. 13622/2015; Cass. 23526/2014; Cass. 10723/2014).

Termine per il ricorso avverso l’inammissibilità dell’appello

3. Recentemente questa Corte ha altresi’ affermato che e’ onere della parte ricorrente provare la mancata notifica o comunicazione della cancelleria della suddetta ordinanza, il ricorrente essendo sollevato dall’onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello solo qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, poiche’, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestivita’ dell’impugnazione (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17020 del 28/06/2018), il che non si e’ verificato nel caso de quo.
4. Sul rilievo che il ricorso e’ stato notificato tardivamente, in data 2-4 settembre 2015, oltre il termine di 60 giorni previsto a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione dell’ordinanza della Corte d’appello, depositata il 3 febbraio 2015, e comunicata via PEC in pari data, e che il ricorrente non ha dato prova della mancata notifica, o della mancata comunicazione di cancelleria dell’ordinanza della Corte d’appello, apparentemente inoltrata a mezzo pec il 3 settembre 2015, va pertanto – come detto – pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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