Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. Sentenza 27 settembre 2017, n. 44438 Data udienza 15 dicembre 2016 AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca – Presidente...
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Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 1 settembre 2016, n. 36275
In tema di rifiuti, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, che si riferisce alle imprese che...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 25 maggio 2016, n. 21957
La nuova legge sulla Green Economy (221/2015) impone al produttore iniziale o ad altro detentore di rifiuti di rame o metalli che non provvede al loro trattamento di consegnarli unicamente a imprese autorizzate Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 25 maggio 2016, n. 21957 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 8979. Per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; laddove, tuttavia, eseguano il trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati, ciò integra il reato previsto dall'art. 256, co. 1, d. lgs. n. 152 del 2006
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 8979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 gennaio 2015, n. 262. La condotta sanzionata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 e' riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attivita' rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 226 del medesimo Decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attivita' primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalita'; la deroga prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 266, comma 5 per l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attivita' commerciale in forma ambulante ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 gennaio 2015, n. 262 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2014, n. 41352. Il soggetto privato, non titolare di una impresa e non titolare di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponderà solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all'art. 256, comma 1, in quanto la condotta di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono, e non assume autonoma rilevanza ai fini penali
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2014, n. 41352 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, dichiarò P.F. colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere effettuato, senza autorizzazione,...