Notificazione della sentenza a mezzo PEC

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 maggio 2021| n. 15001.

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente – destinatario della stessa – fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il “file” allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).

Sentenza|28 maggio 2021| n. 15001. Notificazione della sentenza a mezzo PEC

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Fondi finitimi – Regolamento confini – Passaggio – Servitù – Usucapione – Ricorso per cassazione tardivo – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6455/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 524/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), comproprietaria con il coniuge dell’immobile sito in (OMISSIS), identificato al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), agi’ in confessoria servitutis nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo di essere titolare del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti in forza di scrittura privata unilaterale del suo dante causa, o per usucapione.
L’attrice lamento’, inoltre, che le fosse impedito l’esercizio della servitu’ da opere realizzate dai (OMISSIS), anche con sconfinamento, e chiese la condanna dei predetti alla rimessine in pristino ed al risarcimento dei danni materiali e morali; domando’, infine, l’accertamento della illiceita’ dell’installazione di tubi di acqua lurida nel sottosuolo di sua proprieta’ ad opera dei (OMISSIS) – (OMISSIS), chiedendo la relativa rimozione ed il risarcimento dei danni.
I convenuti resistettero e, in via riconvenzionale, domandarono la condanna dell’attrice al completamento dei lavori di costruzione del muro di cinta, e l’accertamento della servitu’ di scolo, con determinazione della relativa indennita’.
1.1. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 40 del 2012, accerto’ l’avvenuto acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio pedonale in favore del fondo dell’attrice, e rigetto’ le ulteriori domande attoree nonche’ le riconvenzionali.
2. La Corte d’appello di Cagliari, adita in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dai convenuti, con sentenza pubblicata il 28 luglio 2015 ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, ha condannato i convenuti, ciascuno per la parte di interesse, a ripristinare il passaggio in favore del fondo attoreo, arretrare il muro di confine, rimuovere la condotta di scarico nella parte interrata nella proprieta’ (OMISSIS).
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS).
3.1. Il ricorso, gia’ fissato per la decisione nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2020, e’ stato rimesso alla pubblica udienza e quindi chiamato in data odierna. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve verificare l’ammissibilita’ del ricorso, spedito per la notifica in data 1 marzo 2016.
2. La controricorrente ne ha eccepito la tardivita’ sul rilievo dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 14 ottobre 2015, ed ha prodotto documentazione dalla quale risulta che, nella data indicata, l’avv. (OMISSIS) (codifensore della (OMISSIS) in appello) invio’ messaggio via PEC di notifica della sentenza della Corte d’appello n. 524 del 2915 presso il difensore domiciliatario delle controparti avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. I ricorrenti hanno replicato all’eccezione in memoria (dep. in data 11 febbraio 2020, in prossimita’ della Camera di consiglio), evidenziando che il file denominato “Corte d’appello di Cagliari sent. n. 524 del 2015.pdf” allegato al messaggio PEC conteneva solo pagine bianche, e che nel file denominato “Relata di notifica (OMISSIS)” erano visibili solo puntini neri. Siffatta notifica, pertanto, non aveva raggiunto il suo scopo ed era percio’ inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
3. Il Collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l’avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l’onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarita’ della notificazione.
3.1. In questi termini si e’ gia’ espressa Cass. n. 20747 del 2018 (piu’ di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che “una volta acquisita al processo (in questo caso attraverso l’asseverazione), la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalita’ dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi e’ comunque necessita’ di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e cio’ in coerenza con i principi gia’ operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarita’ della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)”.
3.2. In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, questa Corte ha pure gia’ chiarito che “spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficolta’ di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico” (Cass. 31/10/2017, n. 25819).
4. Il ricorso risulta pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 5.500.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Notificazione della sentenza a mezzo PEC

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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