Tassate al pari del TFR le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione per il licenziamento illegittimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 3 maggio 2019, n. 11634.

La massima estrapolata:

Sono tassate al pari del TFR le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione per il licenziamento illegittimo

Sentenza 3 maggio 2019, n. 11634

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. GHITTI Italo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2468/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma e con lo stesso elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 286/37/11, pronunciata il 21/11/2011 e depositata il 29/11/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2019 dal Consigliere Italo Mario Ghitti;
Uditi gli Avv. (OMISSIS) per la ricorrente e Avv. (OMISSIS), su delega dell’Avv. (OMISSIS) che ha presentato memoria;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:
In data 23/01/2007 il Concessionario della riscossione per la Provincia di Roma notificava a (OMISSIS) la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 12.177,26 a titolo di IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell’anno 2002, a seguito di controllo automatizzato eseguito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36.
Avverso la cartella indicata, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Roma lamentando l’erronea liquidazione operata dall’Ufficio sulla somma percepita dal proprio datore del lavoro in sede di conciliazione giudiziale: (OMISSIS) infatti precisava di aver impugnato il licenziamento operato dal proprio datore di lavoro (OMISSIS) S.p.a. e che, a fronte alla rinuncia a proseguire la lite, stipulava con la societa’ un accordo transattivo ricevendo un compenso lordo di Euro 126.531,00. Il contribuente contestava la riliquidazione dell’imposta operata dall’Ufficio, in quanto calcolata in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto alla percezione, quindi applicando il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 19 (TUIR), invece dell’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto dello stesso contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui e’ sorto il diritto alla percezione, ai sensi del TUIR, articolo 21; avanti alla CTP si costituiva in giudizio (OMISSIS) S.p.a., mentre non si costituivano l’Agenzia delle Entrate ne’ il Concessionario della riscossione.
Con sentenza depositata il 16/6/2009, la CTP adita accoglieva il ricorso del contribuente, considerando errata la liquidazione operata dall’Ufficio sulla somma corrisposta al contribuente e ritenendo che andasse calcolata con riferimento al biennio 2000-2001 ai sensi del TUIR, articolo 21.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello lamentando la violazione del TUIR, articoli 17 e 19; si costituiva anche (OMISSIS), il quale, ribadiva quanto sostenuto nel giudizio di primo grado.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello dell’Ufficio, condannandolo anche alle spese di giudizio, ritenendo errata la liquidazione dell’imposta come riportata nella cartella di pagamento in quanto “l’importo tassato non si riferisce a trattamento di fine rapporto, ma a somme dovute a titolo di transazione derivante da verbale di conciliazione e quindi assoggettate al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 21”.
Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione adducendo un unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17, comma 1, lettera a), e articolo 19, comma 1, secondo periodo, TUIR.
La CTR con la sentenza impugnata ha ritenuto che la somma percepita dal contribuente a seguito di accodo transattivo con il proprio datore di lavoro dovesse essere soggetta alla tassazione prevista dal TUIR, articolo 21, quindi determinata in base all’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui e’ sorto il diritto alla percezione. Ad avviso della ricorrente, invece, la somma percepita da (OMISSIS) deve essere assoggettata alla modalita’ di tassazione prevista dal TUIR, articolo 19, quindi applicando l’aliquota media degli ultimi cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto rientrante nella categoria ” altre indennita’ e somme” percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo. Va subito precisato che, nel caso di specie, non e’ contestata la tassazione separata delle somme percepite dal lavoratore per effetto della transazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro; parimenti, risulta non controverso che le somme sono state percepite dal (OMISSIS) per effetto di un accordo transattivo stipulato per porre fine ad una lite intentata dallo stesso a seguito di licenziamento; invece e’ controversa la modalita’ di tassazione, cioe’ l’aliquota applicabile al caso di specie.
Trattandosi di somma percepita dal (OMISSIS) “a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”, come espressamente recita il TUIR, articolo 17, comma 1, lettera a), tale somma e’ soggetta alla modalita’ di tassazione prevista dal TUIR, articolo 19: anche se puo’ apparire che l’importo tassato non si riferisca al trattamento di fine rapporto, le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono tassate secondo le modalita’ previste per il TFR, come nel caso di specie, conf. Cass. 24988 del 2015 e 25471 del 2018.
Il TUIR, articolo 21, ritenuto dalla CTR applicabile al caso di specie, invece, disciplina le modalita’ di tassazione dei redditi previsti dal TUIR, articolo 17, comma 1, lettera da b) ad n-bis), (emolumenti arretrati, indennita’ per la cessazione dei rapporti CO.CO.CO. e di altri redditi soggetti a tassazione separata), prevedendo la riliquidazione dell’imposta dovuta in base all’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui e’ sorto il diritto alla percezione.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare evidente l’erronea riconduzione fatta dalla CTR con la sentenza impugnata alla fattispecie di cui al TUIR, articolo 21, della somma percepita dal contribuente a seguito della transazione, fattispecie che e’ diversa da quella che regola specificatamente il caso di specie.
Risulta pertanto fondato il motivo proposto dalla ricorrente Agenzia delle Entrate e ne va accolto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
La Corte, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimita’, spese che sono liquidate in Euro 1500 oltre alle spese prenotate a debito, mentre ritiene di dover compensare le spese dei diversi gradi di merito, attesa la complessita’ della materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

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