Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2016, n. 891. La sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del Giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il Giudice stesso non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2016, n. 891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 gennaio 2016, n. 819. Non prevedendo il reato di cui all’art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000 alcuna soglia di punibilità, legittimo deve ritenersi il sequestro disposto in quanto strumentale all’accertamento di tale reato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 gennaio 2016, n. 819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRILLO Renato – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 557. Con riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, revocatorio non può considerarsi né l’errore di diritto né qualsiasi errore di fatto, ma soltanto l’errore di fatto – riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità – che si risolva in una alterata percezione dei fatti di causa

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 557 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – Consigliere Dott. IANNELLO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 576. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 576 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. IOFRIDA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2016, n. 3539. La materia fiscale è preposta a sanzionare condotte che pregiudicano l’interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, mentre quella fallimentare l’interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti; ne deriva che è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2016, n. 3539 Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 17/09/2015 il Tribunale di Udine, nella parte che qui rileva, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da C.R.D. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei suoi confronti in data 19-20/06/2015...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 gennaio 2016, n. 3098. L’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 configura reato omissivo proprio (di mera condotta e, dunque, c.d. formale) e di danno, il cui oggetto specifico della tutela penale è costituito dall’interesse dello Stato alla percezione dei tributi ed i cui elementi costitutivi sono: a) la situazione tipica da cui sorge l’obbligo di agire; b) la condotta omissiva (non tacere quod debetur) la quale deve risolversi in un mancato versamento che raggiunge o supera la soglia quantitativa richiesta per l’integrazione del fatto tipico; c) il termine, esplicito o implicito, alla cui scadenza l’inadempimento dell’obbligo assume rilevanza e si consuma l’illecito; d) il dolo generico, con la conseguenza che, per la commissione del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto legalmente dovuta. Ne consegue che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di punibilità (ora di Euro duecentocinquantamila a seguito del d.lgs. n. 158 del 2015), che è un elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo a definirne il disvalore e che dunque deve rientrare, in uno agli elementi costitutivi del fatto tipico, nel fuoco del dolo, con la sottolineatura che la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, ora, di Euro duecentocinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato al compimento delle operazioni imponibili sicché ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter, alla scadenza, adempiere all’obbligazione tributaria. Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la formula “il fatto non sussiste”, non con quella “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 gennaio 2016, n. 3098 Ritenuto in fatto 1. V.P. ricorre per cassazione impugnando per saltum la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Grosseto ha assolto l’imputata con la formula il fatto non è previsto dalla legge come reato. Alla ricorrente era stato addebitato...