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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2015, n. 28088. Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile una ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina. Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Nel caso di specie, nel momento in cui la sottrazione delle chiavi era chiaramente e logicamente finalizzata a consentire agli autori dell’azione di trarre l’ulteriore utilità di evadere dal carcere è di tutta evidenza che il reato configurabile – e correttamente ritenuto configurato dalla Corte di Appello – è quello di cui all’art. 628 cod. pen. e non certo quello di cui all’art. 610 cod. pen. Ai fini penalistici nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, abbiano comunque un’importanza per il soggetto che le possiede, nel senso che tale soggetto abbia un interesse a possederle. Onde risponde della figura delittuosa di cui all’art. 628 cod. pen. il detenuto che, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, sottragga ad un agente di custodia con violenza o minaccia le chiavi delle celle

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2015, n. 28088 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 6/3/2014 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Gorizia in data 15/1/2013 con la quale C.M. è stato dichiarato...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 gennaio 2015, n.2283. Il delitto di violenza privata non è assorbito in quello di cui all'art. 612-bis cod. pen.: l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612/bis è volto – al pari dell'art. 612 cod. pen. – alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta, con pieno fondamento, condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà suddetta

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V  SENTENZA 16 gennaio 2015, n.2283 Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Arezzo, con sentenza riformata, limitatamente alla pena, dalla Corte di appello di Firenze in data 4/10/2013, ha ritenuto C.S. responsabile, nei confronti della ex-convivente D.S. , di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen., capo A),...