Il contribuente che omette la risposta all’invito dell’amministrazione non può poi presentare in giudizio la movimentazione bancaria oggetto della richiesta originaria

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11608.

La massima estrapolata:

Il contribuente che omette la risposta all’invito dell’amministrazione non può poi presentare in giudizio la movimentazione bancaria oggetto della richiesta originaria a meno che non dimostri la mancanza di volontarietà nel comportamento omissivo. Intanto l’invito dell’amministrazione a fornire dati e notizie assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente e poi mira anche ad evitare l’instaurazione del contenzioso tributario. Pertanto l’eventuale omissione volontaria va sempre sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e notizie non forniti in quella sede.

Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11608

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4519-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 554/3/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 556/3/17 dep. 25.7.2017, che, in controversia su impugnazione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) – nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) – di avviso di accertamento, emesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, relativo a Irpef anno 2005, per investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.
I contribuenti si costituiscono con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 4 e articolo 38, comma 6 (nella versione antecedente alle modifiche di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 22) e dell’articolo 2697 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Contesta che la C.T.R. abbia considerato ammissibile la documentazione sull’estratto conto bancario per il periodo 2004/2010, prodotta solo in giudizio e non in sede di contraddittorio, in mancanza di prova da parte del contribuente sulla non volontarieta’ della mancata esibizione, con conseguente sua inutilizzabilita’.
Il motivo e’ fondato.
Va premesso che le somme movimentate nei conti correnti bancari conservano sempre la presunzione della loro natura reddituale, se il contribuente non fornisce la prova, su di lui incombente, della natura non reddituale delle stesse, ovvero del legittimo loro assoggettamento a precedente prelievo fiscale (cfr. Cass. 1439/06; n. 15050/2014).
La giurisprudenza di questa Corte ha altresi’ chiarito che in tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 4, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando anche ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui l’eventuale omissione e’ sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Tale inutilizzabilita’ consegue in modo automatico all’inottemperanza all’invito, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 32, comma 5, ossia depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile (fra le altre Cass. 16106/2018).
Ha pertanto errato la CTR, avendo fondato il proprio convincimento su documentazione non prodotta in sede di contraddittorio.
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Basilicata, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Basilicata, in diversa composizione.

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