Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 11 luglio 2016, n. 28767
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Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 11 luglio 2016, n. 28767

Nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato Suprema Corte di Cassazione sezione II penale sentenza 11 luglio 2016, n. 28767 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 9 luglio 2014 la...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 giugno 2015, n. 25230. La truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale. Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte dei soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l’oggetto materiale dei reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione dei patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento dei profitto da parte dei soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 giugno 2015, n. 25230 Rilevato in fatto 1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito dei giudizio nei confronti di A.M. imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 marzo 2015, n. 12601. In tema di truffa contrattuale, versandosi al cospetto di un delitto a cooperazione artificiosa della vittima, l’eventuale negligenza o scarsa accortezza del soggetto passivo del reato non riveste mai efficacia scriminante o anche solo attenuante

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 marzo 2015, n. 12601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. MANNA Anton – rel. Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott....

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