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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 ottobre 2014. Per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 ° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l'amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profila l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di insttallazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 ottobre 2014 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del ricorso; ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 ottobre 2014, n. 20983. Nel caso in cui l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada venga respinta, il titolo esecutivo è costituito dalla relativa sentenza di rigetto e non già dal verbale di accertamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 ottobre 2014, n. 20983   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21268. L'ausiliario del traffico può multare anche per la sosta in zona pedonale. Unica condizione è che abbia ricevuto specifica investitura dal Comune e che, quindi, possa considerarsi come dipendente pubblico.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21268 Svolgimento del processo Con sentenza del 7 febbraio 2011, n. 79/11, il Giudice di pace di Avezzano ha accolto l’opposizione proposta da C.F. avverso il verbale del 25 maggio 2010, n. (…), con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266. In tema di violazione del codice della strada relativo a violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare; invocata l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere. Per la Cassazione l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266 Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell’art. 173...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 giugno 2014, n. 24612. L'adesione del legale allo sciopero delle Camere penali non costituisce un «legittimo impedimento», ma piuttosto integra l'esercizio di un diritto, per cui non inibisce la dichiarazione della contumacia qualora la parte non si sia costituita senza addurre valide ragioni. E la dichiarazione può avvenire anche nell'udienza successiva a quella in cui si è verificata l'assenza.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 giugno 2014, n. 24612 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. – rel. Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 luglio 2013 n. 28810. Per la guida senza patente non scatta alcune attenuante per gli incensurati

Il testo integrale   Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 luglio 2013 n. 28810[1] Presidente dott. Claudio D’Isa L’evidente violazione di legge in cui è incorso il giudice a quo nel riscontrare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche in ragione della sola assenza di precedenti condanne per altri reati da parte dell’imputato, impone il...