Onorario del difensore d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11720.

La massima estrapolata:

L’onorario del difensore d’ufficio è liquidato dal magistrato quando il difensore provi di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del DPR n. 115/2002. il difensore non solo deve esperire il procedimento monitorio, il quale costituisce un passaggio obbligato, ma deve dimostrare di avere inutilmente esperito anche la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario.

Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11720

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25295-2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima ex articolo c.p.c.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 1525/2014 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BARI, depositata il 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, l’Avv. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 19.6.12.7.2014, che aveva rigettato la richiesta di compenso per l’attivita’ svolta, in qualita’ di difensore d’ufficio del cittadino straniero (OMISSIS).
Nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Presidente Delegato del Tribunale di Sorveglianza rigettava l’opposizione poiche’ il difensore non aveva dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116. Afferma il giudice di prime cure che la (OMISSIS) si era limitata ad allegare, alla richiesta di compenso, il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto notificato al (OMISSIS), cittadino residente in (OMISSIS), mentre avrebbe dovuto far ricorso al procedimento previsto dall’articolo 26 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, per il riconoscimento delle sentenze straniere oppure richiedere, ai sensi del regolamento N. 1896/2006, il decreto ingiuntivo Europeo.
Per la cassazione dell’ordinanza, ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.
All’udienza camerale dell’8.2.2018, il collegio ha disposto l’acquisizione della cartolina di ritorno relativa alla notifica nei confronti di (OMISSIS), assegnando, in caso di omessa notifica, il temine di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza per la sua rinnovazione.
E’ stata accertata la regolarita’ della notifica a (OMISSIS), che e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116 e della L. n. 60 del 2001, articolo 17, per avere il giudice dell’opposizione ritenuto applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2002, articolo 116, nonostante si trattasse di procedura esecutiva da svolgersi all’estero, con conseguenti oneri non esigibili dal difensore d’ufficio. Osserva il ricorrente che, poiche’ la L. n. 60 del 2001, articolo 17 prevede che le spese per il recupero dei crediti professionali dei difensori d’ufficio siano esenti da bolli, imposte e spese, la norma non potrebbe applicarsi al di fuori del territorio nazionale. L’interpretazione congiunta delle due norme confermerebbe, quindi, che il previo esperimento della procedura per il recupero del credito debba svolgersi in ambito nazionale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione del principio della territorialita’ in quanto si effettuerebbe un pignoramento all’estero sulla base di un decreto ingiuntivo italiano”.
I motivi, da trattare congiuntamente, non sono fondati.
Afferma testualmente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116 che “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita’ previste dall’articolo 82 ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
E’ stato altresi’ precisato che non solo l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ai sensi del combinato disposto del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario (Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2017, n. 30484; Cass. Civ., sez. 02, del 17/11/2011, n. 24104)
La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, affermato che costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari per il recupero del credito, non sono a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario e’ tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorita’ giudiziaria (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473).
I principi di diritto non mutano nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di cittadino residente all’estero e, a fortiori, in un paese dell’Unione Europea, dove, oltre alla circolazione di mezzi e servizi, e’ prevista la circolazione delle decisioni giudiziarie.
Oltre alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che prevede il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in esame, era agevolmente applicabile il procedimento, previsto dal Regolamento 805/2004 relativo all’esecuzione, nello spazio Euro unitario, dei crediti non contestati.
Tale ultimo strumento non appare affatto gravoso, ne’ dispendioso, al fine di dimostrare l’inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali.
Ai sensi dei considerando da 4 a 7 del Regolamento n. 805/2004, la nozione di “credito non contestato” comprende tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entita’ del debito, ha ottenuto una decisione giudiziaria contro quel debitore.
L’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), puo’ assumere la forma di “mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto”.
Secondo il regolamento, un credito si considera “non contestato” se “il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformita’ delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine”.
L’articolo 4 del medesimo regolamento prevede l’espressione “decisione giudiziaria” che, a prescindere dalla denominazione usata, si riferisca a qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonche’ la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
L’ambito d’applicazione ratione materiae del regolamento n. 805/2004 risulta, segnatamente, dalle disposizioni in combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 1, nonche’ dell’articolo 4, punto 2, del medesimo regolamento secondo cui quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale, alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati, laddove questi ultimi sono definiti come un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilita’ e’ indicata nelle suddette decisioni giudiziarie, transazioni o atti pubblici.
La ratio dell’intera normativa, con evidenza ricavabile dai considerando premessi al testo, e’ volta all’agile apprestamento di uno strumento di facile e pronta eseguibilita’ in tutto il territorio dell’Unione, con abbandono del tradizionale sistema dell’exequatur.
Ne consegue l’idoneita’ del titolo a fungere da base legale di un processo esecutivo in altro Stato membro, in caso di non contestazione del credito pecuniario e del rispetto di norme procedurali minime (cc.dd. minima standard) all’interno del procedimento, al cui esito il titolo e’ stato pronunziato.
Nessun controllo sul merito o sul rito del titolo esecutivo e’ mai consentito al giudice dello Stato richiesto dell’esecuzione e questa non puo’ essere negata, tranne l’eccezionale evenienza del conflitto con altra pronunzia tra le stesse parti.
Questa Corte ha ammesso che, in materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, e’ rituale in applicazione degli articoli 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facolta’ di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto articolo 15), sicche’, dovendosi ritenere integrato il requisito ex articolo 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, e’ valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo Europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell’Unione Europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilita’ dell’opposizione ex articolo 648 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 22/05/2015, n. 10543).
Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice dell’opposizione, il creditore avrebbe dovuto iniziare il procedimento esecutivo in (OMISSIS), attraverso il riconoscimento del titolo esecutivo Europeo, al fine di dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure previste per il recupero del credito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116.
In ogni caso, l’avvocato avrebbe dovuto, quanto meno,attivarsi per accertare se il (OMISSIS) fosse titolare di beni mobili o immobili o percepisse redditi da lavoro, al fine di valutare la convenienza per l’erario di attivare la procedura esecutiva e, conseguentemente, rimborsare le spese sostenute per il recupero del credito.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, che ammette il diritto al rimborso del difensore che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, appare privo di rilevanza il richiamo alla L. n. 60 del 2001, articolo 17, che disciplina il regime delle spese di procedura da parte del difensore d’ufficio per il recupero del credito, prevedendo l’esenzione da bolli ed imposte, poiche’ non incidente sul diritto di rimborso alle spese ulteriori dal medesimo sostenute.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, in considerazione della novita’ e della peculiarita’ della questione trattata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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