Se il giudice di merito ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione della salute senza applicare i criteri c.d. “milanesi”, la ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello è subordinata a due condizioni: (a) che la parte interessata abbia espressamente invocato, almeno in grado di appello, ed anche solo in fase di precisazione delle conclusioni,...
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 luglio 2017, n. 17061
La mancata adozione, da parte del giudice di merito, delle Tabelle di Milano, in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 11 luglio 2017, n. 17061 REPUBBLICA...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 giugno 2016, n. 12288
Le tabelle milanesi non rappresentano un fatto notorio. Così qualora si voglia eccepire in giudizio l’irregolare corresponsione delle somme su base tabellare bisogna proporre nel fascicolo i “parametri” che non sarebbero adeguati per il risarcimento del danno patito Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 15 giugno 2016, n. 12288 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9367.
In tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25615. In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l’espressa richiesta da parte dell’interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell’impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito, e che l’esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all’indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell’equivalente in denaro del danno patito
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 dicembre 2015, n. 25615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere...