Tentato di incendio e non quello di danneggiamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 agosto 2021| n. 30265.

Tentato di incendio e non quello di danneggiamento.

Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l’azione non si compia o l’evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente.

Sentenza|3 agosto 2021| n. 30265. Tentato di incendio e non quello di danneggiamento

Data udienza 19 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Sostanze stupefacenti – Detenzione e spaccio – Estorsione – Tentato incendio – Dichiarazioni della persona offesa – Valutazione – Confronto con le conversazioni intercettate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso la sentenza in data 21/03/2019 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Antonio Corbo;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Manuali Valentina, che ha concluso per l’annullamento con rinvio nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio, per l’annullamento senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) per morte dell’imputato e per l’inammissibilita’ di tutti gli altri ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), quali difensori, il primo, di (OMISSIS) nonche’, per delega dell’avvocato (OMISSIS), di (OMISSIS), il secondo, di (OMISSIS), il terzo, per delega dell’avvocato (OMISSIS), di (OMISSIS), il quarto, di (OMISSIS) e (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2019, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per vari reati di tentata estorsione, importazione, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione e tentato incendio, e, in conseguenza dell’assoluzione di (OMISSIS) da un’ulteriore reato concernente la detenzione di sostanze stupefacenti, rideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo, nonche’ confermato le pene irrogate agli altri imputati sopra precisati.
In particolare, (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione, in concorso con (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), in relazione ai profitti da quest’ultimo tratti dall’attivita’ di porteur in favore del (OMISSIS), commesso (OMISSIS) (capo A), e, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, e’ stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 1.000,00 Euro di multa.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei delitti di: -) tentata estorsione, in concorso con (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), in relazione ai profitti da quest’ultimo tratti dall’attivita’ di porteur in favore del (OMISSIS), commesso (OMISSIS) (capo A); -) detenzione e cessione illecita di quantitativi imprecisati di cocaina, in concorso con altri, commessi nel dicembre 2006/maggio 2007 (capo E); -) importazione in Italia, trasporto, e detenzione illecita di 1,160 kg. di cocaina, con l’aggravante di avere agito in concorso con almeno altre due persone, accertato il 5 maggio 2007 (capo F); -) cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina, il giorno 1 giugno 2007, o in data antecedente e prossima (capo G); -) acquisto di 500,00 grammi di cocaina al prezzo di 18.000,00 Euro, commesso il (OMISSIS) (capo H); -) illecita detenzione e cessione reiterata di cocaina per quantitativi imprecisati, commesso nel periodo compreso tra (OMISSIS) (capo i); -) illecita detenzione cessione di 10,890 grammi di cocaina, commesso il (OMISSIS) (capo J); -) tentato incendio dell’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)”, in concorso con (OMISSIS), commesso il (OMISSIS) (capo M); -) ricettazione di un fucile a pompa e relative munizioni, proveniente dal delitto di alterazione di arma, commesso in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) (capo N). Nei confronti dell’imputato, i precisati reati sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione e fattispecie piu’ grave e’ stata ritenuta quella di importazione in Italia, trasporto, e detenzione illecita di 1,160 kg. di cocaina (capo F), e, applicata la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, per tutti i reati, salvo che per il tentato incendio, per il quale e’ stata ritenuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, e’ stata irrogata la pena di otto anni e otto mesi di reclusione e di 54.000,00 Euro di multa, identica a quella inflitta in primo grado.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione in danno di (OMISSIS), esercente l’attivita’ di porteur in favore del (OMISSIS), commesso nel febbraio 2006 (capo B), e, ritenuta la recidiva specifica e reiterata, e’ stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 1.000,00 Euro di multa.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto continuato di importazione in Italia, trasporto, e detenzione illecita di due partite di cocaina, una pari a 1,200 kg., l’altra pari a 900 grammi, con l’aggravante di avere agito in concorso con almeno altre due persone, commesso tra il (OMISSIS) (capo D), e, concesse la diminuente di cui all’articolo 89 c.p. e le circostanze attenuanti generiche, e’ stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e 17.000,00 Euro di multa.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un’autovettura Porsche, commesso il 3 settembre 2006 (capo L), e, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, e’ stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 1.000″00 Euro di multa.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto di tentato incendio dell’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)”, in concorso con (OMISSIS), commesso il (OMISSIS) (capo M), e, ritenuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, e’ stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un veicolo, commesso il 5 aprile 2007 (capo O), e, ritenuta la recidiva specifica, e’ stato condannato alla pena di due anni e un mese di reclusione e 600,00 Euro di multa.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS), con atto a firma degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con un unico atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS).
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in sei motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo A come tentata estorsione, invece che come violenza privata.
Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato la configurabilita’ del reato di tentata estorsione perche’ ha ritenuto accertato l’elemento dell’altrui danno conseguente all’ingiusto profitto. Si premette che la richiesta dell’imputato si riferiva ai proventi di una professione, quella di porteur, ai limiti della legalita’, perche’ consistente nel procurare clienti ad un casino’, e remunerata con una provvigione in percentuale sugli assegni cambiati in fiches per il gioco dal cliente “portato” al casino’. Si osserva, poi, che la richiesta aveva ad oggetto un’evenienza eccessivamente “aleatoria”, in quanto relativa alla potenzialita’ della persona offesa, (OMISSIS), di “portare” clienti al casino’, e che, quindi, la condotta non incideva direttamente ed immediatamente sul patrimonio della vittima, come invece normativamente necessario (si cita Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993, Puglisi, Rv. 194418-01), ma, al piu’, era diretta “a limitare l’autonomia contrattuale e negoziale altrui, imponendo l’acquisizione di una posizione vantaggiosa”.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 629 c.p., e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei fatto, e, in particolare, della minaccia.
Si deduce innanzitutto che la sentenza impugnata, per affermare l’esistenza di una minaccia, ricorre ad elementi generici, come il “contesto (…) estorsivo”, ovvero a dichiarazioni della persona offesa rese in fase di indagini preliminari, in data 17 settembre 2006, ed utilizzate in dibattimento solo per le contestazioni. Si osserva, poi, che la Corte d’appello incorre in un travisamento della prova, perche’ omette di considerare che le due conversazioni intercettate in data 16 settembre 2006 (ed erroneamente datate 20 settembre 2006), le cui trascrizioni sono allegate al ricorso, costituiscono dialoghi “sereni”, il primo tra la persona offesa e (OMISSIS), persona vicina all’imputato, il secondo tra la persona offesa e l’imputato, nel corso dei quali sono formulate semplici “richieste lecite di collaborazione”. Si aggiunge che anche la conversazione del 21 ottobre 2006 tra imputato e persona offesa dimostra un rapporto “sereno” tra i due, pure per l’assenza di riferimenti alle richieste del mese precedente. Si rileva che la sentenza impugnata, omettendo di considerare questi elementi, ha mancato di motivare in ordine alla idoneita’ della minaccia, da apprezzare anche in relazione all’atteggiamento psicologico della persona offesa.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto, in ragione del fraintendimento della condotta di (OMISSIS).
Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato il dialogo tra (OMISSIS) e la persona offesa in data 16 settembre 2006, attribuendo al primo, e non alla seconda, l’iniziativa del colloquio, sulla base di una petizione di principio, e trascurando come un elemento per concludere in senso contrario sia costituito dalla disponibilita’, in quella occasione, di un registratore da parte della vittima.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto in ragione del profilo della attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa.
Si deduce che le dichiarazioni della persona offesa, nell’attribuire all’imputato una condotta di minaccia, si pongono in contrasto con il contenuto delle conversazioni intercettate ed allegate al ricorso, in particolare con quella relativa al dialogo tra i due in data 16 settembre 2006.
3.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato illegittimamente precedenti remoti, ed ha omesso di considerare la corretta condotta processuale, il mutamento di stile di vita, la lontananza del fatto rispetto alla condanna, e la modesta gravita’ della condotta, ben lontana dal realizzare il risultato lesivo.
3.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’applicazione della recidiva.
Si deduce che la recidiva innanzitutto non era applicabile, perche’ fondata su fatti molto remoti (l’ultimo dei quali commesso il (OMISSIS)), e poi non poteva comportare un aumento pari ai due terzi, perche’ non reiterata.
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in sette motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’articolo 157 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo E, ovvero alla mancata qualificazione dello stesso come fatto di lieve entita’.
Si deduce che, ai fini dell’affermazione della responsabilita’ di (OMISSIS), relativa alla illecita detenzione e cessione di quantitativi imprecisati di cocaina tra il dicembre 2006 e il maggio 2007, l’unico elemento e’ costituito dall’invio di denaro ad un soggetto straniero tramite Western Union, e che, pero’, tale pagamento non significa, di per se’, erogazione del corrispettivo dovuto per l’acquisito di una partita di droga; inoltre, l’acquisto poteva essere anche per uso personale. Si osserva, poi, che il riferimento, in una conversazione intercorsa tra l’imputato e la sua convivente, alla necessita’ di “allungare” droga risulta generico, e comunque inidoneo ad affermare la responsabilita’ per una fattispecie diversa da quella di lieve entita’ del fatto. Si aggiunge, in proposito, che la Corte d’appello, per una fattispecie avente analoghe caratteristiche, quale quella di cui al capo I, ha ritenuto il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Si conclude, pertanto, che la statuizione di condanna deve essere annullata quanto meno perche’ il reato e’ quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e, quindi, e’ estinto per prescrizione.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo F.
Si deduce che la condanna, relativa all’acquisto ed all’importazione in Italia di 1,160 kg. di cocaina, accertato il 5 maggio 2007, si fonda su conversazioni intercettate da cui, pero’, come segnalato nei motivi di appello, non emerge alcunche’ a carico di (OMISSIS). Si segnala, in particolare, che non puo’ ritenersi sussistente una condotta di acquisto di stupefacenti a carico del ricorrente solo perche’ questi ha avuto remoti rapporti con il venditore della droga, e ne ha avuti altri due il 5 maggio 2007, giorno del rinvenimento della cocaina indicata nell’imputazione. Si osserva, precisamente, che, nelle due conversazioni del 5 maggio 2007, nessun riferimento, nemmeno criptico, e’ effettuato a stupefacenti, e che, inoltre, nella conversazione del primo mattino, la preoccupazione manifestata dal ricorrente si spiega quale risultato del timore che fosse accaduto qualcosa di grave alla convivente, poi risultata coinvolta nel trasporto della droga, mentre il commento nella conversazione della sera sulla inaffidabilita’ del corriere e’ un semplice rilevo verbale post factum, inidoneo a dimostrare una partecipazione del loquente alle condotte delittuose.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al cit. D.P.R.., articolo 73, comma 5, e articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla sussistenza del fatto di cui al capo H.
Si deduce che la condanna, relativa all’acquisto di 500 gr. di cocaina, commesso il (OMISSIS), illegittimamente si fonda sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, (OMISSIS) sebbene le stesse siano intrinsecamente inattendibili e non supportate da riscontri. Si rileva che la Corte d’appello, innanzitutto, ha omesso di procedere alla necessaria valutazione dell’attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni di (OMISSIS) e, poi, ha ritenuto riscontri dichiarazioni di un ufficiale di polizia prive di qualunque riferimento ad (OMISSIS).
4.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’articolo 157 c.p. e cit. D.P.R., articolo 73, comma 5, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo I, ovvero alla mancata qualificazione dello stesso come fatto di lieve entita’.
Si deduce che la condanna, relativa alla illecita detenzione e cessione di quantitativi imprecisati di cocaina, nel periodo compreso tra (OMISSIS), si fonda su conversazioni intercettate, dalle quali, pero’, non e’ desumibile alcun elemento concernente qualita’ e quantita’ delle singole transazioni. Si aggiunge che, nei confronti del concorrente (OMISSIS), e’ stata ritenuta la fattispecie della lieve entita’. Si conclude, pertanto, che la statuizione di condanna, anche nei confronti di (OMISSIS), deve essere annullata quanto meno perche’ il reato e’ quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e, quindi, e’ estinto per prescrizione.
4.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli articoli 56, 423 e 424 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo M, ovvero alla qualificazione dello stesso come tentato incendio invece che come danneggiamento seguito da incendio.
Si deduce che la condanna, relativa all’appiccamento del fuoco nell’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)”, in concorso con (OMISSIS), il (OMISSIS), e’ erronea, almeno quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Si premette che le conclusioni della Corte di appello si fondano sulle risultanze di conversazioni intercettate, ritenute utili a superare la valutazione dei Vigili del Fuoco in ordine all’origine accidentale dell’incendio, e sull’osservazione per cui il fuoco, in quanto innescato prossimita’ di un appartamento, avrebbe determinato il pericolo di propagazione delle fiamme. Si aggiunge che, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, la differenza tra la fattispecie di incendio e quella di danneggiamento seguito da incendio, si collega al dolo, e che, precisamente, la prima, diversamente dall’altra, richiede previsione, da parte dell’agente, di cagionare una combustione di non lievi proporzioni, con tendenza ad espandersi e difficolta’ di spegnimento. Si osserva che proprio le conversazioni intercettate evidenziano, eventualmente, la volonta’ di danneggiare e la consapevolezza di aver appiccato un fuoco di modeste dimensioni, e che i rilievi delle forze dell’ordine intervenute, Vigili del Fuoco e Carabinieri, confermano le lievi proporzioni dell’episodio.
4.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’articolo 648 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo N.
Si deduce che la condanna, relativa alla ricettazione di un fucile a pompa e relative munizioni, proveniente dal delitto di alterazione di arma, commesso in epoca antecedente e prossima a (OMISSIS), e’ viziata. Si osserva che: a) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) riferiscono la diretta disponibilita’ del fucile a (OMISSIS) e non ad (OMISSIS); b) il ritrovamento dell’arma in un terreno, sia pure in prossimita’ dell’abitazione dell’imputato, e’ circostanza neutra; c) le conversazioni intercettate, al piu’, dimostrano la conoscenza di (OMISSIS) circa il luogo in cui era occultato il fucile. Si conclude che non puo’ affermarsi la responsabilita’ del ricorrente a titolo di concorso nel reato solo perche’ il medesimo ha avuto conoscenza dell’arma e del luogo di occultamento della stessa.
4.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli articoli 81, 99 e 133 c.p. e articolo 597 c.p.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che illegittimamente e’ stata irrogata la stessa pena inflitta in primo grado, nonostante l’assoluzione per un reato, e mediante l’applicazione di un aumento per la recidiva ben piu’ alto di quello imposto in primo grado, in palese violazione del divieto di reformatio in peius.
5. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo B.
Si deduce che la condanna, relativa al delitto di tentata estorsione in danno di (OMISSIS), esercente l’attivita’ di porteur in favore del (OMISSIS), commesso nel febbraio 2006, e’ viziata, perche’ non individua una condotta minatoria funzionale all’estorsione: in particolare, da un lato, non si spiega perche’ il pugno sul viso e il puntamento del coltello alla gola della vittima sono fatti concludenti rispetto all’estorsione; dall’altro, la frase pronunciata dal ricorrente e riportata in sentenza ha natura “autocelebrativa”, quale espressione di “narcisismo criminale” e nessun altro significato.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare sia la remota epoca dei precedenti penali, l’ultimo dei quali anteriore di circa quindici anni rispetto al fatto e di circa venticinque anni rispetto alla sentenza di primo grado, sia la positiva valutazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova nel 2016 in ordine alla cessazione della pericolosita’ sociale del ricorrente.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’applicazione della recidiva.
Si deduce che la sentenza non motiva e non si confronta ne’ con la remota datazione dei precedenti penali, l’ultimo dei quali anteriore di circa quindici anni rispetto al fatto e di circa venticinque anni rispetto alla sentenza di primo grado, ne’ con la positiva valutazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova nel 2016 in ordine alla cessazione della pericolosita’ sociale del ricorrente.
6. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in due motivi.
6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 192, 533 e 546 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo D.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto accertata al di la’ del ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato per i fatti di importazione in Italia, trasporto e detenzione illecita di due partite di cocaina, una pari a 1,200 kg., l’altra pari a 900 grammi. Si premette che la condanna si fonda su conversazioni intercettate all’interno dell’autovettura di (OMISSIS) e sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS).
Quanto alle risultanze delle intercettazioni, si rileva, innanzitutto, che non vi sono elementi da cui inferire ragionevolmente l’attribuibilita’ dei dialoghi a (OMISSIS), salvo personali valutazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che, dei quattro interlocutori nelle conversazioni ritenute rilevanti, ben tre sono rimasti non identificati, e che, in ogni caso, non e’ possibile stabilire quali parti dei colloqui possano essere attribuite al ricorrente. Si osserva, poi, che, anche a riferire a (OMISSIS) le conversazioni valorizzate a suo carico, le stesse sono da ritenere inattendibili, posti gli esiti dell’accertamento peritale disposto dal Tribunale sulle condizioni psico-fisiche del ricorrente all’epoca di fatti. Si segnala, infatti, che il perito ha formulato, nella relazione scritta poi confermata a dibattimento, una diagnosi da “psicosi paranoide in soggetto con dipendenza da cocaina”, implicante una forte riduzione della capacita’ di autodeterminazione, a causa della “distorsione dell’esame di realta’ (vissuti deliranti persecutori)” e della “necessita’ di continuare un uso compulsivo di alte dosi di cocaina (meccanismo di assistenza/dipendenza) e quindi di rimanere legato al mondo dello spaccio”. Si rappresenta, quindi, che tale situazione di psicosi paranoide rende inattendibili le parole eventualmente pronunciate, specie se relative all’acquisizione di cocaina, e che, in ogni caso, i Giudici di merito illegittimamente hanno omesso di disporre specifici approfondimenti peritali in proposito, sulla base del modello generale dettato dall’articolo 196 c.p.p. per valutare l’idoneita’ a rendere dichiarazioni da parte del testimone, come espressamente richiesto dalla difesa.
Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), si osserva che questi e’ inattendibile, sia in generale, sia con specifico riguardo ai fatti attribuiti a (OMISSIS). Si osserva, in relazione al primo aspetto, che (OMISSIS) e’ stato smentito dalla moglie e dalla suocera in ordine alla circostanza di aver ricevuto minacce da parte di uno degli imputati. Si rappresenta, con riguardo al secondo profilo, che (OMISSIS) non ha mai riferito di viaggi in Olanda per l’acquisto di droga e non e’ stato in grado di riconoscere (OMISSIS) nemmeno in sede di ricognizione fotografica davanti alla polizia giudiziaria.
Si aggiunge, ancora, che (OMISSIS) non ha mai subito perquisizioni o sequestri e che nessun accertamento e’ stato effettuato in ordine a viaggi effettuati dallo stesso in Olanda e ad Amsterdam.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo D, sotto il profilo della utilizzabilita’ delle conversazioni intercettate.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le conversazioni addotte a fondamento della condanna, e precisamente quelle contrassegnate dai n. 54 e 55 del 9 febbraio 2007, nonostante la mancata corrispondenza tra i riferimenti di decreto, data e numero progressivi e reperti disponibili, semplicisticamente spiegata dal Pubblico Ministero come conseguenza della trasmissione del fascicolo alla Procura di Genova. Invero, questa “confusione”, da un lato, non consente di verificare se le conversazioni siano state intercettate nel rispetto della disciplina di legge, e, dall’altro, evidenzia che le stesse hanno costituito oggetto di captazione nell’ambito di procedimenti diversi. Si precisa, in particolare, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, l’utilizzazione di conversazioni intercettate in procedimenti diversi e’ consentita solo se sussiste collegamento probatorio itra i fatti di reato (si cita, tra le altre, Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018), e che, pero’, nella specie, le attivita’ di captazione hanno avuto origine da una vicenda di possibili intimidazioni in danno del gestore di un night, alla quale era del tutto estraneo il ricorrente, nonche’ priva di qualunque collegamento con reati del tipo di quello attribuito al medesimo.
7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
7.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo O.
Si deduce che la condanna, relativa al delitto di ricettazione di un veicolo, commesso in epoca antecedente e prossima al 5 aprile 2007, e’ viziata, perche’ fondata su un’ipotesi formulata in astratto circa il significato delle conversazioni intercettate, nonostante la plausibilita’ di interpretazioni alternative prospettanti la non conoscenza, da parte del ricorrente, della provenienza da reato del veicolo.
7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare sia la remota datazione dei precedenti penali, l’ultimo dei quali del 2007, sia lo scarso “ritorno economico” del reato.
7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’applicazione della recidiva.
Si deduce che la sentenza non motiva e non si confronta ne’ con la remota datazione dei precedenti penali, l’ultimo dei quali del 2007, ne’ con la modestia del fatto per il quale ha pronunciato condanna.
8. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo L come ricettazione, invece che come furto.
Si deduce che la qualificazione del fatto a carico del ricorrente come delitto di ricettazione, invece che come furto, in ordine ad un’autovettura Porsche, commesso il (OMISSIS), e’ erronea, perche’ potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi che il furto del veicolo, commesso da (OMISSIS) la notte tra il 2 ed il (OMISSIS), sia avvenuto proprio confidando nel contributo agevolatore di (OMISSIS).
9. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
9.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo M.
Si deduce che la condanna, relativa al delitto di tentato incendio dell’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)”, in concorso con (OMISSIS), commesso il (OMISSIS), e’ viziata, perche’ in modo manifestamente illogico e lacunoso la sentenza impugnata ha escluso la causa colposa del fuoco, pure affermata dai Vigili del Fuoco.
9.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla qualificazione del fatto come tentato incendio e non come danneggiamento seguito da incendio.
Si deduce che le fiamme, come accertato dai Vigili del Fuoco, erano di modesta entita’, in quanto sviluppatesi in una sola parte del negozio interessato, e non vi era il rischio di una loro estensione a fabbricati vicini. Si aggiunge che le conversazioni intercettate, in particolare quella del 14 dicembre 2007, evidenziano, eventualmente, la volonta’ di cagionare un danneggiamento, ma non certo un incendio con i requisiti previsti dall’articolo 423 c.p..
9.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione.
Si deduce che la riqualificazione del fatto come danneggiamento seguito da incendio implica l’avvenuto decorso del termine necessario a prescrivere il reato, in quanto pari, per tale fattispecie, a undici anni e quattro mesi.
10. In data 22 febbraio 2021, il difensore di (OMISSIS) ha presentato richiesta di non doversi procedere, quanto meno perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato, ex articolo 150 c.p., allegando copia del certificato di morte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato.
I ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), invece, sono fondati, rispettivamente, il primo, limitatamente ai reati di cui ai capi H) ed N), e, il secondo, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, mentre debbono essere dichiarati inammissibili nel resto.
I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), infine, debbono essere dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ propone censure in parte manifestamente infondate, in parte prive di specificita’ e in parte diverse da quelle consentite.
3. Le censure formulate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso di (OMISSIS), debbono essere esaminate preliminarmente e congiuntamente, siccome attengono tutte alla ricostruzione del fatto storico operata dai giudici di merito.
3.1. In sintesi, il ricorrente contesta che le condotte a lui riferibili siano da qualificare come minatorie deducendo: a) la genericita’ e inattendibilita’ delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, (OMISSIS), sia perche’ in parte significativa rese solo a seguito di contestazioni, sia perche’ in contrasto con il contenuto delle conversazioni intercettate; b) il travisamento del significato delle conversazioni intercettate, in realta’ dialoghi “sereni” privi di contenuti di minaccia; c) il travisamento del significato del colloquio tra (OMISSIS), persona legata al ricorrente, e la vittima, tra l’altro intercorso proprio per iniziativa di quest’ultima.
3.2. La sentenza impugnata ritiene, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di conversazioni intercettate, che (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), abbia realizzato un’articolata attivita’ minatoria diretta ad ottenere da (OMISSIS) una “percentuale” sui proventi conseguiti dallo stesso per la sua attivita’ di porteur in favore del (OMISSIS).
La Corte d’appello premette che non sono emersi elementi idonei a nutrire dubbi in ordine alla attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa.
Si segnala, innanzitutto, che non vi sono elementi per ritenere l’esistenza di intenti calunniatori, sia per la temibilita’ delle persone accusate, le quali si mostravano in stretto coordinamento tra di loro, ed una di esse, precisamente il ricorrente, si dichiarava impedita a rientrare in Italia per le sue pendenze giudiziarie, sia per il contegno tenuto dal dichiarante all’atto della sua deposizione a dibattimento.
Si osserva, poi, che il mancato riconoscimento di (OMISSIS) a dibattimento e’ ampiamente giustificabile, perche’ erano passati ben dieci anni dai fatti e detto imputato da persona vivace ed attiva, la quale si muoveva a bordo di una Smart fiammante, si era trasformato in un infermo trasportato da una carrozza a rotelle. Si aggiunge, in proposito, che il riconoscimento di (OMISSIS), effettuato da (OMISSIS) nella fase delle indagini in fotografia, avvenne nell’immediatezza, dopo l’indicazione del nome del medesimo come ” (OMISSIS)”, e fu confermato anche alla vista dell’immagine offerta dalle telecamere del casino’; inoltre, l’attendibilita’ del riconoscimento trova riscontro nei controlli compiuti dalla polizia, la quale ebbe modo di verificare come la persona recatasi a trovare in albergo (OMISSIS) viaggiava a bordo della Smart in uso ad (OMISSIS), come comprovato anche da intercettazioni ambientali.
Si rappresenta, con riferimento allo svolgimento dei fatti, che il primo contatto, avvenuto il (OMISSIS), e oggetto di immediata denuncia alla polizia, fu costituito da una chiamata effettuata da (OMISSIS) a (OMISSIS), con il telefono di (OMISSIS), nel corso della quale il primo invito’ il secondo ad incontrare il suo “capo, che stava in Francia perche’ non poteva stare qui in Italia”. Si riporta, poi, che, poco dopo, (OMISSIS) si reco’ di persona ad incontrare (OMISSIS) presso l’albergo in cui questi dimorava, gli chiese di corrispondere il due per cento del suo fatturato, gli disse: “qua comandiamo noi napoletani e tu non puoi venire a mangiare nel nostro territorio”, e lo “invito'” a recarsi a (OMISSIS) a conoscere la persona da lui “rappresentata”, precisandogli: “devi andarci, non e’ che puoi scegliere se andarci o meno, devi andarci”; si aggiunge che, in risposta a specifica domanda, (OMISSIS) disse a (OMISSIS) che egli, a differenza degli altri due porteur, doveva pagare la percentuale perche’ aveva un fatturato molto elevato.
Si evidenzia, quindi, che i successivi contatti di (OMISSIS) con i suoi interlocutori furono registrati e furono oggetto di servizi di osservazione della polizia, anche per tranquillizzare il medesimo. La persona offesa, in particolare, ha dichiarato di aver incontrato a (OMISSIS) un certo ” (OMISSIS)”, ossia (OMISSIS), il quale gli aveva detto di essere latitante e di essere stato condannato a quindici anni di carcere “per colpa del casino'”, gli aveva precisato che egli avrebbe “dovuto bussare prima di entrare a Sanremo” e avrebbe dovuto corrispondere una percentuale del 5 % sui clienti napoletani accompagnati da lui e da (OMISSIS), oppure una percentuale del 2 % su tutto il suo giro d’affari, e, con fare intimidatorio, gli aveva osservato: “Ma a chi lo hai detto che veni qua-… lo lo so a chi l’hai detto, me lo devi dire tu”.
Si segnala, in particolare, che dopo questo incontro, vi furono: a) una conversazione registrata nella notte del (OMISSIS), tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso della quale il secondo aveva detto al primo: “So che hai qualche problema con un amico di Napoli. Paga, cosi’ poi ti togli questo pensiero”, suggerendogli tale soluzione anche perche’ aveva “dei bambini”, e poi gli aveva confermato: ” (OMISSIS) e’ quello che comanda qua a Sanremo”; b) una conversazione del pomeriggio del (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nella quale quest’ultimo diceva: “C’ho bisogno di guadagna’, cioe’ di vivere anch’io”; c) un successivo incontro a (OMISSIS) tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso del quale il secondo aveva detto al terzo e in presenza del primo: “tu lo sai il regalino che devi fare”.
Si evidenzia, a questo punto, che l’intervento di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) non e’ spiegabile come forma di “soccorso” a quest’ultimo, sia perche’ il ricorrente non aveva alcun titolo ad entrare nell’affare, sia perche’ (OMISSIS) non ha mai detto di aver formulato proposte a (OMISSIS), pur essendo in buoni rapporti con lo stesso, sia perche’ la richiesta del ricorrente riguarda tutto il fatturato della persona offesa. Si conclude che una ulteriore conferma di questa interpretazione degli accadimenti, puo’ essere desunta dall’ultima conversazione intercettata tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 21 ottobre 2006, nel corso della quale il primo, dopo aver detto al secondo di essere “dove mi hai lasciato”, reso edotto da questo di una “situazione” problematica al casino’, gli precisa: “infatti e’ per questo che ti volevo vedere, per capire un po’ un attimino”; si precisa che i toni evasivi o non particolarmente espliciti si spiegano anche perche’ (OMISSIS) aveva notizia della presentazione della denuncia di (OMISSIS) alla polizia.
3.3. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, in linea con quanto gia’ ritenuto dal primo giudice, risulta immune da censure.
La sentenza impugnata, infatti, a fondamento delle sue conclusioni, riporta analiticamente il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e le esamina in maniera puntuale alla luce di tutte le altre risultanze istruttorie, senza incorrere in vizi logici o giuridici.
Il ricorso non si confronta compiutamente ne’ con il contenuto dettagliato delle precisate dichiarazioni, per come riportate dalla Corte d’appello, limitandosi a contestarne la genericita’, ne’ con il contenuto dei dialoghi intercettati, anch’essi oggetto di puntuale esposizione nella sentenza, e che, per quanto definiti dalla difesa “sereni”, risultano legittimamente interpretabili in prospettiva accusatoria alla luce del contesto di riferimento e dei primi colloqui della persona offesa con (OMISSIS) e con (OMISSIS).
Anche le critiche circa l’individuazione dell’autore dell’iniziativa del colloquio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) la notte del (OMISSIS) sono prive di significato e di concludenza ai fini dell’evidenziazione di un vizio logico, alla luce del contenuto della motivazione esposta dalla Corte d’appello. Occorre considerare, infatti, innanzitutto, che, per come risulta dal testo della sentenza impugnata, il dialogo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) la notte del (OMISSIS) e’ successivo a quello tra il medesimo (OMISSIS) e (OMISSIS) a (OMISSIS), nel corso del quale il ricorrente aveva espressamente e specificamente fatto il nome di (OMISSIS) per precisare la percentuale da versare. Va poi tenuto in conto che, nell’occasione dell’indicato colloquio, (OMISSIS), sempre per come evidenziato dalla Corte d’appello e non puntualmente contestato nel ricorso, aveva invitato l’interlocutore a pagare, perche’ lo stesso aveva “dei bambini” e perche’ ” (OMISSIS) e’ quello che comanda qua a Sanremo”.
4. Le censure formulate nel primo motivo di ricorso di (OMISSIS), riguardano la qualificazione giuridica del fatto, deducendo che lo stesso non e’ qualificabile come tentata estorsione per l’assenza dell’elemento del “danno”, stante la mancata incidenza della condotta sul patrimonio della vittima, ma, al piu’ sulla sua autonomia negoziale e contrattuale.
Va innanzitutto osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la pretesa di pagamento di un compenso non dovuto, avanzata con modalita’ minatorie, integra gli estremi dell’estorsione o della tentata estorsione, in quanto implica sia il profitto ingiusto sia il “danno” per la vittima. In questo senso, emblematiche sono le pronunce che hanno ritenuto configurabile il reato di estorsione in relazione alle condotte: a) del legale di un istituto di patronato che pretenda dagli assistiti, senza averne alcun diritto, una percentuale delle somme ad essi corrisposte, prospettando altrimenti la definitiva perdita degli emolumenti ad essi spettanti (Sez. 2, n. 24851 del 05/05/2009, Leoni, Rv. 244455-01); b) del parcheggiatore abusivo che pretenda un compenso per l’attivita’ di “guardia” non autorizzata di un veicolo (Sez. 2, n. 16030 del 12/02/2020, Collura, Rv. 279227-01, e Sez. 2, n. 15137 del 09/03/2010, Bernabei, Rv, 247034-01); c) dell’autore della richiesta alla persona offesa di “mettersi a posto”, pagando una somma di denaro proporzionale ai compensi spettanti da un appalto (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062-01).
Ne’ questa conclusione e’ messa in discussione perche’ i compensi non dovuti richiesti si riferiscono al futuro svolgimento dell’attivita’ della vittima, e non sono compiutamente determinati nel loro ammontare.
Da un lato, infatti, si e’ precisato piu’ volte che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi (cfr. Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303-01), nonche’ la perdita della possibilita’ di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209-01). Dall’altro, poi, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, integra il delitto di estorsione c.d. contrattuale la condotta che costringe il soggetto passivo a porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, in quanto l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno e’ implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia obbligato al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto piu’ opportuno (cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998-01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364-01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168-01).
Di conseguenza, anche la condotta diretta a costringere la persona offesa ad addivenire ad un accordo avente ad oggetto la corresponsione, da parte della stessa, di compensi non dovuti, commisurati al futuro svolgimento della sua attivita’, integra gli estremi del delitto di estorsione ovvero, se l’accordo non si conclude per causa indipendenti dalla volonta’ dell’agente, del delitto di tentata estorsione.
Nella specie, secondo quanto ricostruito dalla Corte d’appello, l’intimidazione posta in essere dal ricorrente risulta essere stata finalizzata ad ottenere in suo diretto favore una percentuale “parassitaria” sui proventi guadagnati dalla persona offesa nello svolgimento della sua attivita’ di porteur presso il (OMISSIS). Detta condotta, pertanto, era diretta a procurare un costo del tutto indebito per la vittima, e, quindi, un “danno” per quest’ultima, di contenuto peraltro in qualche modo anche determinabile, in considerazione dei ricavi gia’ conseguiti dalla stessa.
In ogni caso, poi, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia avvicinato la persona offesa per “indurla” a stipulare una “societa’” con (OMISSIS), questa condotta, in quanto caratterizzata da un atteggiamento minatorio, sarebbe pienamente riconducibile, in forza dei principi precedentemente richiamati, nella figura della (tentata) estorsione c.d. contrattuale.
5. Le censure formulate nel quinto motivo di ricorso di (OMISSIS), si riferiscono al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della remota datazione dei precedenti processuali, della lontananza del fatto, del corretto comportamento processuale, del mutamento dello stile di vita, e della modesta gravita’ della condotta.
Costituisce insegnamento ampiamente consolidato quello secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ risultare all’uopo sufficiente (cosi’ per tutte, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02, e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).
Nella specie, la sentenza impugnata ha innanzitutto evidenziato che l’imputato ha assicurato una modestissima partecipazione al processo, ed ha reso dichiarazioni “sfrontate”, stigmatizzando la condotta di quanti, come la persona offesa, denunciano quelli come lui per poi ricorrervi nel momento del bisogno. Ha poi sottolineato che il medesimo e’ gravato di numerosi precedenti penali, tra i quali una condanna del 2002 per estorsione per fatti commessi in Sanremo, e di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale, divenuto irrevocabile nel febbraio 2006, ossia pochi mesi prima dei fatti in contestazione.
La Corte d’appello, in questo modo, ha fornito esaustiva e corretta spiegazione delle proprie scelte in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione della pena.
6. Le censure formulate nel sesto motivo di ricorso di (OMISSIS), contestano l’applicazione della recidiva, deducendo che la stessa riguarda fatti molto remoti e non puo’ definirsi reiterata.
La sentenza impugnata, pero’, ha spiegato compiutamente perche’ il fatto in contestazione deve ritenersi espressivo di maggiore riprovevolezza della condotta per la ricaduta nello stesso reato per il quale era stata pronunciata condanna quattro anni prima, evidenziando come le precedenti condotte delittuose siano state evocate dal ricorrente proprio per rafforzare l’efficacia intimidatoria della sua richiesta. Inoltre, non emergono errori con riferimento alla qualificazione della recidiva come reiterata, specifica ed infraquinquennale: risultano, infatti, plurimi e gravi precedenti penali, per fatti realizzati a partire del 1976, ed il reato in contestazione e’ stato commesso meno di cinque anni dalla precedente condanna, anch’essa per fatti di estorsione.
7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza dei fatti di cui ai capi H) ed N), mentre e’ inammissibile nel resto, restando inoltre assorbite le questioni formulate nel settimo motivo e concernenti la determinazione della pena.
8. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, o comunque manifestamente infondate, e in parte anche prive di specificita’, sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano l’affermazione della sussistenza del reato di detenzione e cessione illecita di cui al capo E, o comunque la mancata qualificazione del fatto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
In sintesi, le critiche deducono l’equivocita’ degli elementi di prova, consistiti in pagamenti effettuati tramite il canale della Western Union, ai quali pero’ potrebbe darsi una qualunque causale alternativa lecita, e in conversazioni di dubbio significato, nonche’, comunque, l’assenza di precisi riferimenti in ordine ai quantitativi di droga trattati.
8.1. La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del fatto in ragione del collegamento tra il pagamento della somma di denaro e le conversazioni telefoniche intercettate.
In particolare, la Corte d’appello premette che il fatto e’ stato commesso in concorso dal ricorrente con (OMISSIS), sua convivente all’epoca dei fatti, e con (OMISSIS), giudicati separatamente, nel periodo compreso tra il (OMISSIS). Rappresenta poi che non e’ contestata l’individuazione di (OMISSIS) in ” (OMISSIS)”, e che in una conversazione intercettata il ricorrente e la convivente parlano di ” (OMISSIS)” e di droga indicata in grammi, da tagliare e da allungare, e su cui guadagnare. Aggiunge ancora, che i contatti tra il ricorrente e la convivente ed il precisato (OMISSIS) risultano frequenti, e si caratterizzano per frasi brevissime, in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedono ad ” (OMISSIS)” di consegnare loro, anche piu’ volte nello stesso giorno, uno o piu’ amici, o scarpe, o occhiali. Osserva, quindi, che il riferimento ai guadagni da trarre evidenzia come gli acquisti di droga fossero destinati allo spaccio, e che le continue richieste, ripetute nello stesso giorno con frasi brevissime, sono correttamente interpretabili come finalizzate a procurarsi droga, anche perche’ (OMISSIS) e la convivente non hanno mai nemmeno asserito di gestire attivita’ commerciali pertinenti.
La sentenza di primo grado, oltre ad indicare in modo analitico detti contatti, precisa che l’identificazione di ” (OMISSIS)” come (OMISSIS) e’ avvenuta proprio perche’ ” (OMISSIS)”, nel corso di tali contatti, ha fornito queste generalita’ tramite SMS inviato ad (OMISSIS) per ricevere i pagamenti attraverso il canale Western Union.
8.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate.
Sicuramente immune da vizi e’ la spiegazione offerta dalla Corte d’appello circa la natura dei plurimi rapporti tra il ricorrente, la convivente e (OMISSIS) detto ” (OMISSIS)”, come aventi ad oggetto forniture di stupefacenti, alla luce della conversazione in cui (OMISSIS) e la convivente parlano esplicitamente di ” (OMISSIS)” e di droga indicata in grammi, da tagliare e da allungare, e su cui guadagnare. Invero, le ulteriori, plurime, conversazioni intercettate contengono richieste che, per come descritte, presentano un carattere obiettivamente “anomalo” tanto per modalita’ di formulazione quanto per contenuti, ed e’ pertanto pienamente accettabile una loro interpretazione sulla base del colloquio in cui e’ reso esplicito l’oggetto. Il ricorrente, del resto, ha del tutto omesso di confrontarsi con le valutazioni della sentenza impugnata in ordine alle conversazioni di contenuto “anomalo”, e, nonostante l’obiettiva significativita’ degli elementi a carico, non ha formulato indicazioni di diverso tenore circa l’oggetto degli acquisiti, al fine di ingenerare un ragionevole dubbio in relazione all’inferenza logica effettuata dai giudici di merito.
Immune da vizi, poi, e’ anche la mancata qualificazione del fatto a norma del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5.
Invero, i rapporti tra il ricorrente ed il fornitore ” (OMISSIS)” risultano reiterati, intensi e protratti nell’arco di diversi mesi, tra il (OMISSIS), mentre i pagamenti sono stati effettuati anche a mezzo di operatori finanziari. Non va poi trascurato che, nel medesimo periodo, (OMISSIS) ha trattato cospicue partite di cocaina attraverso altri “canali” di rifornimento, come quella di cui al capo F), acquistata nel maggio 2007, sempre unitamente alla convivente (OMISSIS), e di peso pari a ben 1,160 kg.
9. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano l’affermazione della sussistenza del reato di acquisto e importazione illecita di cocaina di cui al capo F, deducendo l’inconcludenza o la genericita’ degli elementi addotti a carico del medesimo.
9.1. La sentenza impugnata ha ritenuto accertata la responsabilita’ concorsuale di (OMISSIS) nell’acquisto e nell’importazione di kg. 1,160 di cocaina, sequestrata a (OMISSIS) e (OMISSIS) il 5 maggio 2007, mentre trasportavano la droga nella vettura della predetta (OMISSIS), sulla base di conversazioni telefoniche intercettate.
Si rappresenta, innanzitutto, che (OMISSIS) e la sua convivente (OMISSIS) avevano avuto ripetuti contatti con il fornitore (OMISSIS), dimorante in Francia, gia’ nel mese di aprile, e regolavano dei conti economici tra di loro. Si segnala poi che (OMISSIS) e (OMISSIS) si sentono ripetutamente tra loro e con i due corrieri nel pomeriggio del (OMISSIS), prima per assicurarsi della partenza di questi, e poi perche’ allarmati dalla mancanza di notizie provenienti da costoro, fino a quando il ricorrente informa il fornitore dell’avvenuto arresto. Si rileva, inoltre, che, nelle successive conversazioni telefoniche, (OMISSIS): a) parlando con la sorella della convivente, auspica che (OMISSIS) si assuma tutta la responsabilita’ del fatto; b) soprattutto, il 5 giugno, parlando con tale (OMISSIS) di Albenga, si lamenta della scelta di (OMISSIS) sia di un corriere non fidato, sia di usare l’auto di (OMISSIS), perche’ grande era il rischio di un controllo in Italia, e di un suo coinvolgimento, e ribadisce che egli avrebbe preferito affittare una macchina.
9.2. Anche queste conclusioni risultano immuni da vizi.
Ed infatti, risulta del tutto accettabile, e correttamente motivata, la conclusione secondo cui il trasporto di droga fu iniziativa programmata e voluta anche da (OMISSIS). La Corte d’appello, infatti, a fondamento di questa spiegazione, indica significativamente le condotte del ricorrente precedenti, concomitanti e successive al fatto, e precisamente: a) i preesistenti rapporti economici tra (OMISSIS) e il fornitore (OMISSIS), tra l’altro rilevati nel precedente mese di aprile, e per i quali non risulta alcuna causa lecita; b) i continui contatti tra il ricorrente ed il medesimo fornitore il giorno del sequestro, da prima dell’inizio del trasporto e per tutto il corso dell’operazione fino alla conoscenza dell’avvenuto arresto dei corrieri; c) lo sfogo postumo di (OMISSIS) circa la scelta del fornitore di usare l’auto della convivente, e non, invece, come egli avrebbe preferito, di noleggiare un veicolo da terzi.
Si puo’ aggiungere che la conclusione su tale vicenda e’ coerente anche con le altre risultanze istruttorie, e in particolare di quelle relative al capo E, che evidenziano come il ricorrente, sempre in concorso con la convivente, e proprio nello stesso periodo, acquistasse ulteriore droga proveniente ancora dalla Francia.
10. Fondate, invece, sono le censure formulate nel terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano l’affermazione della sussistenza del reato di acquisto di cocaina di cui al capo H, deducendo l’inattendibilita’ dell’unica fonte di prova, costituita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, in relazione alle quali non sono stati evidenziati nemmeno i necessari riscontri ex articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4.
10.1. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ del ricorrente in ordine all’acquisto di 500 grammi di cocaina da un emissario della famiglia (OMISSIS) di Genova al prezzo di 18.000,00 Euro, effettuato presso il locale “(OMISSIS)” di Sanremo il (OMISSIS), sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS).
La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che le dichiarazioni di (OMISSIS) sono articolate, perche’ spiegano l’antefatto, costituito da un incontro nel corso del quale fu preso l’accordo per la fornitura della droga, e descrivono analiticamente le fasi della consegna, originariamente programmata presso il locale “(OMISSIS)”, e poi effettuata la stessa sera del (OMISSIS) presso il locale “(OMISSIS)”, perche’ presso il locale “(OMISSIS)” era stato notato l’ispettore di polizia (OMISSIS).
10.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono viziate perche’ non viene indicato alcun elemento di riscontro rilevante a norma dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4.
Ed infatti, sebbene il racconto del collaboratore di giustizia appaia articolato e non inficiato da contraddizioni interne o da contrasto con elementi esterni obiettivamente rilevabili, deve tenersi conto della posizione processuale del medesimo dichiarante quale imputato di reato connesso o probatoriamente collegato. Invero, le dichiarazioni provenienti da persona che sia sussumibile in tale figura processuale, per essere poste a base dell’affermazione di responsabilita’ dell’accusato, necessitano, a norma dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, di essere supportate da elementi esterni al racconto che ne confermino l’attendibilita’.
Questi elementi “esterni” debbono essere idonei a collegare l’accusato al reato. Come insegna l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, infatti, ai fini dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, il riscontro alla chiamata in correita’ puo’ dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (cfr., tra le tantissime, (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151-01, nonche’ Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01).
In proposito, la sentenza nulla evidenzia, posto che non e’ idoneo a costituire riscontro c.d. “estrinseco” la sola circostanza dell’incontro, la sera del fatto, di (OMISSIS) e di altre persone con l’ispettore (OMISSIS) nel locale “(OMISSIS)”: si tratta, infatti, di elemento che nulla indica circa le ragioni dell’incontro tra il ricorrente ed i suoi interlocutori, ne’ di disponibilita’ di droga da parte di detti soggetti. La circostanza appena indicata, eventualmente, avrebbe potuto avere un significato piu’ preciso in considerazione del contatto telefonico tra (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui parla la sentenza di primo grado, ma tale colloquio risulta riferito dal Tribunale al 19 settembre 2006, ossia ad una data successiva di oltre un mese rispetto all’incontro presso il “(OMISSIS)” e poi presso il “(OMISSIS)”, e costituisce elemento non ripreso in alcun modo dalla Corte d’appello.
11. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano la mancata qualificazione del fatto di acquisto e detenzione illecita di cocaina di cui al capo I a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, deducendo l’assenza di elementi dai quali desumere l’entita’ dei quantitativi di droga trattati e l’avvenuta ridefinizione della vicenda in termini di lieve entita’ a vantaggio del concorrente (OMISSIS).
11.1. La sentenza impugnata pone a base delle sue conclusioni le conversazioni telefoniche intercettate ed il sequestro di 10 grammi di cocaina a carico del concorrente (OMISSIS).
La Corte d’appello premette che, per il fatto in relazione al quale e’ stata sequestrata la droga, (OMISSIS) e’ gia’ stato condannato in altro processo, e che costui aveva ricevuto la sostanza stupefacente da (OMISSIS). Osserva, poi, che: a) questo episodio, avvenuto il (OMISSIS), era stato preceduto, nei mesi precedenti, da diversi, significativi, contatti telefonici tra (OMISSIS) ed il fornitore (OMISSIS) Ed Dahir, posto che in uno di essi il primo si lamenta espressamente della mancanza di 5 grammi, ed in altri entrambi parlano esplicitamente di cocaina e di prezzi; b) la cessione di droga del (OMISSIS) era stata dapprima preceduta, nel pomeriggio di quel medesimo giorno, da telefonate di (OMISSIS) a (OMISSIS), per sincerarsi della disponibilita’ di 1.000/1.100 Euro da parte di quest’ultimo, e poi di (OMISSIS) a (OMISSIS), per confermare al fornitore di poter pagare, quindi accompagnata da una telefonata congiunta di (OMISSIS) e (OMISSIS) ad (OMISSIS) dal telefono dell’extra-comunitario, infine seguita da una telefonata della moglie di (OMISSIS) ad (OMISSIS) per comunicargli dell’avvenuto arresto del marito; c) occorre distinguere tra le condotte riferite a (OMISSIS), circoscritte ai giorni dal 18 agosto al 22 agosto 2007, e realizzate a supporto di (OMISSIS) in quel periodo ricoverato in ospedale, e le condotte riferite a quest’ultimo, le quali si protraggono dal 18 maggio 2007 al settembre 2007.
11.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate.
Invero, fermo restando che non si discute sul contenuto illecito delle transazioni, legittima e’ la valorizzazione del profilo temporale delle transazioni. In effetti, il dato quantitativo delle singole cessioni, in se’ non esiguo, posto che in una occasione si lamenta la mancanza di cinque grammi, e in occasione dell’arresto si tratta di dieci grammi pagati 1.000/1.100 Euro, puo’ essere legittimamente apprezzato anche alla luce del numero delle operazioni, protrattesi nell’arco di quattro mesi e caratterizzate da notevole frequenza, come evidenziato dalla sentenza impugnata, anche attraverso il puntuale richiamo alla sentenza di primo grado.
Ancora, il riferimento al riconoscimento della lieve entita’ del fatto a vantaggio di (OMISSIS) non e’ congruo o comunque decisivo.
Innanzitutto, infatti, la Corte d’appello ha cura di precisare che occorre distinguere il periodo in cui quest’ultimo risulta essere stato coinvolto nelle attivita’ illecite, pari a soli quattro giorni, a differenza di quello relativo ad (OMISSIS), protrattosi invece per quattro mesi. In secondo luogo, poi, va rilevato che, per l’acquisto dei 10 grammi di cocaina del (OMISSIS), (OMISSIS) e’ stato condannato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1.
Non va trascurato, da ultimo, che il flusso complessivo di cocaina trattato da (OMISSIS) nel corso del 2007 e’ stato notevole: in particolare, questi, come gia’ evidenziato in precedenza, nell’esaminare il secondo motivo del suo ricorso, e’ stato ritenuto responsabile per l’importazione di 1,160 kg. di cocaina, acquistati proprio da (OMISSIS) nel maggio 2007.
12. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure enunciate nel quinto motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano la ritenuta sussistenza del fatto, o comunque la qualificazione dello stesso come tentato incendio invece che come danneggiamento seguito da incendio, deducendo, in particolare, che gli elementi acquisiti sono inidonei a fornire certezze circa l’origine del fuoco, e, comunque, a dimostrare che questo potesse avere le caratteristiche di un incendio.
12.1. Per rispondere a queste censure, occorre innanzitutto rendere alcune precisazioni in ordine al reato di tentato incendio doloso.
Secondo ripetute decisioni di legittimita’, non recentissime ma mai contrastate, deve ritenersi configurabile il tentativo di incendio, a norma degli articoli 56 e 423 c.p. (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofra’, Rv. 255643-01, e Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, Rossetti Busa, Rv. 242794-01).
Si e’ inoltre precisato che integra il delitto di incendio tentato l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, si’ da porre in pericolo l’incolumita’ di un numero indeterminato di persone (cosi’ Sez. 1, n. 4417 del 2009, cit., nonche’ Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, Canziani, Rv. 165222-01).
Ancora, una decisione ha persuasivamente puntualizzato che, siccome l’elemento psicologico nel delitto di cui all’articolo 423 c.p. e’ il dolo generico, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalita’ si associa la coscienza e volonta’ di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’articolo 423 c.p., e’ applicabile la detta norma, e non l’articolo 424, che prevede l’incendio come evento che esula dall’intenzione dell’agente, e che tale distinzione e’ applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l’incendio rientri, come evento, nella proiezione della volonta’ dell’agente (cosi’ Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01).
12.2. La sentenza impugnata ha ravvisato la configurabilita’ del tentativo di incendio sulla base dei rilievi obiettivi sul luogo del fatto, delle dichiarazioni delle persone intervenute, e delle conversazioni intercettate.
La Corte d’appello premette che il fuoco e’ stato appiccato il (OMISSIS) all’esercizio commerciale di (OMISSIS), fratellastro di (OMISSIS).
Osserva, poi, quanto all’individuazione della causa del “fuoco”, che: a) i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dapprima buoni, si erano deteriorati nel corso del tempo, come dimostrato, ad esempio, da parole pronunciate da quest’ultimo in una conversazione intercettata del 28 agosto 2007; b) la notte del (OMISSIS), subito dopo l’incendio, (OMISSIS), parlando in una telefonata oggetto di intercettazioni con (OMISSIS), aveva fatto plurimi riferimenti all’incendio appena provocato e a danni ancora piu’ ingenti da cagionare “la prossima volta”; c) la tesi dell’incendio appiccato dall’esterno aveva trovato ulteriore conferma sia nell’effrazione della vetrina e nel rinvenimento di frammenti di vetro all’interno del locale, sia nella testimonianza di una donna, la quale aveva detto di aver sentito un boato e visto un uomo fuggire dalla zona del negozio.
Evidenzia, quindi, quanto all’entita’ del “fuoco”, che: a) il pericolo di propagazione delle fiamme era stato concreto perche’ sopra il negozio vi era un alloggio privato; b) la volonta’ di cagionare un incendio e’ desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate; c) i danni sono stati contenuti per cause indipendenti dalla volonta’ dei rei, perche’ l’intervento dei Vigili del Fuoco e’ stato rapidissimo, in quanto la chiamata per il soccorso e’ stata effettuata alle ore 1,24 e l’arrivo in loco dei precisati operatori e’ avvenuto alle ore 1,27.
12.3. In considerazione della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e dei principi giuridici applicabili, le conclusioni circa la sussistenza del reato di tentato incendio e la riferibilita’ dello stesso ad (OMISSIS) sono incensurabili.
Per quanto riguarda l’ascrivibilita’ del fatto ad (OMISSIS) (e a (OMISSIS)), la sentenza impugnata giustifica analiticamente e con motivazione immune da censure le proprie conclusioni, richiamando plurimi e convergenti elementi di prova, e spiegando in modo accettabile la non condivisibilita’ della prima valutazione dei Vigili del Fuoco, i quali avevano parlato di evento accidentale nell’immediatezza dell’intervento e senza disporre di tutti gli elementi di prova poi successivamente acquisiti al compendio processuale.
Per quanto attiene alla qualificazione del fatto come tentato incendio, occorre muovere dai principi precedentemente evidenziati, secondo cui e’ configurabile il tentativo di incendio nel caso di fuoco domato sul nascere laddove vi sia pericolo concreto del divampare delle fiamme in vaste proporzioni con pericolo per l’incolumita’ di un numero indeterminato di persone, e cio’ anche quando detto fuoco sia stato appiccato con l’intento di danneggiare, se la sua estesa diffusivita’ rientri, come evento, nella proiezione della volonta’ dell’agente.
Va quindi osservato che la sentenza impugnata, con valutazione immune da censure, ritiene provato che gli imputati agirono con la volonta’ di cagionare un incendio, che il fuoco appiccato era obiettivamente e significativamente pericoloso per la pubblica incolumita’, e che gravi danni furono evitati per l’estrema rapidita’ dell’intervento dei Vigili del Fuoco.
Di conseguenza, risulta corretta la conclusione secondo cui (OMISSIS) e’ responsabile del delitto di tentato incendio.
13. Fondate, poi, sono le censure formulate nel sesto motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano l’affermazione della sussistenza del reato di ricettazione di un fucile a pompa di cui al capo N, deducendo l’inidoneita’ degli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata a riferire la disponibilita’ dell’arma al ricorrente.
13.1. La Corte d’appello ha fondato l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), sul luogo del rinvenimento dell’arma e sul contenuto di una conversazione intercettata.
Precisamente, si osserva che: a) (OMISSIS) ha dichiarato di aver visto il fucile a pompa nelle mani di (OMISSIS), anche mentre girava per Sanremo, e ha fatto trovare l’arma in un terreno immediatamente adiacente al giardino della casa di (OMISSIS); b) in una conversazione telefonica intercettata del 4 ottobre 2006, (OMISSIS) parlando con (OMISSIS) ha accennato “a quella cosa che sta dentro la terra” e si e’ mostrato preoccupata della presenza sulla stessa delle sue impronte.
13.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono viziate perche’ non viene indicato alcun elemento che consente di riferire l’acquisto, la ricezione o l’occultamento dell’arma anche ad (OMISSIS).
Ed infatti, secondo quanto esposto dalla stessa Corte d’appello: a) il collaboratore di giustizia (OMISSIS) ha riferito la disponibilita’ anche materiale del fucile a (OMISSIS), non ad (OMISSIS); b) nella conversazione telefonica intercettata e’ (OMISSIS), non (OMISSIS), ad esprimere la preoccupazione circa la possibile scoperta dell’arma e la presenza su di essa delle proprie impronte; c) l’arma e’ stata rinvenuta in un terreno vicino al giardino di (OMISSIS), ma non indicato come nella disponibilita’ del medesimo.
Ora tutti questi elementi, se sono idonei a dimostrare che (OMISSIS) era a conoscenza della disponibilita’ del fucile da parte di (OMISSIS) e del luogo in cui lo stesso era nascosto, non sono univocamente indicativi del fatto che il ricorrente, anche a titolo di concorso, abbia mai acquistato, ricevuto od occultato detta arma, o si sia intromesso nel farla acquistare, ricevere od occultare. Altro, infatti, e’ vedere un’arma nelle mani di un “sodale” o conoscere dove la stessa sia nascosta, altro invece e’ concorrere nell’acquistarla, riceverla od occultarla.
14. Assorbite dal contenuto delle precedenti statuizioni, infine, sono le censure dedotte nel settimo motivo del ricorso di (OMISSIS), e che attengono alla violazione del principio del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena.
Le censure in questione, che pure pongono questioni serie, come rilevato dal Procuratore generale in udienza, non possono essere affrontate in questa sede, in ragione dell’annullamento con rinvio disposto per due dei reati per i quali e’ stata pronunciata condanna.
Invero, la valutazione del rispetto delle regole di cui all’articolo 597 c.p. potra’ essere compiutamente apprezzata solo allorche’ si procedera’ ad una completa rideterminazione della pena per tutti i reati.
15. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, mentre e’ inammissibile nel resto.
16. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, o comunque prive di specificita’, sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali contestano la qualificazione del fatto di cui al capo B) come tentata estorsione, deducendo, un particolare, che non e’ indicata la correlazione tra l’aggressione fisica realizzata dallo stesso in danno della persona offesa e lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, e che le frasi pronunciate dal ricorrente sono prive di concludenza in proposito.
La sentenza impugnata ha concluso che (OMISSIS) ed altra persona si presentarono nell’albergo in cui si trovava (OMISSIS), porteur presso il (OMISSIS), chiesero del denaro, dicendo che avevano pagato per degli errori fatti, che erano usciti dal carcere, e che dovevano guadagnare anche loro, e, poi, allorche’ (OMISSIS) si alzo’, lo colpirono con un pugno, procurandogli una ferita sul volto e la tumefazione di un occhio, gli misero un coltello alla gola, e gli dissero che lui, (OMISSIS) e (OMISSIS) dovevano pagare.
La Corte d’appello fonda questa conclusione innanzitutto sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche sulla deposizione di una dipendente dell’albergo in cui si svolsero i fatti, sul certificato del pronto soccorso in ordine alle lesioni riscontrate e sulle dichiarazioni dell’ispettore di polizia (OMISSIS). La Corte d’appello aggiunge che l’imputato non ha nemmeno negato di aver effettuato l’aggressione, e che il significato estorsivo della condotta e’ desumibile dalle parole dallo stesso pronunciate.
L’esito cui perviene la Corte d’appello e’ correttamente motivato. Ed infatti, premesso che la commissione della condotta di violenza e minaccia da parte dell’imputato non e’ in alcun modo contestata, la direzione della stessa, siccome finalizzata ad ottenere indebite dazioni di denaro da parte della persona offesa, risulta chiaramente esplicitata nel racconto di quest’ultima, cosi’ come riportato dalla sentenza impugnata. Inoltre, non vi sono, ne’ sono allegati, elementi per ritenere che le dichiarazioni della persona offesa sul punto siano inattendibili, mentre la tesi difensiva secondo cui le frasi pronunciate dall’imputato avrebbero semplicemente carattere di “autocelebrazione” e di “narcisismo criminale” costituisce mera proposta di lettura alternativa delle risultanze istruttorie, peraltro non compiutamente collegata all’insieme delle parole che la vittima ha dichiarato di aver sentito.
17. Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), le quali criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, la remota datazione dei precedenti penali e la positiva valutazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova del 2016 in ordine alla cessazione della pericolosita’ sociale del ricorrente.
17.1. Si e’ gia’ detto, in precedenza al § 5., che, secondo l’insegnamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ risultare all’uopo sufficiente (cosi’ per tutte, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02, e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).
Cio’, tuttavia, non esime il giudice di merito dal motivare congruamente in ordine a fatti addotti dalla difesa, obiettivamente rilevabili e significativi ai fini della concedibilita’ del beneficio di cui all’articolo 62-bis c.p..
17.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche da un lato richiamando i numerosi e gravi precedenti penali, e dall’altro ritenendo irrilevanti la condotta dell’imputato successiva al reato e la dichiarazione della cessazione di pericolosita’.
La Corte d’appello, in proposito, precisamente, ha osservato: “deve essere considerato che il lungo periodo di cura cui l’imputato si era sottoposto e che la difesa riferisce per fondare la premialita’ ha gia’ trovato riconoscimento nel citato provvedimento del tribunale di sorveglianza che ha dichiarato cessata la pericolosita’ sociale e ha cosi’ posto fine ad una condizione giuridica dell’imputato laddove per la concessione delle generiche occorre poter vantare dei fatti e comportamenti concreti che si distinguono in positivo (…)”. In altri termini, il Giudice di secondo grado ha negato che il comportamento positivamente protratto dall’imputato per numerosi anni dopo il delitto non integri un fatto o comportamento concreto positivamente valutabile.
17.3. L’argomentazione della sentenza impugnata appena esposta e’ viziata. Invero, l’articolo 133 c.p., comma 2, n. 3, attribuisce specifico rilievo alla “condotta (…) susseguente al reato”, e, nella specie, la condotta rispettosa dei precetti della legge penale risulta essersi protratta per numerosi anni dal fatto fino alla sentenza di primo grado, ed ha anche determinato, poco prima della pronuncia di questa, l’adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione di pericolosita’ sociale.
E’ percio’ erronea l’affermazione secondo cui il comportamento positivamente protratto dall’imputato per numerosi anni dopo il delitto non integra un fatto o comportamento concreto positivamente valutabile.
Di conseguenza, risulta doveroso, da parte del giudice di merito, un preciso confronto con detto elemento, obiettivamente rilevante, prima di, eventualmente, dichiararlo recessiva rispetto ad altri elementi, come i precedenti penali, anch’essi rilevanti, ma in senso opposto, ai fini della determinazione del beneficio di cui all’articolo 62-bis c.p..
18. Inammissibili, perche’ diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel terzo motivo di ricorso di (OMISSIS), le quali contestano l’applicazione della recidiva, deducendo che la mancata considerazione della remota datazione dei precedenti penali e della dichiarazione della cessazione della pericolosita’ sociale del ricorrente.
La sentenza impugnata ha spiegato compiutamente perche’ il fatto in contestazione deve ritenersi espressivo di maggiore riprovevolezza della condotta, evidenziando che la stessa, proprio come manifestato dalle sue modalita’ di realizzazione, ha trovato un “humus fertile dato dal precedente delitto che si e’ posto quindi come facilitatore dell’attuazione e significativo rafforzatore della volonta’ di commettere il delitto per cui si procede (…)”.
Questa valutazione deve ritenersi sicuramente corretta e congrua, specie se si considera che la richiesta estorsiva e’ stata fatta dal ricorrente proprio evocando espressamente i propri precedenti criminali.
Ne’ la valutazione della sussistenza della recidiva si pone in contrasto con l’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, in giurisprudenza si e’ condivisibilmente precisato che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, e’ compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01), e che, in particolare, alcuni elementi di giudizio possono avere carattere assorbente rispetto ai precedenti penali, al punto da render compatibili le attenuanti generiche con la piu’ grave ipotesi di recidiva (cosi’ Sez. 2, n. 1504 del 26/10/1965, dep. 1966, Calderoni, Rv, 100483-01).
19. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ propone censure in parte manifestamente infondate, e in parte diverse da quelle consentite.
19.1. Le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente, perche’ attengono all’utilizzabilita’ delle intercettazioni poste a base dell’affermazione di responsabilita’, sono manifestamente infondate.
Le doglianze contestano che le conversazioni poste a base della pronuncia di condanna sarebbero inutilizzabili perche’ provenienti da un diverso procedimento.
Ora, da un lato, la sentenza impugnata spiega analiticamente perche’ le conversazioni in questione sono state intercettate proprio nel procedimento in esame, e chiarisce che il cambio del numero del decreto dispositivo delle intercettazioni e’ avvenuto solo perche’ il fascicolo, dopo le prime indagini avviate dalla Procura di Imperia, era stato trasmesso alla Procura di Genova, per poi ritornare ad Imperia.
Dall’altro, poi, e in ogni caso, il reato per cui si procede, quello di cui al cit. D.P.R., articolo 73, comma 1, e’ reato per il quale e’ obbligatorio l’arresto in flagranza, e, quindi, si applica la disciplina di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 1. Questa disposizione, infatti, ha sempre previsto espressamente l’utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi dai quali queste sono state disposte, qualora “risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza”.
19.2. Le censure esposte nel primo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza del reato di importazione di cocaina in due occasioni di cui al capo D), sono diverse da quelle consentite.
Le doglianze, precisamente, deducono che le voci intercettate non sono attribuibili con sicurezza a (OMISSIS), anche perche’ nell’auto al cui interno le captazioni sono avvenute erano presenti ben quattro persone, che, comunque, le frasi attribuite allo stesso non sono attendibili, in quanto il medesimo era affetto da “psicosi paranoide in soggetto con dipendenza da cocaina”, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) sono generiche, e che non sono stati effettuati sequestri o perquisizioni a carico del ricorrente.
La sentenza impugnata, a fondamento delle sue conclusioni, richiama innanzitutto le conversazioni intercettate di cui da’ ampiamente conto la sentenza di primo grado. Dalla lettura delle due decisioni di merito, si evince che: a) in una conversazione del 9 febbraio 2007, (OMISSIS) dice a (OMISSIS), con parole chiare ed univoche, di aver effettuato due viaggi da Amsterdam, portando prima 1.200 grammi di droga e poi 900 grammi di droga, e di non essere stato ancora pagato a fronte di un prezzo pattuito pari a 2.000 Euro per ogni mezzo kg. di sostanza stupefacente; b) in una successiva conversazione del medesimo febbraio 2007, (OMISSIS) invita (OMISSIS) a farsi avanti nel pretendere quanto dovuto da tale (OMISSIS) (poi identificato in (OMISSIS)) “per non restare fregati”; c) in numerose conversazioni dal 7 febbraio 2007 al 29 maggio 2007, (OMISSIS) chiede ad (OMISSIS) di aiutarlo a recuperare il dovuto da (OMISSIS) e (OMISSIS); d) da altre conversazioni emerge come (OMISSIS) abbia picchiato e minacciato con una pistola (OMISSIS) e sollecitato telefonicamente al pagamento del dovuto (OMISSIS). Nessun riferimento e’ fatto, invece, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), se non nella parte in cui questo indica che (OMISSIS) riforniva di cocaina (OMISSIS).
La Corte d’appello precisa che le frasi pronunciate da (OMISSIS) ed oggetto di intercettazione tra presenti sono attendibili, anche se il medesimo, al momento del fatto, era affetto da “psicosi paranoide in soggetto con dipendenza da cocaina”. Osserva, precisamente, che l’indicata infermita’, se ha dato luogo al riconoscimento del vizio parziale di mente, non ha impedito al ricorrente di avere una esatta percezione della realta’, come dimostra in modo chiaro il senso compiuto ed articolato delle frasi pronunciate ed intercettate, in parte anche trascritte. Aggiunge, inoltre, che la mancata effettuazione di perquisizioni o sequestri puo’ essere benissimo la conseguenza di una scelta investigativa, per il ruolo di corriere svolto dal ricorrente, e per la chiarezza delle sue affermazioni auto- ed etero-accusatorie.
Le conclusioni indicate sono correttamente motivate. Del resto, alle gia’ esaustive ed accettabili considerazioni esposte nella sentenza impugnata, puo’ aggiungersi che la valutazione in ordine alla coerenza, congruenza e rispondenza alla realta’ delle parole captate a (OMISSIS) trova ulteriore conferma nel quadro di insieme delle risultanze istruttorie riportate analiticamente dalla sentenza di primo grado. In particolare, da un lato i colloqui tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai fatti in contestazione sono ripetuti.
Dall’altro, i comportamenti di (OMISSIS), indipendentemente dalla responsabilita’ dello stesso per le importazioni di droga ascritte a (OMISSIS), si pongono come una puntuale conseguenza rispetto alle affermazioni di quest’ultimo circa il mancato pagamento delle partite di droga.
20. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ propone censure in parte diverse da quelle consentite e in parte prive di specificita’.
20.1. Le censure formulate nel primo motivo di ricorso, che contestano l’affermazione di responsabilita’ per il reato di ricettazione di cui al capo O, deducendo il fraintendimento delle conversazioni intercettate e la plausibilita’ di interpretazioni alternative delle stesse, sono diverse da quelle consentite, se non prive di specificita’.
La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla base di conversazioni intercettate e di attivita’ di polizia giudiziaria. La Corte d’appello, precisamente, rappresenta che: a) il veicolo oggetto di ricettazione, un quadriciclo Quad Aeora mod. Cobra – Revo, dopo essere stato rubato presso una concessionaria, era sfuggita ad una perquisizione effettuata nell’officina del fratello del ricorrente, e viene ceduto da quest’ultimo a tale Peirano; b) la polizia, acquisita la notizia, attivava un servizio di appostamento e notava, in data 5 aprile 2007, il ricorrente trasportare, unitamente ad altra persona, il quadriciclo Quad a bordo di un’Ape fino a casa di Peirano, per lasciarlo nell’immediata prossimita’ di questa; c) nelle successive conversazioni intercettate, il ricorrente e (OMISSIS) discutevano della necessita’ di specifici lavori sul quadriciclo e, in data 7 aprile 2007, il primo chiedeva al secondo la somma di 300 o 400 Euro per cedergli il veicolo; d) in data 14 aprile 2007, il quadriciclo veniva sequestrato a (OMISSIS).
Indicando gli elementi sopra riassunti, la sentenza impugnata ha esposto in modo compiuto ed incensurabile, sulla base di criteri accettabili, le ragioni del proprio giudizio in ordine alla responsabilita’ del ricorrente. Le critiche esposte nel ricorso, inoltre, non solo non specificano quale sia la ragionevole interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate, ma non si confrontano compiutamente nemmeno con importanti elementi istruttori: non va trascurato, in particolare, che le doglianze non forniscono puntuali indicazioni in ordine al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 5 aprile 2007, il quale aveva consentito di appurare come il trasporto del quadriciclo fosse stato effettuato personalmente dal ricorrente fino alle immediate adiacenze dell’abitazione di (OMISSIS), luogo in cui il veicolo fu poi trovato.
20.2. Le censure esposte nel secondo motivo di ricorso, che criticano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la lontananza dei precedenti penali e lo scarso vantaggio economico tratto dal reato, sono prive di specificita’.
Le stesse, infatti, non si confrontano con l’elemento, evidenziato dalla Corte d’appello, costituito dalla pluralita’ di precedenti penali di cui l’imputato era gia’ gravato al momento del fatto.
20.3. Le censure enunciate nel terzo motivo, che “attaccano” l’applicazione della recidiva, per le stesse ragioni indicate nel motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, sono anch’esse prive di specificita’.
Le doglianze in discorso, infatti, non considerano che la Corte d’appello ha poggiato la sua conclusione – secondo cui i precedenti delitti hanno costituito la base per l’attuazione ed il rafforzamento del proposito criminoso – sul dato delle modalita’ organizzative del delitto. E, in effetti, non risulta certo incongruo considerare, come dimostrativo del radicamento dell’inclinazione delinquenziale per effetto della commissione di precedenti delitti, il compimento di un’attivita’ di programmazione, realizzazione ed esecuzione della vendita del veicolo ricettato, con trattative svolte nell’arco di piu’ giorni, senza alcuna remora nonostante la perquisizione subita.
21. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ propone censure diverse da quelle consentite, laddove ipotizza che il reato di cui al capo L sarebbe da qualificare come furto e non come ricettazione, deducendo che le condotte del ricorrente potrebbero essere lette come contributo agevolatore del reato di cui all’articolo 624 c.p..
La sentenza impugnata, invero, evidenzia che non vi e’ nessun elemento per ritenere che l’imputato abbia concorso nel furto della Porsche, materialmente effettuato ad Imperia da (OMISSIS), e che la difesa dell’imputato nulla ha addotto di specifico, limitandosi a segnalare che (OMISSIS) aspettava l’autore del furto a Capua per andare insieme dal ricettatore.
La deduzione secondo cui le condotte del ricorrente potrebbero essere ragionevolmente lette come manifestazione di un contributo agevolatore del reato di furto e’ meramente assertiva e si limita a proporre una interpretazione alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimita’.
22. Nei confronti di (OMISSIS), infine, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato.
Le censure formulate nel ricorso di (OMISSIS) contestano l’affermazione di responsabilita’ del medesimo per il reato di tentato incendio di cui al capo M, in concorso con (OMISSIS), deducendo lacune logiche nella ricostruzione del fatto, e vizi giuridici nella qualificazione di questo come tentato incendio invece che come danneggiamento seguito da incendio.
Si tratta di censure corrispondenti a quelle enunciate nel ricorso del coimputato (OMISSIS), e ritenute inammissibili per le ragioni indicate in precedenza ai §§ 12, 12.1, 12.2 e 12.3.
Di conseguenza, non vi e’ spazio per una pronuncia piu’ favorevole al ricorrente di quella dell’annullamento senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato.
23. In conclusione, i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) debbono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Nei confronti di (OMISSIS), invece, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato.
Nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi H) ed N) con riguardo al primo, e limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con riguardo al secondo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, ferma restando l’inammissibilita’, nel resto, di tali due ricorsi.
Il Giudice del rinvio procedera’ a nuovo giudizio per accertare: a) se sussista
o non sussista il reato di cui al capo H), ascritto a (OMISSIS), in particolare verificando la esistenza, o la insussistenza di elementi di riscontro estrinseco alle dichiarazioni di (OMISSIS); b) se il reato di cui al capo N) sia o non sia addebitabile a (OMISSIS), sulla base di elementi evidenzianti non solo la sua conoscenza del nascondiglio in cui era occultato il fucile, ma anche il suo eventuale concorso nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento di detta arma,
o la sua intromissione nel far acquistare, ricevere od occultare la stessa; c) se siano concedibili o meno le circostanze attenuanti generiche a (OMISSIS), in considerazione della protrazione di una condotta rispettosa dei precetti della legge penale per numerosi anni dal fatto fino alla sentenza di primo grado, e dell’attitudine di tale comportamento a determinare, poco prima di tale pronuncia, l’adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione di pericolosita’ sociale.
Infine, per tutti i reati diversi da quelli di cui al capo H) e di cui al capo N) e per i quali sono stati presentati i ricorsi, deve procedersi a dichiarazione di irrevocabilita’ della affermazione di responsabilita’ penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), perche’ il reato e’ estinto per morte dell’imputato.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai capi H) ed N) e nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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