Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 maggio 2019, n. 11928.
La massima estrapolata:
Il termine di prescrizione di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale per esercitare l’azione nei confronti dell’Inail, volta a ottenere le prestazioni previste dal Dpr 1124/65, resta sospesa fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’Istituto. La sospensione di 150 giorni indicata dall’articolo 111 dello stesso decreto durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità costituisce, infatti, un termine utile solo per rimuovere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria che, da quel momento, l’interessato ha la facoltà di proporre.
Sentenza 7 maggio 2019, n. 11928
Data udienza 20 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1478-2013 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 875/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/10/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio l’Inail esponendo di essere affetto da una sindrome del tunnel carpale di natura professionale, denunciata in data 14 agosto 2003, e chiedendo la condanna dell’Istituto a corrispondere le prestazioni assicurative dovute per legge. l’INAIL si costitui’ eccependo, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione triennale dell’azione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa. Il Tribunale di Sulmona, senza pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, accolse la domanda e, accertata una invalidita’ nella misura dell’8%, nel concorso degli ulteriori presupposti di legge, condanno’ l’Istituto resistente all’indennizzo per danno biologico. La Corte d’Appello di L’Aquila, investita del gravame da parte dell’INAIL, per quanto qui interessa, rigetto’ l’eccezione di prescrizione riproposta dall’Istituto assicurativo. La Corte territoriale, dato atto della sequenza cronologica delle richieste e dei provvedimenti adottati nel procedimento amministrativo (denuncia della malattia professionale formulata dal lavoratore il 14 agosto 2003, rigetto dell’INAIL del 17 dicembre 2005, opposizione del 14 aprile 2007, rigetto definitivo dell’Istituto, in esito a visita collegiale, del 16 maggio 2007), escluse che si fosse compiuto il termine di prescrizione osservando che questo non poteva decorrere nel corso degli approfonditi accertamenti amministrativi protrattisi per oltre 150 giorni. Ritenne, nello specifico, che per effetto dell’opposizione proposta – ai sensi dell’articolo 104 del Testo Unico n. 1124 del 1965 – avverso il rigetto disposto dall’INAIL, la sospensione della prescrizione, prevista dall’articolo 111 del Testo Unico citato, era proseguita anche dopo il decorso del termine di centocinquanta giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa della prestazione e si era protratta fino al completo esaurimento della fase precontenziosa, osservando che il termine era fissato nell’interesse dell’assicurato per tenerlo indenne dall’inerzia dell’Istituto e consentirgli di agire in giudizio sicche’ non poteva decorrere ove, come nel caso in esame, l’Istituto fosse stato tutt’altro che inerte ed avesse sottoposto l’assicurato a ripetuti accertamenti.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’INAIL con un unico motivo al quale ha resistito (OMISSIS) con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., eccependone, preliminarmente, l’inammissibilita’ per tardivita’.
3. Con ordinanza interlocutoria n. 15015 dell’8 giugno 2018 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto sulla durata della sospensione di cui all’articolo 111 del Testo Unico cit., esistente nella giurisprudenza di legittimita’, e per l’importanza della questione, siccome afferente alla regolamentazione della tutela dei diritti dei lavoratori e dei loro eredi, alla stregua della disciplina del medesimo Testo Unico e dell’articolo 38 Cost., specificamente formulando il quesito: “se… accanto all’effetto sospensivo per 150 giorni complessivi (come affermato dal piu’ recente orientamento di legittimita’), la domanda di prestazione all’INAIL acquisti anche un effetto conservativo che perdura fino all’esito del procedimento amministrativo (riconosciuto dalla sentenza delle Sez. U. n. 783/1999)”.
4. La decisione della controversia e’ stata quindi assegnata a queste sezioni unite. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va rilevato che il ricorso e’ ammissibile. L’Inail ha documentato infatti che e’ stato avviato per la notifica l’8 gennaio 2013, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza del 9 novembre 2012. In data 29 gennaio 2013 l’Inail ha appreso che la notifica, eseguita agli avvocati costituiti e nell’indirizzo dichiarato e risultante dalla sentenza impugnata, non era andata a buon fine per l’irreperibilita’ del destinatario. L’Istituto ha quindi riattivato il procedimento notificatorio in data 21 febbraio 2013 e la notifica si e’ perfezionata il 4 marzo successivo. Tanto premesso ritiene il Collegio che le scansioni del procedimento notificatorio siano compatibili con il dovere, che incombe sul notificante che voglia conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, nel caso in cui la notifica dell’atto processuale non sia andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c. (cfr. Cass. s.u. 15/07/2016 n. 14594).
6. Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 111 e 112, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostiene l’Istituto ricorrente che a fronte di una domanda amministrativa del 14 agosto 2003 il ricorso giurisdizionale fu depositato solo il 29 aprile 2010 quando il termine complessivo di tre anni e centocinquanta giorni per l’esercizio dell’azione diretta al conseguimento della prestazione previdenziale era oramai incontestabilmente decorso, non avendo valenza interruttiva della prescrizione la circostanza che tra le dette date siano intervenuti atti del procedimento amministrativo.
6.1. Rammenta in primo luogo l’Istituto che l’articolo 112 del Testo Unico n. 1124 del 1965 stabilisce che l’azione per conseguire le prestazioni da parte dell’Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia; sottolinea che l’articolo 111 dello stesso testo unico, al comma 2, prevede che la prescrizione resti sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennita’ e che, al successivo comma 3, dispone che la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni per il procedimento ai sensi dell’articolo 104 del t.u. e di 210 giorni per il procedimento indicato dall’articolo 83 dello stesso t.u.; rileva che, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l’interessato ha facolta’ di proporre l’azione giudiziaria.
6.2. Da tali premesse conseguirebbe che, erroneamente, la Corte di merito ha ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni dell’Inail, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, resti sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
6.3. Sostiene infatti l’INAIL che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 111 debba essere piu’ correttamente interpretato nel senso che al decorso dei centocinquanta giorni previsto dal comma 3 della stessa disposizione, senza che l’Istituto si sia pronunciato sul riconoscimento della prestazione, consegua il formarsi del silenzio rigetto e, quindi, con l’esaurimento del procedimento amministrativo, cessi la sospensione della prescrizione.
7. Con l’ordinanza di rimessione la sezione lavoro sollecita queste sezioni unite a chiarire se accanto all’effetto sospensivo per 150 giorni complessivi, la domanda di prestazione all’INAIL acquisti anche un effetto conservativo che perdura ed interrompe il decorso della prescrizione fino a quando il procedimento amministrativo non si e’ concluso.
8. Tanto premesso va rilevato che il tema della sospensione della prescrizione triennale dell’azione per il conseguimento delle prestazioni a carico dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e’ stato affrontato dalla sezione Lavoro di questa Corte con la sentenza n. 211 del 12/01/2015 (alla quale si sono poi adeguate Cass. 15/01/2016 n. 598, 09/08/2017, n. 19788, e le ordinanze della VI-L 01/06/2017, n. 13896, 01/06/2018 n. 14054) la quale in continuita’ con l’orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni (cfr. Cass. 04/02/1984 n. 866 e successivamente, tra le altre, Cass. 29/05/1995 n. 5992, 19/12/1995 n. 12968, 07/07/2004 n. 12553, 04/12/2007 n. 25261, 04/06/2008 n. 14770, 30/08/2011 n. 17822, 27/06/2012 n. 10776 e 27/03/2013 n. 14212) ha ritenuto che la sospensione della prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 111, comma 2, opera, ai sensi del comma 3 del citato articolo 111, limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti dall’articolo 104 del testo unico per la liquidazione amministrativa delle indennita’ o dei duecentodieci giorni previsti dall’articolo 83 dello stesso decreto. La mancata pronuncia definitiva dell’INAIL entro i termini indicati configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato e comporta l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della causa di sospensione della prescrizione. Si sostiene poi che tale ricostruzione e’ compatibile e coerente con l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza a sezioni unite del 16 novembre 1999 n. 783 nella quale si era affermato che “La prescrizione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112) delle azioni per conseguire le prestazioni dall’Inail puo’ essere interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, ne’ l’efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall’articolo 111, comma 2, dello stesso D.P.R., esclude l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”. La prescrizione triennale sarebbe soggetta ad un unico periodo di sospensione, collegato alla durata stabilita dallo stesso articolo 111 del procedimento amministrativo (indicato al comma 3 in 150 o 210 giorni a seconda che si tratti procedimento per la liquidazione della rendita di inabilita’ ai sensi dell’articolo 104 o per la revisione della misura in caso di aggravamento ai sensi dell’articolo 83). E’ all’esito del decorso di quel termine, infatti, che all’assicurato e’ data facolta’ di agire in giudizio a tutela del proprio diritto. La predeterminazione ex lege di un periodo massimo di sospensione, inoltre, sarebbe coerente con l’esigenza, di carattere pubblicistico, di procedere celermente ed in prossimita’ dei fatti agli accertamenti necessari per il riconoscimento della tutela assicurativa. L’interesse dell’assicurato al prolungamento del termine di sospensione, fino a ricomprendervi tutto l’iter amministrativo che si prolunghi oltre i termini fissati, sarebbe recessivo rispetto all’interesse generale alla sollecita definizione del procedimento. Inoltre all’interessato sarebbe sempre consentito di interrompere il decorso della prescrizione con atti stragiudiziali di messa in mora, ove reputi piu’ conveniente attendere l’esito del procedimento amministrativo che, decorso il termine di legge, sia comunque proseguito.
9. La stessa sentenza n. 211 del 2015 da’ atto dell’esistenza di un orientamento di segno diverso. In altre sentenze di questa Corte, anch’esse in dichiarata continuita’ con la sentenza delle sezioni unite n. 783 del 1999, si e’ infatti ritenuto, al contrario, che il termine prescrizionale, interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa, cominci nuovamente a decorrere solo con la definizione del procedimento amministrativo di liquidazione (si vedano in tal senso Cass. 04/05/2000 n. 5609, 02/06/2000 n. 7373, 06/10/2006 n. 21539, 07/07/2007 n. 15322 e 21/06/2013 n. 15733).
9.1. Secondo questo diverso orientamento la prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail in favore dell’assicurato, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111, commi 2 e 3, rimane sospesa sino alla definizione del procedimento di liquidazione.
9.2. Nel procedimento va compresa anche la fase introdotta con il reclamo proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della prestazione (cfr. Cass. n. 21539 del 2006 cit.). In particolare, nel verificare se fosse o meno riconducibile alla fase di liquidazione amministrativa dell’indennita’ l’opposizione formulata dall’assicurato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 104 comma 1, si e’ ritenuto che “l’articolo 111, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica nel disporre che la liquidazione in via amministrativa dell’indennita’ deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni si riferisce al procedimento previsto dall’articolo 104 della stessa normativa, senza porre alcuna distinzione fra le indicate fasi (…..)” e, facendo applicazione del principio della “permanenza della efficacia sospensiva sino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”, affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 16 novembre 1999 n. 783, si e’ escluso che alla data in cui l’interessato si era rivolto al giudice fosse decorsa la prescrizione dettata dal citato articolo 112. L’opposizione del lavoratore infortunato, secondo la ricostruzione della sentenza n. 21539 del 2006, aveva introdotto una nuova fase del procedimento amministrativo, caratterizzata dalla richiesta di revisione del provvedimento gia’ adottato. La circostanza poi che non fosse intervenuta la risposta dell’ente previdenziale nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge non poteva integrare un silenzio rigetto, con conseguente conferma del provvedimento opposto, poiche’ in adesione a quanto affermato dalle citate sezioni unite della Corte, l’efficacia sospensiva permaneva fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
9.3. In linea con tali principi si pone, piu’ di recente, la sentenza n. 15733 del 21/06/2013 la quale, nel ribadire che la sentenza delle sezioni unite n. 783 del 1999 aveva statuito che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, puo’ essere legittimamente interrotta, secondo le norme del codice civile, sia con la proposizione dell’azione in giudizio che con atti stragiudiziali “senza che l’efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall’articolo 111, comma 2, del citato decreto) escluda l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”, ha rammentato che la stessa sentenza ha ritenuto che l’attribuzione della facolta’ di agire in giudizio non comporta anche l’onere di agire, in pendenza di un procedimento amministrativo che potrebbe essere prossimo a chiudersi favorevolmente, al fine di evitare il compiersi della prescrizione. Si osserva che sarebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all’assicurato di consentirne lo svolgimento al solo fine di tutelarsi contro la prescrizione. Ritiene percio’ che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 e’ sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
10. Ritiene il Collegio che e’ a questo secondo orientamento che si deve dare continuita’ sulla base delle considerazioni e precisazioni che seguono.
10.1. Va in primo luogo rammentato che la sentenza delle sezioni unite n. 783 del 1999, a cui si affidano in continuita’ entrambi gli orientamenti sopra ricordati, intervenne a risolvere il contrasto formatosi nell’ambito della sezione lavoro e si preoccupo’, in primo luogo, di qualificare il termine triennale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 come termine di prescrizione e non di decadenza. Muovendo da tale premessa, poi, verifico’ la compatibilita’ della disciplina in materia di prescrizione dei crediti verso l’Inail con le disposizioni del codice civile che regolano l’interruzione della prescrizione (articoli 2943 – 2945 c.c.) per affermare che “il compimento di atti interruttivi stragiudiziali, tra cui quello idoneo alla costituzione in mora (l’interpellatio, che caratterizza la tradizione italiana rispetto a quella oltremontana) evita la moltiplicazione delle liti e meglio corrisponde alla tutela dell’articolo 38 Cost.”.
10.2. Le sezioni unite pervennero a tale conclusione attraverso un passaggio nodale in cui presero in esame il rapporto tra interruzione della prescrizione e sospensione della prescrizione “durante la liquidazione amministrativa” prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111, comma 2. Ritennero che la previsione di una sospensione della prescrizione nella fase amministrativa fosse compatibile con l’attribuzione alla domanda di liquidazione della prestazione dell’efficacia interruttiva propria degli atti con i quali il titolare del diritto ne rivendichi il riconoscimento. Rilevarono che la sospensione non escludeva, ma, al contrario, presupponeva l’effetto interruttivo della domanda, non piu’ istantaneo ma conservato nel tempo. In particolare ravvisarono una medesima ratio tra la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 111 e l’articolo 2945 c.c., comma 2, con il quale si prevede una interruzione della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza. Osservarono che anche tale disposizione “attua il principio generale, oggi ricondotto all’articolo 24 Cost., secondo cui la necessita’ di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare, onde gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda.” Rammentarono che l’esigenza che sta alla base del principio della perpetuatio actionis – gia’ presente nel diritto romano anche con riguardo specifico alla prescrizione (litis contestatione actiones temporales perpetuantur: D 27, 7, 8, 1; actiones quae tempore pereunt, semel inclusae indicio salvae permanent: D 50, 17, 139) e recepito nel codice del 1942 all’articolo 2945 c.c. – era ravvisabile anche nell’ipotesi in cui la realizzazione del diritto soggettivo presuppone l’esperimento necessario di una procedura amministrativa, come avviene di frequente nelle obbligazioni pubbliche, e viene soddisfatta o in funzione pretoria o attraverso la legge che per la durata del procedimento sospende la prescrizione.
11. Muovendo da tale premessa, ed in continuita’ con le affermazioni contenute in quella sentenza, ritiene il Collegio che si debba chiarire che la sospensione prevista dall’articolo 111, comma 2 si protrae per tutta la durata del procedimento, e fino ad una sua definizione in senso positivo o negativo. Il decorso dei termini indicati nel comma 3 e’ utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilita’ dell’azione giudiziaria che, da quel momento, l’interessato ha facolta’ di proporre.
11.1. Va rilevato infatti che il comma 1 dell’articolo 111 citato dispone che “il procedimento contenzioso non puo’ essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennita’”. Come si e’ piu’ sopra rammentato la fase dell’opposizione, disciplinata dagli articoli 104 e 83, pur sollecitando un riesame di una decisione amministrativa gia’ adottata, appartiene comunque alla fase di liquidazione amministrativa della prestazione. Rientra pertanto tra quelle “pratiche” prima del cui esaurimento il procedimento contenzioso non puo’ essere istituito. In sostanza si e’ inteso privilegiare e favorire la soluzione amministrativa con l’esplicita adozione di un provvedimento positivo o negativo. Il comma 3 dell’articolo 111 prevede allora un mero contemperamento di tale principio con l’esigenza di celerita’ dell’azione amministrativa. Questa risulta sollecitata dalla facolta’ attribuita all’assicurato di adire il giudice una volta decorsa la cadenza temporale fissata dalle disposizioni che introducono una fase di opposizione amministrativa alla decisione.
11.2. Ritiene allora il Collegio che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111, comma 3 assegni all’amministrazione un termine, ordinatorio, al quale e’ coordinata l’attribuzione all’assicurato della facolta’, e non dell’obbligo di agire. Decorso tale termine l’Istituto non e’ privato della facolta’ di adottare un provvedimento ne’ il suo comportamento silente assume un rilievo significativo. La condotta inerte va qualificata come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto (in questi termini il passaggio motivazionale della sentenza n. 211 del 2015). Ma il silenzio inadempimento non e’ idoneo a risolvere sul piano sostanziale la situazione di incertezza ingenerata dall’inadempimento dell’Istituto. Non rappresenta una ipotesi di silenzio significativo ma e’ solo funzionale all’utilizzazione da parte dell’interessato dei rimedi di carattere processuale posti a sua disposizione dalla legge per garantirgli una tutela a fronte della condotta inerte dell’Istituto assicuratore.
11.3. A conferma della ricostruzione proposta va evidenziato che, laddove si e’ inteso attribuire il significato di diniego alla condotta inerte protratta oltre un termine definito, si e’ esplicitamente qualificato tale comportamento come silenzio rifiuto. E’ il caso delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, disciplinate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, per le quali l’articolo 7 prevede, espressamente, che decorsi 120 giorni dalla presentazione della richiesta senza che l’istituto assicuratore si sia pronunciato, questa si intende respinta a tutti gli effetti di legge. In quel contesto il legislatore ha qualificato l’inerzia protratta per un arco temporale definito, nel corso del quale deve essere esaurita la liquidazione amministrativa, attribuendole esplicitamente il significato qualificato di silenzio rigetto impugnabile davanti al giudice (cfr. in tal senso Cass. s. u. 06/04/2012 n. 5572).
11.4. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111 al contrario, in un’ottica sollecitatoria ma non obbligatoria per l’assicurato, attribuisce una mera facolta’ di agire in giudizio a fronte del protratto inadempimento dell’amministrazione. Facolta’ e non obbligo che dunque rimette all’interessato la scelta di attendere il compimento della liquidazione amministrativa o piuttosto sollecitare un accertamento giudiziario della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
11.5. La disposizione deve essere letta tenendo conto del fatto che il sistema di tutela tracciato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e’ in se’ completo e autosufficiente e si fonda su un principio generale che e’ quello di privilegiare la definizione amministrativa, anche contenziosa del procedimento di riconoscimento e liquidazione delle prestazioni da esso previste, non senza salvaguardare l’interesse dell’assicurato ad ottenere in tempi ragionevoli il riconoscimento del suo diritto.
11.6. In sostanza il comma 2 dell’articolo 111, che prevede che il termine di prescrizione triennale dettato dal successivo articolo 112 rimanga sospeso durante la liquidazione amministrativa della prestazione, si muove su un piano diverso rispetto al successivo comma 3 che deve essere letto come mera salvaguardia da una inerzia protratta dell’Istituto assicurativo.
12. L’interpretazione qui avvalorata e’ coerente, peraltro, con quella adottata da questa Corte in un caso in cui, analogamente, si e’ posto il problema di coordinare la sospensione della prescrizione con la pendenza del procedimento amministrativo per il quale era fissato un termine alla cui scadenza l’azione giudiziaria diventava procedibile (si tratta del caso dell’imposta di consumo e della maturazione del termine di novanta giorni successivamente alla proposizione del ricorso gerarchico). In tal caso si e’ ritenuto che la proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, articolo 6 produce un effetto interruttivo della prescrizione, con carattere permanente, fino al momento in cui la decisione gerarchica diventa definitiva. L’inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all’Amministrazione dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, articolo 6 non assume rilievo in quanto si tratta di un evento che non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma produce effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento originario, senza pero’ escludere il potere-dovere dell’autorita’ investita di intervenire con una determinazione esplicita (cosi’ Cass. 18/11/2011 n. 24256 e gia’ Cass. 25/05/2007 n. 12263,23/07/1998 n. 7207 e 24/03/1998 n. 3103).
13. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 111, comma 2 la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato Decreto del Presidente della Repubblica resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto. Con il decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall’articolo 104, o di duecentodieci giorni, di cui all’articolo 83 dello stesso decreto, e’ rimossa la condizione di procedibilita’ dell’azione giudiziaria ed all’assicurato e’ data facolta’ di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
14. Tanto premesso, il ricorso dell’INAIL non puo’ trovare accoglimento.
14.1. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva l’azione proposta dal (OMISSIS) atteso che, come e’ incontroverso tra le parti, a fronte di una denuncia di malattia professionale avanzata dall’assicurato il 14 agosto 2003, il procedimento amministrativo si e’ concluso solo il 16 maggio 2007 quando l’Inail la rigetto’, in esito alla visita collegiale disposta nell’ambito dell’opposizione proposta avverso il diniego da parte dell’INAIL della prestazione. Pertanto alla data di presentazione della domanda giudiziaria, depositata il 29 aprile 2010, la prescrizione triennale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, comma 1 – decorrente dal 16 maggio 2007, data in cui per effetto della definizione del procedimento amministrativo, con il provvedimento di rigetto definitivo dell’Istituto, era cessata la causa di sospensione del decorso della prescrizione non era ancora maturata.
15. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del giudizio di legittimita’ si reputa equo compensarle tenuto conto dell’esistenza degli orientamenti difforrmi che con la sentenza sono stati composti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
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